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Ordinanza — n. 35791/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal dismissal due to lack of power of attorney, ordering lower court to grant regularization term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35791/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's dismissal of an incidental appeal inadmissible because the trial court failed to order a term for regularizing the appellant's power of attorney. The appellant argued that the judge should have invoked Article 182 of the Civil Procedure Code to cure the defect rather than simply rejecting the appeal. The court ruled that the lower court violated the mandatory duty to grant a regularization term whenever a defect in representation or authorization is found.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. civ.; The judge must, upon finding a defect in representation or a vice in the power of attorney, order the regularization of the defect by assigning a term to the party.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility power of attorney defect regularization term obligation representation vice cure Civil Procedure Code Art 182 trasferimento della proprietà ipoteca legale del venditore credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
in relazione alla mancata applicazione dell’art. 182 , secondo comma, cod.
art. 125 cod. proc. civ
e dell’art. 125 cod. proc. civ.
art. 83 cod. proc. civ
in relazione all’art. 83 cod. proc. civ.e all’art.
art. 182 cod. proc. civ
619998 - 01) che a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28824 del 08/11/2019
introdotte con la detta legge, Cass. n. 28824 del 08/11/2019 Rv.
Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30862/2021 e sul ricorso iscritto al n. 30863/2021R.G. proposti da : TRAVASCIA CRISTIAN, domiciliato in R O M A presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GANDINI DANIELE (GNDDNL73T03F704L) -ricorrente - nonché da COSTANZA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHIATTI GIORGIO(SCHGRG73T20D286P) -ricorrente - contro CONDOMINIO SAN GERARDO, in persona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via MUGGIA n. 21, presso lo studio dell’avvocato RENDINA SIMONA (RNDSMN67M59H501H) rappresentato e difeso dagli avvocati TANCO MARIALUISA (TNCMLS73E67F205L), RAVASI MARIA ADELE (RVSMDL72M71E507T) -controricorrente - R.g. 30862 e 30863 del 2021 Ad. 22/09/2023; estensore:

C. Valle nonchécontro BERNABEO PATRIZIA, GENOVESI MAURIZIO, QUIRICI ADRIANA, PORTIGLIOTTI CHIARA TERESA, MONTI ALFONSO, BERGAMINI UGO ERNESTOe IMMOBILIARE GIERRE S.R.L. -intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2765/2021depositata il 28/09/2021 . R.g. 30862 e 30863 del 2021 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA I fatti di causa ancora rilevanti in questa sede sono i segue nti : con compravendita, posta in essere in data 29/07/2014 e trascritta in data 31/07/2014, la Eurocase Costruzioni S.r.l. alienava tutti i suoi beni alla Costanza S.r.l.

Il Condominio San Gerardo ed alcuni suoi condomini agivano in revocatoria nei confronti della Eurocase costruzioni S.r.l. e di Costanza S.r.l. perché venisse dichiarato inefficace l’atto di compravendita. A fondamento della pretesa, il Condominio allegava la sussistenza di un credito nei confronti della società Eurocase sorto in data 29/10/2013, poi accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecco (n. 801/18 emessa in data 15/12/2018). Nel giudizio, incardinato presso il Tribunale di Lecco, Alfonso Monti spiegava intervento adesivo indipendente, contro le società Costanza S.r.l. ed Eurocase s.r.l., al fine di veder estesa nei propri confronti l’inefficacia dell’atto revocando.

