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Decreto — n. 35937/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 35937/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both the main appeal by Romano and the incidental counter-appeal by Verti extinguished. The procedural outcome resulted from a forty-day period of silence following a joint proposal for case definition, triggering automatic withdrawal under Article 380-bis. Consequently, the judgment dismissed all appeals and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: When parties fail to respond to a joint proposal for case definition within forty days, both appeals are deemed withdrawn, leading to the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals case definition proposal extinction of cassation litigation cost compensation Code of Civil Procedure diritto al risarcimento danni risarcimento per errore giudiziario compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le partiricorrenti dei due ricorsi abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensare stante l’esistenza di soccombenza reciproca delle parti costituite;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le partiricorrenti dei due ricorsi abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n.15775/2023 R.G. proposto da : ROMANO PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in MILANO Via Montebello n. 24, presso lo studio dell’avvocato VENTURINI FABIO (VNTFBA67P02A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VERTI ASSICURAZIONI S.P.A., ERRAPA VIJAYANAND, KOMUL ALBERTO -intimati- nonché sul controricorso incidentale proposto da VERTI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K), MARTINI FILIPPO (MRTFPP64C12F205V) -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.211/2023depositata il 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata su entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le partiricorrenti dei due ricorsi abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensare stante l’esistenza di soccombenza reciproca delle parti costituite;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazionesu entrambi i ricorsi. Compensa fra le parti costituite le spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 21/12/2023 Il Presiden