Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural timing and late evidence production in tax enforcement opposition. De Rossi v. Agenzia delle Entrate, 2023. Dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal filed by Franco De Rossi against the Rome Tribunal's decision declaring his tax enforcement opposition inadmissible. De Rossi argued that the lower court incorrectly extended the strict deadline for filing the opposition to include prescription defenses and rejected evidence of notification presented only at the appellate level. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court properly addressed the prescription issue within the opposition proceedings and the appellant failed to prove the evidence was produced late or to specify the exact date of production.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 23 L. 689/1981; The opposition to tax enforcement must be filed within thirty days of knowledge of the tax notice, and defenses regarding prescription are evaluated within that same procedural framework, rendering separate or delayed filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18164/2022R.G. proposto da: DE ROSSI FRANCO, elettivamente domiciliat o in Roma, Largo Messico n. 7 , presso lo studio dell’avv. Alessandro Tozzi, che lorappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, COMUNE DI MONTEFRANCO -intimati - avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 204 /202 2 depositata i l 10 . 1 .20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 18164/22R.G. FATTI DI CAUSA Franco De Rossi propose domanda di accertamento negativo del credito relativo alla cartella di pagamento 09720140089130285000, asseritamente notificata l’8.10.2014, relativa a sanzionepecuniaria per violazione del c.d.s. comminata dal Comune di Montefranco, di cui aveva avuto conoscenza a seguito di acquisizione spontanea dell’estratto di ruolo presso l’esattore; dedusse l’opponente la mancata notifica della cartella del sottostante verbale di accertamento della violazione e la conseguente prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 9.10.2018, dichiarò la domanda inammissibile; proposto gravame dal De Rossi, il Tribunale di Roma, ritenuta invece ammissibile la domanda in relazione all’impugnazione dell’estratto di ruolo, la ritenne per contro inammissibile per come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., giacché l’opposizione avrebbe dovuto proporsi ai sensi degli artt. 23 della legge n. 689/1981 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, edunque entro trenta giorni dalla conoscenza della cartella stessa (avvenuta a dire dell’appellante in data 3.3.2017): pertanto, poiché la causa era stata iscritta a ruolo in primo grado in data 21.4.2017, l’opposizione era da considerare inammissibile perché tardiva.
Riguardo poi all’eccezione di prescrizione, che restava avulsa dalla questione della tempestività, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale l’ha rigettata, avendo dimostrato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER ) che la cartella era stata notificata in data 8.10.2014. Avverso tale sentenza Franco De Rossi ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati da memoria; AdER e il Comune di Montefranco N. 18164/22R.G. non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 23 della legge n. 689/1981 e dell’art.615 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 cit. anche alle censure che investivano la prescrizione, riconducibili all’opposizione ex art. 615 c.p.c. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale rigettato l’eccezione di prescrizione in forza di documenti prodotti dall’AdER solo in gradod’appello, e dunque a decadenza già maturata. 2.1 – Anzitutto, occorre rilevare che la questione dell’ammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo, per come delineata dalla nota Cass., Sez.
Un., n. 26283/2022, è preclusa dal giudicato interno esplicito formatosi sul punto, giacché la relativa espressa statuizione del Tribunale non è stata impugnata da alcuno. Pertanto, quanto sostenuto in memoria, in proposito, risultadel tutto superfluo ai fini dell’economia della decisione . 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è infondato. La declaratoria di inammissibilità del Tribunale ha sostanzialmente investito la (sola) funzione recuperatoria dell’opposizione, in relazione sia alla pretesa mancata notifica del verbale di accertamento della violazione, sia ai vizi formali N. 18164/22R.G. del procedimento, derivanti dalla pretesa mancata notifica della cartella (v.
Cass., Sez. Un., n. 22080/2017). Per il resto, il giudice d’appello ha valutato nel merito la censura sulla prescrizione, che costituisce motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettandola perché l’AdER aveva dimostrato di aver regolarmente notificato la cartella. Pertanto, è evidente che l’errore denunciato sia insussistente. 4.1 –Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che la documentazione sulla notifica della cartella sia stata prodotta da AdER solo in grado d’appello, ma la sentenza gravata afferma che essa è stata prodotta in primo grado.
Già solo una simile discrasia rende il motivo inammissibile, perché – ove si tratti di svista – il ricorrente avrebbe dovuto denunciare l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., dinanzi allo stesso giudice d’appello; in ogni caso, il ricorrente non indica esattamente quando la documentazione sarebbe stata prodottain giudizio, sicché il mezzo difetta anche di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. 5.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato.Nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. N. 18164/22R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.