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Decreto — n. 35933/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 35933/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The material facts show that the appellants, represented by Calogero, did not act within the statutory timeframe, while the respondents, represented by Minasi and Agresta, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the case and the imposition of costs on the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal statutory time limit procedural extinction settlement proposal cassation appeal complessità della procedura ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7917/2023 R.G. proposto da : TEME MARIA CARMELA, TEME ANNA, TEME GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in PALMI VIA ROMA 48, presso lo studio dell’avvocato CALOGERO MARIA (CLGMRA69A67F537H) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MERCURI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PALMI CORSTO TENENTE ALDO BARBARO 34, presso lo studio dell’avvocato MINASI NICOLA (MNSNCL51H03G288S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MERCURI MARIA, elettivamente domiciliato in PALMI CONTRADA SCINA' 64, presso lo studio dell’avvocato AGRESTA PAOLA (GRSPLA71P57H224Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MERCURI FELICE, LYTOVCHENKO YANA, MERCURI ROCCO, MERCURI SALVATORE, MERCURI PASQUALE, LLOYD ADRIATICO SPA, MERCURI GIUSEPPE, MERCURI VINCENZA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.197/2023depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa favore delle due parti resistenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ognuna in Euro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/12/2023 Il