Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Baldaccini, challenged a lower court judgment against insurers Quixa and AXA Global Direct but remained silent after the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the losing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7563/2023 R.G. proposto da : BALDACCINI MARINA, elettivamente domiciliato in SANREMO C.SO GARIBALDI 97/4, presso lo studio dell’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUIXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA DANTE 6/3, presso lo studio dell’avvocato POGGI FRANCESCO (PGGFNC43L02C085S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU, CROCIETTA GIANMARCO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di IMPERIA n.46/2023 depositata il 21/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa favore della parte resistente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/12/2023. Il Pres