Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36097/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempting new fact-finding under guise of procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36097/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's request to re-evaluate factual findings regarding vehicle damage and property ineligibility. The appellant argued a violation of civil procedure articles 115 and 116, but the court identified this as an improper attempt to introduce new evidence. The appellate court had correctly noted the lack of convincing proof for vehicle presence and the speculative nature of the expert's damage estimate without corroborating testimony.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115, 116 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a request for a new evaluation of facts, disguised as a procedural violation, is inadmissible when the lower court has already provided coherent reasons for rejecting such evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural violation new fact finding appellate review evidence admissibility civil procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rove, con riguardo alla sua deducibilità come motivo di ricorso per cassazione, è stata recentemente rimessa alle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 11111 del 2023, e, nella specie, va osservato che parte ricorrente, sotto le formali spoglie del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in realtà rivolge al giudice di legittimità l’inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti così come ricostruiti in sede di merito, nonostante che, nella vicenda in esame, la Corte partenopea abbia spiegato in modo piano e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto provato il «mancato utilizzo del locale per il periodo dal 15.09.2001 al 31.03.2004» ed il «danno subito dalle 8 autovetture parcheggiate nel garage il giorno 15 settembre 2001» quali doglianze specificatamente formulate dal Comune appellante (pag. 11 della sentenza impugnata).

In primo luogo, il giudice d’appello ha espressamente e testualmente affermato che con riferimento al danno subito dalle autovetture «difetti una prova convincente tanto della presenza, in occasione degli eventi infiltrativi per cui è causa, di auto nel locale di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 4493/2021 CC 20.09.2023 Numero sezionale 2920/2023 Ric. n. 22692/2020 Numero di raccolta generale 36097/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi. Data pubblicazione 27/12/2023 Cioffi, quanto soprattutto dei danni subiti da tali autovetture e della relativa riparazione a spese dell’odierno appellato» atteso che «i testi escussi hanno reso deposizioni generiche e de relato in ordine alla circostanza che fosse stato proprio il Cioffi ad accollarsi i costi della pulizia delle auto dei propri clienti; in proposito, ha motivatamente non valorizzato le dichiarazioni del teste Angelo Cioffi figlio dell’attore originario «fortemente interessato all’esito della lite» e non ha ritenuto verosimile che, anche in considerazione dell’entità economica della spesa asseritamente sopportata (1200 Euro a vettura) l’originario attore avesse sopportato gli esborsi senza esigere il rilascio di una quietanza; che in ordine all’unica fattura prodotta, emessa a nome di un terzo, non vi fosse «prova credibile dell’effettivo pagamento di detta fattura da parte dell’odierno appellato», precisando altresì che «la stima di detto danno operata dal CTU non può di per sé integrare la prova del pregiudizio» (pag. 11-12 della sentenza impugnata).

In secondo luogo, in ordine al danno da mancato utilizzo del locale, il Giudice d’appello ha precisato che «manca la prova certa del fatto che l’inagibilità e/o chiusura del garage si sia protratta per l’intero arco temporale indicato dal Cioffi (dal 15.09.2001 al 31.03.2004), giacché sul punto i testi nulla hanno riferito» e precisando che, con riguardo al contenuto della C.T.U. «il Consulente ha elaborato una stima ipotetica di danno che, di per sè, non è sufficiente, in assenza di ulteriori emergenze probatorie, a ritenere dimostrata l’effettiva chiusura del locale nell’intero arco di tempo considerato” (pag. 13 della sentenza impugnata).

5. In definitiva, il ricorso è rigettato e la parte ricorrente va condannata secondo il principio di soccombenza a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Stante la mancata difesa della intimata Viro Costruzioni s.r.l. nel presente giudizio, nulla si dispone in merito alle spese in relazione ad essa.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e