Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Scuderi family and the Ministry of Health regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver, leading to the termination of the case and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8228/2023 R.G. proposto da : SCUDERI ANNA MARIA, NANI DANIELA, NANI DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LANA ANTON GIULIO (LNANNG61R05D612O) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MELILLO MARIO (MLLMRA65E11H501Z), RAO VALENTINA (RAOVNT78S56H501A) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1975/2022depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà, in ragione dell’atteggiamento tenuto dai ricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che – previa compensazione per la metà liquida in Euro 300 0,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 21/12/2023. Il President