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Ordinanza — n. 35949/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for insufficient factual summary violating Article 366(3) of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35949/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's submission failed to meet the mandatory requirement of a comprehensive factual summary under Article 366(3) of the Civil Procedure Code. The lower court found the exposition of facts gravely insufficient as it lacked the necessary details regarding the arguments used by the first-instance judges to reach their decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; The cassation appeal must contain a clear and complete summary of the substantive facts and procedural history, including the essential arguments of both parties, to allow the court to understand the grounds of the contested decision without consulting external sources.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insufficient factual summary Article 366 Civil Procedure Code content-form requirement substantive facts exposition restituzione delle prestazioni risarcimento per errore giudiziario ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, n.
Art. 23 of the 1. 265/99
4209/17 cassava la sentenza della corte territoriale e rinviava la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la causa fosse decisa alla luce del seguente principio di diritto: Ai sensi dell’art. 23 della 1.
Art. 82 of the d.lgs. 267/2000
Art. 13 comma 1 - quater of the d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 11653 del 2006
Sez. Un. n. 2602 del 2003
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26209/2021 proposto da: Lubelli Fabio, Quaranta Alfredo, Rubini Sonia, rappresentati e difesi dall’avvocato RinaVittorio; -ricorrente- contro Comune di Brindisi , in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati CanepaMonica e Guarino Emanuela ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 864/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti. FATTI DI CAUSA 1.

Alfredo Quaranta, Fabio Lubelli, Maurizio Pesari e Sonia Rubini, nell’addotta qualità di Presidenti di circoscrizione del Comune di Brindisi, convenivano in giudizio il suddetto Comune dinanzi al Tribunale di Brindisi, chiedendo: in via principale, accertarsi il loro diritto a percepire l’indennità di funzione (e di carica) connessa a tale ruolo, prevista dall’art. 82 del d. lgs. n. 18/2000, con conseguente condanna del comune convenuto al pagamento della medesima; nonché, in via subordinata, accertarsi che essi non erano tenuti alla restituzione delle indennità di presidente di circoscrizione percepite nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 novembre 2000.

In particolare, gli attori deducevano che, con provvedimento del 15/12/2000 del Dirigente del settore servizi demografici dell’ente, era stata sospesa l’erogazione della indennità di funzione, in precedenza riconosciuta, ma con successivo provvedimento del 18/7/2001 era stata determinata la definitiva "non corresponsione" ed era stata richiesta la restituzione delle indennità percepite anteriormente. Resisteva in giudizio l’ente, il quale, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori alla restituzione delle indennità percepite da ciascuno di costoro.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il giudice di primo grado: dapprima, con sentenza non definitiva n. 235/2005, condannava l’ente a pagare agli attori le indennità di funzione (con riserva di quantificarne l’importo in prosieguo), mentre rigettava la domanda tesa al riconoscimento delle indennità di carica; poi, espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva n. 615/2007 condannava l’ente al pagamento, a favore di ciascuno degli attori, delle somme dovute a titolo di indennità di funzione, determinate dal c.t.u.

2. Avverso entrambe le sentenze del giudice di primo grado proponeva appello il Comune. Si costituivano gli appellati.La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 422/2011 confermava entrambe le sentenze impugnate.

3. Su ricorso del Comune, questa Corte con sentenza n. 4209/17 cassava la sentenza della corte territoriale e rinviava la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la causa fosse decisa alla luce del seguente principio di diritto: Ai sensi dell’art. 23 della 1. 265/99 e dell’art.82 del d.lgs. 267/2000, ai Presidenti dei Consigli di circoscrizione, istituiti dal Comune avvalendosi della relativa facoltà, per la carica esercitata non spetta l’indennità di funzione, invece dovuta soltanto nel caso in cui ai Consigli circoscrizionali siano state delegate dal Comune funzioni amministrative, in base a proprie norme statutarie o regolamentari .

4. Il Comune riassumeva il processo davanti alla corte territoriale, ma non chiedeva più la condanna alla restituzione delle indennità percepite da ciascuna delle controparti anteriormente alla sospensione dell’erogazione delle stesse e dopo la pronuncia di primo grado, limitandosi invece a chiedere una pronuncia di mero accertamento “del diritto a ripetere tutti gli importi agli stessi corrisposti” in esecuzione delle sentenze rese dal Tribunale di Brindisi. Si costituivano gli originari attori. Nel corso del giudizio di rinvio il Pesari dichiarava di rinunciare “agli atti del giudizio”, motivando il proprio comportamento processuale col fatto che, essendo in procinto di prendere possesso della carica di consigliere comunale presso il Comune di Brindisi, la pendenza della lite avrebbe comportato una causa di incompatibilità, peraltro già ravvisata dal consiglio comunale, il quale aveva avviato un procedimento di contestazione per violazione dell’art. 63 del TU n. 267/2000.La Corte territoriale, con sentenza n. 864/2020, dopo aver premesso che la rinuncia del Pesari aveva ad oggetto (non gli atti del giudizio, ma) la stessa pretesa sostanziale dallo stesso azionata, in riforma di entrambe le sentenze emesse dal giudice di primo grado, rigettava le domande proposte dagli originari attori, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali ed alle spese di c.t.u., e, conseguentemente, dichiarava il diritto del Comune di Brindisi di ripetere le somme versate ai predetti in esecuzione delle suddette sentenze del Tribunale di Brindisi, oltre interessi legali dal pagamento di ciascun rateo al soddisfo.

5. Avverso la sentenza, emessa dalla corte territoriale quale giudice del rinvio, hanno proposto ricorso Alfredo Quaranta, Fabio Lubelli e Sonia Rubini. Ha resistito con controricorso il Comune di Brindisi. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni e non sono state presentate memorie. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alfredo Quaranta, Fabio Lubelli e Sonia Rubini articolano in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che nel precisare le conclusioni in fase di riassunzione dinanzi a questa Corte, il Comune di Brindisi non ha più chiesto la condanna alla restituzione delle indennità percepite da ciascuna delle controparti anteriormente alla sospensione della erogazione delle stesse e dopo la pronuncia di primo grado, masi è limitato a chiedere una pronuncia di mero accertamento “del diritto a ripetere tutti gli importi dallo stesso corrisposti” in esecuzione delle sentenze rese dal Tribunale di Brindisi.

Tale richiesta è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni . Si dolgono che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto del principio di diritto per cui devono ritenersi inammissibili le richieste dell’appellante in riassunzione estranee all’oggetto del giudizio. 1.2. Con il secondo motivo, articolato in via gradata, i ricorrenti invocano una rimodulazione delle spese legali che preveda la loro integrale compensazione, atteso che ha errato la Corte d’appello di Lecce nell’applicare alla riliquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio i parametri del DM 10.3.2014 n. 55.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.. Invero, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente ed irrimediabilmente insufficiente. Al riguardo, occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti (in particolare non precisa le argomentazioni sulle quali erano state fondate dal giudice di primo grado la sentenza non definitiva e quella definitiva dallo stesso emesse) e va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo