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Ordinanza — n. 36074/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INAIL surrogation judgment for lack of specific technical expert evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36074/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by UnipolSai against the appellate court's confirmation of INAIL's surrogation claim. The lower courts had excluded a technical expert report submitted late by the defendant due to procedural preclusion and generic objections regarding the damage amount. The court upheld this decision, ruling that the appeal's arguments failed to address the specific procedural grounds for excluding the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 1916 c.c.: An appeal alleging nullity or procedural error is inadmissible if the contested evidence was properly excluded due to late submission or generic objections, and the lower court's reasoning remains logical and non-contradictory.

Parole chiave

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subrogation action social insurance surrogation technical expert evidence procedural preclusion inadmissible appeal road accident liability generic damage assessment fondo di garanzia assicurativo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento per impropo- nibilità della domanda ex art.
Art. 1916 c.c.
Franco DE STEFANO Presidente ASSICURAZIONE SOCIALE AZIONE SURROGATORIA (ART. 1916 C.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
L’istituto controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 1916 C.C
Franco DE STEFANO Presidente ASSICURAZIONE SOCIALE AZIONE SURROGATORIA (ART. 1916 C.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.
artt. 132 c.p
“minimo costituzionale”, richiesto dalla giurisprudenza di questa Su- prema Corte a pena di nullità sulla scorta del combinato dispo- sto degli artt. 132 c.p.c.
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Ordinanza — n. 22140/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding discretionary compensation of litigation costs after matter's subject ceased. The court rejects claims of legal error in cost allocation. The decision upholds the lower court's discretion on cost sharing. The ruling confirms the appeal is inadmissible due to lack of legal violation. The case involves workers claiming funds from an insolvent province. The opposing party successfully argued against the cost claim. The court ruled that cost allocation is a matter of judicial discretion. The decision emphasizes the limits of cassation review on procedural costs. The outcome favors the institution that paid the debt. The legal principle protects judicial discretion in cost matters.
Ordinanza — n. 23122/2021 — snciv
Italian Court dismisses appeal regarding split claims, ruling it inadmissible due to lack of justification and abuse of process.
Sentenza 512/1993
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints against the 1992 workers' protection decree regarding state liability for employer insolvency.
Ordinanza — n. 23125/2021 — snciv
Court dismisses appeal regarding claim splitting, ruling it violates good faith and constitutes serious procedural abuse.
Ordinanza — n. 35196/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding water damage negligence and inadmissible subrogation claim. The court rejects procedural defects and factual errors. The court upholds the lower court's decision on liability and subrogation. The court dismisses the appeal on procedural and factual grounds. The court rejects the appeal regarding water damage and subrogation. The court dismisses the appeal on procedural and factual grounds.

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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente ASSICURAZIONE SOCIALE AZIONE SURROGATORIA (ART. 1916 C.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 16 / 11/2023 C . C . dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 26112 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26112del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: 00818570012), impresa designata per il Fondo di Garan- zia per le Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del procuratore speciale Massimo Di Fede rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Andrea Graziosi (C.F.:

GRZ NDR 65C13 A944D) -ricorrente- nei confronti di INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (C.F.: 01165400589) in persona del Direttore della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, Agatino Cariola rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Andrea Rossi (C.F.: RSS NDR 65A18 E506S e Letizia Crippa (C.F.: CRP LTZ 70H63 H501M) -controricorrente- nonché IOPPOLO Claudio Gaetano (C.F.: PPL CDG 82P22 G371K) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 799/2020, pubblicatain data 2 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Fatti di causa L’INAIL, avendo erogato le prestazioni assicurative dovute in favore di Nunzia De Luca, vittima di un sinistro stradale (in iti- nere) causato da Claudio Gaetano Ioppolo mentre era alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa,ha agito in giudizio nei confrontidello Ioppolo e di Fondiaria Sai S.p.A. (oggi Uni- polSai Assicurazioni S.p.A.), quale impresa designata per la Re- gione Sicilia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, surrogandosi nei diritti della propria assicurata, ai sensi dell’art. 1916 c.c..

