Cassation court dismisses opposition to execution for milk levy collection, ruling the collector and role holder are the same entity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the opposition to execution filed by farmers against agricultural collection notices. The farmers argued that the law required distinct identification of the role holder and the collection agent, but the court found this distinction inapplicable to milk levies. Consequently, the court ruled that the Agency for Agricultural Payments acts as both the role holder and the collector, rendering the lower court's opposition inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 comma 4 ter D.L. 248/2007; Art. 8 quinquies D.L. 5/2009: In milk levy collection, the role holder and the collection agent are the same entity, so the opposition to execution is inadmissible.
Parole chiave
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 07 / 12/2023 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 10844 /20 18 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10844del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA -AGEA (C.F.: 97181460581), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224050387) -ricorrente- nei confronti di FILIPPIN Silvio (C.F.:
FLP SLV 67E27 D157P) PAOLIN Manuela (C.F.: PLN MNL 63B48 F999S) quali titolari delle omonime AziendeAgricole rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Catia Salvalaggio (C.F.: SLV CTA 64B58 C111R) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1988/2017, pubblicatain data 3 ottobre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa AGEA ha notificato a Silvio Filippin e Manuela Paolin, titolari delle omonime aziende agricole, due cartelle di pagamento, ri- spettivamente di importo pari ad € 9 7. 826,68 e ad € Ric. n. 10844/2018 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 366.788,46, per la riscossione di quote delprelievo supplemen- tare nel settore del latte(cd.
“prelievo latte”). Gli intimati hanno proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione agli atti esecutivi è stata accolta dal Tribunale di Treviso. Ricorre AGEA, sulla base di duemotivi. Resistono con controricorso il Filippin e la Paolin. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4 - ter, del D.L. 31/12/2007, n. 248 e dell’ articolo 8 - quinquies del D.L. 10/02/2009, n. 5, in relazione all’articolo 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.». 1.1 Secondo l’agenzia ricorrente , la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto necessaria l’indicazione di un responsabile del procedimento di riscossione distinto rispetto a quello responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sul falso presupposto, in diritto, della scissione tra la titolarità del credito e la titolarità del diritto diprocedere ad esecuzione for- zata, scissione nella specie non sussistente, in ragione dell’og- getto del credito, che consente ad AGEA di procedere essa stessa alla riscossione a mezzo ruolo.
Il motivo è fondato. 1.2La sentenza impugnata risulta, sul punto in contestazione, in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale «in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabile Ric. n. 10844/2018 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 dell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’AGEAdell’intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la legge n. 228 del 2012 (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di ri- scossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di compe- tenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuta necessaria sia l’indicazione del nominativo del respon- sabile del procedimento di iscrizione a ruolo che di quello di riscossione)» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26669 del 10/11/2017, Rv. 646839 –01; conf.:
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13314 del 28/05/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18575 del 10/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 15705 del 04/06/2021, Rv. 661634 –02). Nel controricorso non sono offerti, d’altra parte, argomenti ido- nei ad indurre ad una rimeditazione di tale indirizzo. 1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, in virtù di quanto appena esposto, oltre ad essere infondato in diritto l’assunto secondo il quale ad AGEA sarebbe imposto di delegare all’agente della riscossione il procedimento di esecuzione for- zata, risulta assolutamente privo di riscontro in atti (e, anzi, esso è contraddetto dalle stesse risultanze della sentenza im- pugnata) quello, in fatto, secondo il quale, nella specie, le car- telle di pagamento sarebbero state notificate dall’agente della riscossione. 1.4 La decisione impugnata deve di conseguenza essere cas- sata, affinché, in sede di rinvio, la fattispecie sia rivalutata in applicazione dei principi di diritto sopra esposti.
Ric. n. 10844/2018 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Con il secondo motivo si denunzia « in via subordinata, vio- lazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Il motivo, espressamente proposto in via subordinata, resta as- sorbito in conseguenza dell’accoglimento delprimo. 3.È accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Treviso , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il secondo e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di