Court declares lawyer-client fee dispute case extinguished due to mutual withdrawal of appeal by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal case extinguished because both the appellant lawyer and the appellees (client and INPS) mutually withdrew their appeals on November 20, 2023. The underlying dispute involved a lawyer who had been paid court costs by INPS in the first instance but later sought reimbursement from his client after the first-instance judgment was overturned on appeal. The court ruled that since both parties voluntarily abandoned the litigation, the proceedings terminated without a substantive decision on the fee liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 371 c.p.c.: When both parties in an appeal withdraw their claims and defenses, the judgment is declared extinguished and the proceedings terminate.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14117/2020 R.G. proposto da : NAZZARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA N 26, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAZZARO FRANCESCO (NZZFNC51E18F636U) -ricorrente- contro COLANTUONI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO N 22, presso lo studio dell’avvocato ORANGES GIANLUIGI (RNGGLG68C11F839Z) rappresentato e difeso dall'avvocato IULIUCCI ANTONIO (LCCNTN67M06A783I) -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAMUGLIA FRANCESCO (GRMFNC64R17F158V) -controricorrente- nonchè contro COLANTUONI ANNACOLANTUONI ANNA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 143/2020 depositata il15/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-L’Avvocato Francesco Nazzaro ha difeso Anna Colantuoni in una causa contro l’Inpdap, cui è subentrato poi l’INPS. La causa è stata vinta in primo grado, e l’INPS ha corrisposto al difensore, che si era dichiarato antistatario, le spese del processo, liquidate in 10.881,05. Immediatamente dopo, l’avv. Nazzaro ha rilasciato dichiarazione verso la cliente, con la quale ha rinunciato al compenso da parte di quest’ultima, essendo stato soddisfatto, per l’appunto, dall’INPS.
Tuttavia, la decisione di primo grado è stata riformata all’esito dell’appello, dove la Colantuoni è stata assistita da altro difensore, anche quanto al regime delle spese. E dunque l’INPS ha chiesto al Nazzaro la restituzione di quanto corrisposto in primo grado, ottenendo una ingiunzione nei confronti di quest’ultimo. 2.-Il Nazzaro si è opposto, ed ha ottenuto altresì la chiamata in causa della Colantuoni, chiedendo che fosse costei a dovere allora corrispondergli l’onorario. 3.-Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda, sul presupposto che il Nazzaro aveva diritto alla distrazione delle spese a suo favore, e dunque era lui a doverle restituire non la cliente, e che quest’ultima non fosse comunque tenuta all’onorario dal momento che, con la precitata scrittura, il Nazzaro vi aveva rinunciato.
La decisione è stata integralmente confermata in appello. 4.-Ricorre l’avv. Francesco Nazzaro con un motivo. Anna Colantuoni e l’INPS si sono costituiti con distinti controricorsi per chiederne il rigetto. Considerato che 5.- Entrambe le parti hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta e depositata il 20.11.2023. Il giudizio va dunque dichiarato estinto. Le spese, per espressa richiesta concorde delle parti, vanno compens