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha condannato i convenuti, in solido, a pagare all’istituto attore la somma di € 150.445,14, oltre accessori. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre UnipolSai Assicurazioni S.p.A., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’INAIL. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . L’istituto controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento per impropo- nibilità della domanda ex art. 1916 c.c.». La società ricorrente sostiene che l’assicuratore sociale po- trebbe agire, in base all’art. 1916 c.c., esclusivamente nei con- fronti del responsabile del danno (cioè, nella specie, lo Ioppolo), non invece nei confronti dell’impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanza per le Vittime della Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Strada, la cui obbligazione avrebbe carattere meramente in- dennitario e non risarcitorio.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. La censura non coglie adeguatamente la effettiva ratio deci- dendi della decisione impugnata e, di conseguenza, non può ritenersi sufficientemente specifica. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di ap- pello dalla compagnia relativo alla pretesa improponibilità dell’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. nei confronti dell’impresa designata alla liquidazione dei sinistri per il fondo di garanziaper le vittime della strada, giudicandolo non suffi- cientemente specifico, in quanto fondato sul generico ed astratto assunto dell’esistenza di una differenza tra l’azione di surroga disciplinata dall’art. 142 C.A (Codice delle Assicurazioni private) e quella di cui all’art. 1916 c.c., senza però tener conto che, secondo l’indirizzo di questa stessa Corte, l’obbligazione a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada non ha natura indennitaria ma natura risarcitoria e, come tale, è espe- ribile contro l’impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico di quest’ultimo, quale responsabile del danno.

La ricorrente contesta esclusivamente quest’ultimo principio di diritto, sostenendo il contrario assunto secondo il quale all’ob- bligazionedel fondo di garanzia per le vittime della strada do- vrebbe essere riconosciuta natura meramente indennitaria e non risarcitoria. Non contesta adeguatamente, invece, l’effettiva ratio decidendi e l’oggetto concreto della pronunzia impugnata, secondo la quale il suo motivo di gravame, sul punto, non era stato formu- lato in maniera sufficientemente specifica. In particolare, non richiama in alcun modo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., né il preciso complessivo contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (di cui riporta solo alcune righe, assolutamente Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 insufficienti a consentire di valutare l’effetto oggetto delle do- mande proposte dall’INAIL), né quello della decisione di primo grado in relazione alla questione, né, soprattutto, il preciso con- tenuto del suo motivo di appello in proposito: non è, quindi, possibile per questa Corte valutare in concreto la correttezza della statuizione impugnata, nella parte in cui dichiara inam- missibile per difetto di specificità il predetto motivo di appello.

Quanto fin qui chiarito esime, dunque, dal rilievo che la tesi in diritto sostenuta con il motivo di ricorso in esame sarebbe co- munque contraria alconsolidato indirizzo di questa Corte – che il ricorso stesso non offre ragioni idonee adindurre a rimeditare – secondo il quale « poiché l’obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui agli artt. 19 e 29 della legge 990 del 1969, ha natura non indennitaria ma risarcitoria stret- tamente conseguenziale alla responsabilità del soggetto al quale il fondo si sostituisce (perché rimasto sconosciuto o non assicurato), il fondo stesso viene ad assumere la qualità di “re- sponsabile”, nel senso di soggetto obbligato al risarcimento del danno; conseguentemente esso è assoggettabile all’azione sur- rogatoria ex art. 1916 c.c. dell’assicuratore, che abbia corrispo- sto l’indennità, prevista dalla polizza infortuni, al suo assicurato rimasto danneggiato dall’azione del soggetto sostituito dal fondo, atteso che l’art. 28 della legge n. 990 del 1969 non ha modificato la detta normativa codicistica essendosi limitato a disciplinare le modalità del diritto e dell’azione di rivalsa che spettanoagli enti di gestione delle assicurazioni sociali » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12036 del 19/12/1990 , Rv. 470219 – 01;conf.:

