Italian Court dismisses appeal for filing opposition to auction acts instead of transfer decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Sergio Marrapodi's appeal against a first-instance judgment that rejected his opposition to a property auction. Marrapodi argued the auction notice contained an error regarding the sale attempt number, but the lower court ruled this was a minor material mistake. The Supreme Court held that defects in the auctioneer's acts must be challenged via a specific opposition to the transfer decree, not a general opposition to the auction acts, rendering the lower court's procedure inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; Art. 591-ter c.p.c.: Defects in the acts of the delegated professional in execution proceedings must be denounced by opposition to the subsequent transfer decree, not by opposition to the auction acts themselves.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16957/2022R.G. proposto da: MARRAPODI SERGIO,elettivamente domiciliato in Roma, Via Isole del Capo Verde n. 26, presso lo studio dell’avv. Alfonso Di Benedetto, che lorappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro doVALUE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di PRISMA SPV s.r.l.,elettivamente domiciliat a in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 , presso lo stu d io dell’avv. Andrea Fioretti, che la rappresenta e difendecome da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro D’AQUINO ENRICA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , CONDOMINIO CINZIA FABBRICATI C/4 E c/5 DI VIA MAR ROSSO N. N. 16957/22R.G. 219IN ROMA, AURORA SPV s.r.l. e per essa la procuratrice speciale doVALUE s.p.a., SPAGNUOLO SEBASTIANO - intimat i - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20085 /202 1 depositata i l 27.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare N. 100145/2013 R.G.E. in danno di Sergio Marrapodi, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, l’esecutato propose opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di vendita e aggiudicazione del 18.7.2016 in favore di Enrica D’Aquino, nonché avverso l’avviso di vendita del 16.5.2016, entrambi redatti e firmati dal professionista delegato; ciò in quanto l’avviso recava la dicitura “I ESPERIMENTO”, mentre in realtà si trattava di “II ESPERIMENTO” di vendita; denegata dal giudice dell’esecuzionela sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione con sentenza del 27.12.2021, rilevando che l’erronea indicazione era frutto di mero errore materiale, in alcun modo incidente sulla validità dell’aggiudicazione, né sul prezzo della stessa; avverso detta sentenza Sergio Marrapodi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso doValue s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di Prisma SPV s.r.l.; gli altri intimati non hanno svolto difese; ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale;
N. 16957/22R.G. considerato che non mette conto illustrare partitamente i motivi di ricorso giacché la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’opposizione del Marrapodi non poteva essere proposta; invero, per quanto i vizi del subprocedimento liquidatorio riverberino, di norma, sull’aggiudicazione e, dunque, sul decreto di trasferimento (v. ex multis, Cass.n. 9255/2015), occorre rilevare che, nella specie, l’aggiudicazione è avvenuta dinanzi al professionista delegato, i cui atti, com’è noto, non sono suscettibili di stabilizzazione, non potendo opporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (v.
Cass. n. 12238/2019, in motivazione); ne discende che detti vizi ben possono denunciarsi – avuto riguardo alla dis ciplina vigente ratione temporis – col rimedio di cui all’art. 591-ter c.p.c. (se del caso, con l’appendice collegiale da detta disposizione già prevista), ma al solo scopo di superare eventuali “difficoltà” in cui sia incorso il delegato nell’espletamento dell’ufficio, non anche per risolvere, con efficacia di giudicato, vere e proprie controversie tra le parti del procedimento, o anche tra gli offerenti (v. ancora Cass. n. 12238/2019, in motivazione); a tal fine, infatti, occorre denunciare i pretesi vizi del subprocedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ossia di regola contro il decreto di trasferimento, ma ciò in via derivata, in quanto –come già anticipato – detti vizi sono idonei (in ipotesi) ad inficiarne la legittimità; di conseguenza, il vizio da cui, in tesi, erano affetti gli atti del professionista delegato avrebbe dovuto denunciarsi col rimedio di cui all’art. 591-terc.p.c. ove l’esecutato avesse voluto superare eventuali difficoltà, oppure con l’opposizione N. 16957/22R.G. formale ex art. 617 c.p.c., ma in tale ultimo caso non già impugnando gli stessi atti, bensì il provvedimento immediatamente successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ossia il decreto di trasferimento; il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione proposta, sicché la sentenza impugnata è cassata senza rinvio; in definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c.; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la controricorrente, anche per il giudizio di merito; nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese, neppure dinanzi al Tribunale; p. q. m. decidendo sul ricorso, la Corte c assa senza rinvio la sentenza impugnata ; condanna Sergio Marrapodi alla rifusione delle spese di lite in favore di doValue s.p.a. nella qualità, che liquida per il giudizio di merito in € 7.500,00 per compensi, e per il giudizio di legittimità in € 6.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
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