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Decreto — n. 35916/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 35916/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Scuderi family and the Ministry of Health regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver, leading to the termination of the case and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver by inaction procedural default costs allocation ripetibili dell'avvocato spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1975/2022depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà, in ragione dell’atteggiamento tenuto dai ricorrenti;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1975/2022depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8228/2023 R.G. proposto da : SCUDERI ANNA MARIA, NANI DANIELA, NANI DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LANA ANTON GIULIO (LNANNG61R05D612O) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MELILLO MARIO (MLLMRA65E11H501Z), RAO VALENTINA (RAOVNT78S56H501A) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1975/2022depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà, in ragione dell’atteggiamento tenuto dai ricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che – previa compensazione per la metà liquida in Euro 300 0,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 21/12/2023. Il President