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Ordinanza — n. 35946/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding D.Lgs 231/2002 interest rates on municipal utility reimbursements to sports clubs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35946/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Turin's appeal against a lower court ruling that imposed higher interest penalties on a sports club. The club argued it was merely reimbursing utility costs rather than purchasing services, thus avoiding the commercial transaction rates mandated by D.Lgs 231/2002. The court upheld the lower court's finding that the reimbursement obligation did not fit the definition of a commercial transaction under the cited law.

Regesto Legislator

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Art. 2 lett. a) D.Lgs 231/2002; Art. 2 lett. c) D.Lgs 231/2002: A reimbursement obligation for public utility costs between a public administration and a sports association does not constitute a commercial transaction or a service provision for price, thereby excluding the application of the specific interest rate regime.

Parole chiave

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D.Lgs 231/2002 commercial transaction sports association utility reimbursement interest rate penalty public administration municipal contract spese ed oneri comuni

Disposizioni normative citate

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D.Lgs n. 231/2002
art. 2 lett. a) D.Lgs n. 231/2002
lgs. 231/2002, non rilevava la circostanza che CST non fosse stato considerato coobbligato solidale con il Comune di Torino verso i fornitori di quest’ultimo; sul punto l’appellato non intendeva insistere né proporre appello incidentale; la decorrenza degli interessi moratori era l’immediata conseguenza del d.
art. 2 lett. c) D.Lgs n. 231/2002
lgs. 231/2002, non rilevava la circostanza che CST non fosse stato considerato coobbligato solidale con il Comune di Torino verso i fornitori di quest’ultimo; sul punto l’appellato non intendeva insistere né proporre appello incidentale; la decorrenza degli interessi moratori era l’immediata conseguenza del d.
art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
art. 1284 c.c
n.231/2002, dal momento della domanda giudiziale; poiché il nuovo testo dell’art. 1284 c.c.
art. 360 c.p
231 del 2002, art.15 della Convenzione di concessione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma l, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19685/2020 proposto da: Comune d i Torino , in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati Nardi Simonetta e Li Volti Mariamichaela; -ricorrente- contro Club Scherma Torino A.S.D., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vecchio Giorgio Fabrizio Enrico e Vecchione Riccardo; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1864/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti.

FATTI DI CAUSA1.Su ricorso del Comune di Torino, il Tribunale di quella città ingiungeva al Club Scherma Torino di pagare € 50.745,29 a titolo di capitale ed € 9.158,20 per interessi di mora ex lege n. 231/02; l’importo richiesto era pari al 20% delle spese per utenze del 2013 relative all’impianto comunale di viale Ceppi n. 5, oggetto di concessione al Club in base (da ultimo) alla convenzione del 18 gennaio 2005. Avverso la suddetta ingiunzione proponeva opposizione il Club, che, nel contestare la debenza degli interessi moratori calcolati in base al maggior tasso indicato dal d.lgs. n. 231/2002, provvedeva a pagare l’intero capitale e gli interessi moratori secondo il tasso previsto dal codice civile.

Costituitosi, il Comune di Torino dava atto dell’intervenuto pagamento, insistendo per la debenza dell’intero importo ingiunto, anche a titolo di interessi al maggiore tasso indicato come dovuto. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 607/2018, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese processuali, in quanto riteneva sussistenti tutti i presupposti di applicabilità del d. lgs. n.231/2002, con conseguente determinazione della misura del tasso di interesse moratorio secondo le norme in detto decreto dettate, a nulla rilevando che in precedenza, il 28.6.2016, il Comune avesse erroneamente chiesto i soli interessi legali.

Il Club veniva quindi condannato a pagare al Comune ulteriori € 8.783,93 a titolo di interessi ex d. lgs. n. 231/2002 sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) l’art.2 del suddetto decreto legislativo, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis al rapporto concessorio, per cui era causa, individuava come “transazioni commerciali”, alle quali erano applicabili le disposizioni normative in esso contenute, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro ilpagamento di un prezzo” (art. 1 lett. a);

b) i soggetti individuati dal provvedimento normativo comprendono anche le P. A. (quindi il Comune) e la convenzione intervenuta tra le parti aveva assunto forma e carattere contrattuale, integrando quindi il requisito della lettera a);

