Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared both the main appeal by Romano and the incidental counter-appeal by Verti extinguished. The procedural outcome resulted from a forty-day period of silence following a joint proposal for case definition, triggering automatic withdrawal under Article 380-bis. Consequently, the judgment dismissed all appeals and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: When parties fail to respond to a joint proposal for case definition within forty days, both appeals are deemed withdrawn, leading to the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n.15775/2023 R.G. proposto da : ROMANO PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in MILANO Via Montebello n. 24, presso lo studio dell’avvocato VENTURINI FABIO (VNTFBA67P02A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VERTI ASSICURAZIONI S.P.A., ERRAPA VIJAYANAND, KOMUL ALBERTO -intimati- nonché sul controricorso incidentale proposto da VERTI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K), MARTINI FILIPPO (MRTFPP64C12F205V) -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.211/2023depositata il 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata su entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le partiricorrenti dei due ricorsi abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensare stante l’esistenza di soccombenza reciproca delle parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazionesu entrambi i ricorsi. Compensa fra le parti costituite le spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 21/12/2023 Il Presiden