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Decreto — n. 35936/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 35936/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The procedural outcome was the automatic termination of both the main and subsequent appeals under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the appellant of the subsequent appeal to pay one-third of the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of partial costs on the defaulting party.

Parole chiave

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extinction of appeal statutory time limit Code of Civil Procedure failure to request decision litigation costs allocation ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.37/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ i due r icors i de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.37/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i due r icors i de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n.15012/2023 R.G. proposto da : NATALI ROBERTO, MOSER MICHELE, MONTANARA SERGIO, PONZETTO ANTONIO EMILIO GASPARE, PERRONE SALVATORE, SAUGO MARIO, RICCHIERI GIAN LUIGI, RASPAGLIESI FRANCESCO, SEDRAN ANGELO, ROTA MARINELLA, SGRICCIA SANDRO, SARGENTONI PAOLA MARIA, VIVIANO GIUSEPPE CLAUDIO, STELLA MOSIMANN ALBERTO, ZENNARO ALESSANDRO, VAGLIO ALESSANDRO, TIBERTI URBANO, TAMBORINI EMANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimati - nonché sul ricorso successivo proposto da:VALENTI ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.37/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i di ciascuno dei due ricorsi abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i due r icors i de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali sul solo ricorso successivo e che esse vanno liquidate come in dispositivo , ravvisandosi nell’atteggiamento della parte ricorrente ragione per compensare i due terzi delle spese liquidate secondo il valore minimo per due fasi processuali;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che sul successivo. Condanna la parte ricorrente del ricorso successivo al pagamento, in favore della parte controricorrente, di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione dei due terzi residui, liquida in Euro 718 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 21/12/20