c) riguardo alla possibilità di qualificare il Club come imprenditore, occorreva stabilire se l’assenza di finalità lucrative concorresse o meno alla relativa definizione; poiché, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, per integrare lo scopo di lucro, è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio, il Club doveva essere qualificato come imprenditore sulla base della documentazione prodotta, in quanto gli introiti derivanti dalle quote associative, dalle quote di partecipazione ai corsi destinati ai non soci, dalle attività collaterali e dai rapporti con i terzi erano destinati a finanziare gli esborsi necessari per ottenere la disponibilità dei locali e per esercitare; in modo non gratuito per i fruitori, le attività statutarie.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Club, insistendo perché fosse esclusa l’applicabilità del d. lgs. n. 231/2002, con accertamento dell’intervenuto pagamento integrale del dovuto, sia per capitale, sia a titolo di interessi, nonché con condanna della controparte a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata. In particolare, secondo l’assunto del Club:

a) ai sensi dell’art. 15 della concessione amministrativa intervenuta tra le parti, intitolato“Utenze”, “le utenze sono così suddivise: a carico del Club convenzionato le spese relative ad energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico ... ; a carico della Città l’80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico della parte sportiva”;

b) non si trattava quindi di un contratto relativo a consegna di merci o prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, come richiesto dall’art.2 lett.

a) d. lgs. n.231/2002 perché, nel caso concreto, era documentato che le erogazioni dei servizi (acqua, luce e gas) erano state fornite al Comune dalle imprese commerciali Iren, Energetic e Smat, cioè da società, che avevano fatturato direttamente al Comune, sulla base di contratti di fornitura, ai quali l’appellante era totalmente estraneo;

c) il Tribunale di Torino, quindi, aveva confuso la Concessione comunale della struttura sportiva ‘Villa Glicini’ con le transazioni commerciali che sono contratte tra imprese e tra impresa e Pubblica Amministrazione che nulla hanno a che spartire con gli atti di concessione tra enti pubblici e soggetti o imprenditori privati”;

d) l’obbligazione contratta dal CST con il Comune era quella di rimborso del 20% di quanto corrisposto dal Comune stesso ai suoi fornitori di gas, acqua e luce; del resto, lo stesso Comune di Torino aveva chiesto i soli interessi legali e il Giudice ne avrebbe dovuto tenere conto;

e) la legge n.162/2014 aveva modificato l’art.l284 c.c., che prevede ora, al IV comma il decorso degli interessi mortori, analoghi a quelli del d. lgs. n.231/2002, dal momento della domanda giudiziale; poiché il nuovo testo dell’art. 1284 c.c. è applicabile ai procedimenti sorti dopo il 30° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 132/2014; era questa la norma che, in via subordinata (come da richiesta del Comune), il Tribunale avrebbe dovuto applicare;

d) in concreto il Club aveva provveduto a pagare capitale e interessi legali il 16.5.2016, prima della domanda proposta dal Comune con la costituzione in giudizio, avvenuta il 18.11.2017; al momento della richiesta subordinata di applicazione del disposto dell’art. 1284 u.c. c.c. il Club aveva già adempiuto interamente la prestazione che lo onerava. Si costituiva il Comune di Torino, chiedendo il rigetto dell’appello proposto, con adesione al deciso del Tribunale di Torino e con riproposizione delle difese già svolte in primo grado. L’appellato, in particolare, precisava che: erano corrette le considerazioni del primo Giudice sulla qualificazione di CST come imprenditore e della convenzione contratto intercorsa tra le parti come transazione commerciale; rientrando quindi il rapporto nell’ambito applicativo del d. lgs. 231/2002, non rilevava la circostanza che CST non fosse stato considerato coobbligato solidale con il Comune di Torino verso i fornitori di quest’ultimo; sul punto l’appellato non intendeva insistere né proporre appello incidentale; la decorrenza degli interessi moratori era l’immediata conseguenza del d. lgs. n. 231/2002, alla cui applicazione il Comune non aveva mai formulato alcuna espressa rinuncia; la somma ingiunta riguardava la ricapitalizzazione di entrante patrimoniali anticipate dalla Città, relativamente a forniture (luce, gas e riscaldamento) che costituiscono prestazioni di servizi erogate nei confronti di soggetti che svolgono attività commerciali.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1864/2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava che il Club non doveva pagare al Comune l’ulteriore somma di euro 8783,93 a titolo di interessi ex d.lgs. n. 231/2002; e, per l’effetto, dichiarava tenuto e condannava il Comune a restituire al Club quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi nella misura legale dalla data dell’avvenuto pagamento al saldo, nonché a rimborsare al Club le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune. Ha resistito con controricorso il Club. Per l’odierna udienza il Difensore del Comune ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Comune di Torino articola in ricorso tre motivi.1.1. Con il primo motivo denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 lettera A) d. lgs. n. 231/2002, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha interpretato l’art. 15 della Convenzione di concessione 20.10.2005 al RCU n. 5629 come costituiva di una mera obbligazione di anticipazione dei costi di utenza da parte di esso comune nei riguardi delle ditte erogatrici dei servizi energetici e di conseguente rimborso da parte di CST, facendo discendere da tale interpretazione la negazione del carattere di “transazione commerciale”, giusta la definizione contenuta all’art. 2 lett. A) d. lgs. n. 231/2002. 1.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione artt. l e 2 d. lgs. n. 231 del 2002, art.15 della Convenzione di concessione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3 c.p.c., nella parte in cui dalla detta interpretazione ha fatto conseguire che l’obbligazione di rimborso utenze (richiamata dall’art. 15 della Convenzione di concessione sottoscritta dalla Città con il CST) non potesse essere qualificata “transazione commerciale” ai sensi dell’art. 2 lett. A) d. lgs. n 231/2002 per la mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra quest’ultima e le società fornitrici. 1.3.

