Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Alessandro Di Sivo, did not request a decision on the settlement offer submitted by the respondent, Società Reale Mutua di Assicurazioni. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25522/2021 R.G. proposto da : DI SIVO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Torino VIA VITTORIO AMEDEO II, 21, presso lo studio dell’avvocato ZAGARRIGO LUCIANO (ZGRLCN61T15L219S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato LIUZZI MILENA (LZZMLN63D43H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato MORTAROTTI LORENZO (MRTLNZ47R12L219R) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n.806/2021 depositata il 16/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione per un terzo, atteso l’atteggiamento tenuto dal ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – previa compensazione per un terzo - in Euro 1 . 96 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/12/2023. Il Presi