Sez. 3, Sentenza n. 2963 del 28/02/2002, Rv. 552674 –01; Sez. 3, Sentenza n. 18401 del 19/08/2009, Rv. 609072 –01). D’altra parte, è stato, anche di recente, ribadito, in proposito, che «il meccanismo delineato dall’art. 28 della legge n. 990 del 1969 – transitato, senza significative modifi- che, nell’art. 142 del decreto legislativo n. 209 del 2005 – Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 costituisce un’applicazione particolare della regola generale contenuta nell’art. 1916 c.c., poiché la disposizione delinea un’azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione alri- sarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31139 del 21/10/2022 , Rv. 666109 – 01, in motivazione). 2.Con il secondo motivo si denunzia « ex art. 360 , comma 1°, n. 4c.p.c.: nullità della sentenza poiché nella parte qui impu- gnata la motivazione è carente del requisito del cd.

“minimo costituzionale”, richiesto dalla giurisprudenza di questa Su- prema Corte a pena di nullità sulla scorta del combinato dispo- sto degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 2°, Cost.». La società ricorrente, premesso di averecensurato in appello la decisione di primo grado per avere il tribunale ritenuto non ade- guatamente contestato il quantum della domanda proposta dall’istituto,sostiene che la corte d’appello non avrebbe fornito una effettiva, comprensibile e non meramente apparente moti- vazione in merito a tale motivo di gravame, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il motivo è infondato. Esso risulta formulato esclusivamente sull’assunto d ell’esi- stenza di un difetto di effettiva e adeguata motivazione della decisione impugnata,sul punto in contestazione. In contrario è, quindi, sufficiente osservare che la motivazione a sostegno della decisione impugnata, con riguardo alle que- stioni di cui al motivo di ricorso in esame, risulta del tutto ade- guata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sotto il profilo logico: di conseguenza,la censura formulata sotto tale profilo deve ritenersi certamente, per ciò solo, infondata.

La corte d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame della società appellante,in merito al quantum della sua obbligazione nei confronti dell’INAIL, sotto i seguenti profili: Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 a) nella parte in cui era stata contestata l’applicazione delle ta- belle INAIL per la quantificazione del danno, invece di quelle civilistiche, per essere il motivo di appello sul punto privo di una effettiva e specifica confutazione delle effettive ragioni della de- cisione di primo grado (che aveva a sua volta rilevato il carat- tere generico delle contestazioni sull’importo richiesto dall’ente assicuratore sociale) e consistendo esso, invece, nel mero ri- chiamo alla necessità di applicare le tabelle civilistiche;

b) nella parte relativa alla contestazione della prova della cir- costanza che l’incidente era avvenuto in itinere (ma tale que- stione non rileva nella presente sede);

c) nella parte relativa alla contestazione della voce del comples- sivo risarcimento relativa alla “indennità per inabilità tempora- nea”, in quanto genericamente formulata con riferimento alla mera astratta possibilità che la predetta voce riguardasse com- ponenti di danno non riconoscibili in sede di indennizzo previ- denziale. L’ha, invece,ritenuto infondato nella parte in cui era stata so- stenuta l’omessa indicazione delle voci di danno per cui era esercitata la surrogazione, osservando che, al contrario, tali voci erano state specificamente indicate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame riguardano il rilievo di inammissibilitàdel gravame, limitatamente al primo ed al terzo dei punti sopra indicati (suba e sub c ), con esclu- sione del secondo punto (subb ), che del resto non attiene al quantum, ma all’an debeatur. La corte territoriale ha, in proposito, rilevato che sia la conte- stazione relativa alle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno che quella relativa alla voce “indennità per inabilità tem- poranea” erano state formulate in modo astratto, senza un con- creto riferimento alla liquidazione richiesta dall’ente previden- ziale e con riferimento alla mera astratta possibilità che fossero Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 richieste componenti di danno non riconoscibili in sede di in- dennizzo previdenziale.