Con il terzo motivo denuncia erronea e falsa applicazione dell’art. 2 Lett. C) d. lgs. n. 231/2002, nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, in riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p. c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha considerato, pur non senza escluderla, la natura imprenditoriale dell’attività svolta da CST.

2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Non fondati sono i primi due motivi, che, in quanto tra loro connessi sono qui trattati congiuntamente. Occorre premettere che:

a) in base all’art. 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2002 transazioni commerciali sono i contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro ilpagamento di un prezzo ; e che con il suddetto decreto legislativo è stata data attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva 2000/35/CE, relativa all’azione di contrasto ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Orbene, l’art.15 della Convenzione, intercorsa tra le parti, così dispone: UTENZE - Le utenze sono così suddivise:

“a carico del Club convenzionato: il 20% delle spese relative ·a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico”; “a carico della Città: l’80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico della parte sportiva”. Ed è risultato accertato nel giudizio di merito che le erogazioni dei servizi (acqua, luce e gas) sono fornite al Comune dalle imprese commerciali Iren, Energetic e Smat, che hanno fatturato direttamente al Comune. Tale essendo la cornice normativa e fattuale, la corte territoriale ha distinto il rapporto di fornitura, che lega il Comune ai vari fornitori, dall’obbligazione di rimborso del Club della quota del 20% delle utenze.

Precisamente, la corte territoriale, da un lato, ha ravvisato nel citato art. 15 la fonte esclusiva dell’obbligazione del Club nei confronti del Comune e, interpretando detta clausola contrattuale, in assenza di qualsivoglia pattuizione di corresponsione o di anticipazione, ha ritenuto che, nell’ambito dei rapporti tra dette parti, il Club aveva assunto una mera obbligazione di rimborso e che la fruizione delle forniture di gas, luce ed acqua, dietro rimborso al Comune delle spese relative nella misura del 20%, non era equiparabile né alla consegna della merce, né alla prestazione di un servizio dietro pagamento di un prezzo (tanto è vero che il Comune aveva sempre richiesto i soli interessi legali).

Trattasi di interpretazione plausibile rispetto alla quale a questa Corte non è consentita alcuna rivalutazione.D’altra parte, la corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di qualsiasi obbligazione contrattuale assunta dal Club nei confronti le società erogatrici dei servizi gas, luce ed acqua, avendo accertato l’insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale diretto tra il Club e dette società, che avevano come unico interlocutore negoziale il Comune, a nulla rilevando, per il profilo in esame, la fruizione in concreto dei servizi indicati dall’appellante (fruizione che avviene legittimamente nell’ambito dei rapporti tra CST e Comune di Torino, regolati dalla concessione amministrativa) . 2.2.

Infondato è anche il terzo motivo. Il Comune censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe attribuito al Club la qualifica di “imprenditore commerciale”, anziché quella di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Senonché, se è vero che un’associazione sportiva senza scopo di lucro può, a determinati fini, essere considerata alla stregua di un “imprenditore”, non è affatto vero che da ciò possa derivarsi la natura commerciale dell’attività svolta dalla prima e di ogni singola obbligazione da essa assunta, rilevando al riguardo (non la qualifica soggettiva dell’associazione sportiva, ma) l’obbligazione in concreto contratta.

Di ciò ha correttamente tenuto conto la corte di merito, che ha ritenuto di poter prescindere dalla circostanza che al Club era attribuibile la qualità di imprenditore o comunque dalla qualificazione del rapporto che lo legava al Comune, non apparendo possibile qualificare come fondata su una transazione commerciale, ai sensi della disposizione denunciata, la semplice obbligazione di rimborso concordata tra le parti. Ne consegue la correttezza della conclusione che a questa non si applica il disposto di cui all’invocato art. 2 lett. C) d. lgs. n. 231/2012.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il