Si tratta di una motivazione del tutto adeguata, logica e com- prensibile, di certo non meramente apparente. Del resto, il contenuto degli atti difensivi richiamato nel ricorso non solo non smentisce ma,anzi, conferma pienamente i rilievi della corte d’appello e non vi sono, nel ricorso, altri riferimenti sufficientemente specifici al contenuto di tali atti difensivi che consentano di ritenere, non solo che la motivazione del prov- vedimento impugnato sia mancante, meramente apparente, lo- gicamente contraddittoria (o anche solo insufficiente), ma, tanto meno, che le censure relative alla sua conformità adiritto siano fondate.

È appena il caso di osservare, per completezza, che risulta del tutto generico il richiamo, contenuto nel ricorso, alle pagine da 11 a 18 dell’atto di appello, al fine di sostenere la specificità delle relative censure: la ricorrente, per contrastare in modo adeguato la decisione impugnataavrebbe, se mai, dovuto spe- cificamente richiamare i passi dell’atto che riteneva rilevanti in proposito. 3.Con il terzo motivo si denunzia « ex art. 360 , comma 1°, n. 4c.p.c.: nullità della sentenza impugnata per mancata ammis- sione della c.t.u. medico legale richiesta da entrambe le parti nei due gradi di giudizio».

Secondo la società ricorrente, avendo essa contestato la per- centuale di invalidità riconosciuta quale esito dell’infortunio su- bito dalla vittima in conseguenza del sinistro, la corte d’appello avrebbe dovuto ammettere la consulenza tecnica di ufficio, ri- chiesta addirittura da entrambe le parti, non essendo in grado di risolvere sul piano tecnico la questione controversa ed avendo, d’altronde, errato nel ritenere incontestato il quantum della domanda dell’istituto attore. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Anche le censure con esso formulate non colgono adeguata- mente la effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata.

La corte d’appello, premesso che il tribunale aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione la consulenza tecnica di parte, in quanto prodotta dalla società convenuta solo dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, ha ritenuto inam- missibile il motivo di gravame con il quale quest’ultima aveva contestato la preclusione ritenuta operantedal giudice di primo grado, dal momento che, comunque, non era stato allegato in modo specifico l’importo che avrebbe dovuto essere ricono- sciuto all’istituto attore in conseguenza delle risultanze di detta consulenza, confermando la valutazione in ordine al carattere generico delle contestazioni sull’importo richiesto per il titolo in questione.

Ne ha fatto discendere, altresì, l’infondatezza della doglianza sulla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, ritenendo, quindi, la richiesta istruttoria di fatto non rilevante ai fini della decisione. Tale decisione deve ritenersi conforme a diritto. Una volta esclusa la fondatezza delle censure relative al rilievo del carattere non sufficientemente specifico delle contestazioni svolte dalla società convenuta in ordine all’importo oggetto della domanda di rivalsa dell’assicuratore sociale, oggetto di doppia statuizione conforme, in primo e secondo grado, come già chiarito anche con riguardo al motivo di ricorso precedente, deve, infatti,inevitabilmente, del pari escludersi la fondatezza del motivo di ricorso in esame.

Di fronte a contestazioni del tutto generiche in ordine all’im- porto spettante a titolo di risarcimento per il danno biologico risentito dalla vittima dell’illecito e, quindi, richiesto dalla parte attrice in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., per averlo questa corrisposto alla stessa vittima, sulla base degli accertamenti sa- nitari svolti in sede amministrativa, il rilievo di una eventuale Ric. n. 26112/2020 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 consulenza tecnica di ufficio deve effettivamente ritenersi cor- rettamente escluso dalla corte d’appello.

In ogni caso, (anche) sul punto la sentenza impugnata risulta sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sinda- cabile nella presente sede. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’istituto controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 ma