Nella resistenza della Costanza S.r.l. il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 400 del 25/06/2 019 dichiarava l’inefficacia , nei confronti del Condominio San Gerardo, di Maurizio G enovesi, Adriana Quirici, Patrizia Bernabeo, Chiara Teresa Portigliotti, Alfonso Monti, Ugo Ernesto Bergamini e Immobiliare Gierre s.r.l. dell’atto di vendita del 29/07/2014. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 400 del 25/06/2019interponeva appello la Società Costanza a r . l . Proponeva altresì appello incidentaleil Travascia successore per legge di Eurocase Costruzioni S.r.l., che si associava adesivamente R.g. 30862 e 30863 del 2021 Ad. 22/09/2023; estensore:

C. Valle alle richieste di Costanza S.r.l., avanzando le medesime censure e aderendo alle conclusioni rassegnate dall’appellante principale. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2765/2021 , depositata il 28/09/2021, dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale proposta dal Travascia e rigettava l’impugnazione principale proposta dalla Costanza S.r.l. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono separati ricorsi Cristian Travascia e la S.r.l. Costanza. Resiste con separati controricorsi, nei confronti di ciascun ricorrente, il Condominio San Gerardo.

Patrizia Bernabeo, Maurizio Genovesi, Adriana Quirici, Chiara Teresa Portigliotti, Alfonso Monti, Ugo Ernesto Bergamini e Immobiliare Gierre s.r.l. sono rimasti intimati. Il Condominio San Gerardo ha depositato memorie per l’adunanza del 22/09/2023, alla quale i ricorsi sono stati congiuntamente trattati. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorsi censurano come segue la sentenza della Corte d’appello di Milano. Il ricorso principale (in quanto proposto per primo) del Travascia pone i seguenti motivi.

1) Violazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 182 , secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 125 cod. proc. civ. avendo la Corte dichiarato inammissibile l’appello proposto da Travascia senza la concessione del termine per la regolarizzazione della procura. Secondo il ricorrente l’indicazione di un numero di sentenza errato sarebbe un mero errore materiale e ribadisce che la Corte d’appello avrebbe dovutoapplicare l’art. 182, secondo c omma, cod. proc. civ. per l a sanatoria dei vizi della procura , tramite R.g. 30862 e 30863 del 2021 Ad. 22/09/2023; estensore:

C. Valle assegnazione di un nuovo termine per il rilascio di nuova procura o rinnovazione della stessa. 2)Falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’ art. 360 , primo comma,n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 83 cod. proc. civ.e all’art. 182 , secondo comma, cod. proc. civ. avendo la Corte d’Appello ritenuto inesistente la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello dell’odierno ricorrente. I motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto pongono le stesse questioni, vertenti sull’obbligo del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione della procura, e pongono questioni suscettibili di condurre alla decisione del ricorso.

La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto, nella sentenza impugnata, che l’appello incidentale di Cristian Travascia fosse inammissibile, per carenza di valida procura alla lite. La Corte territoriale n o n ha, tuttavia, dopo avere rilevato la mancanza di una valida procura ad impugnare la sentenza n. 400 del 2019 emanata dal Tribunale di Lecco, assegnato alcun termine all’appellante incidentale per procedere alla regolarizzazione della procura alle liti, secondo quanto previsto dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. Il Cristian Travascia lamenta l’illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale per carenza di valida procura alle liti e, a monte, per mancata assegnazione del termine per regolarizzare la procura alle liti.

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di afferm are (si veda, quantomeno con riferimento al regime vigente prima delle modifiche introdotte con la legge n. 49 del 2009, ma con affermazione che fa perno sulla modifica dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. introdotte con la detta legge, Cass. n. 28824 del 08/11/2019 Rv. 655788 – 01 , e in precedenza , con riferimento alla detta norma, come modificata dalla legge n. 49 del R.g. 30862 e 30863 del 2021 Ad. 22/09/2023; estensore:

C. Valle 2009, Sez. U n. 28337 del 22/12/2011 Rv. 619998 - 01) che a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice è tenuto – ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale. Ilgiudice deve, pertanto, in qualsiasi stato e grado del giudizio, escluso quello di legittimità (per la peculiarità del rito, destinato a concludersi in via meramente cartolare e comunque nell’ambito di una sola udienza), qualora rilevi (d'ufficio o su eccezione di parte) un difetto di rappresentanza o un vizio d ella procura alla lite, promuovere la regolarizzazione, invitando la parte a provvedervi e assegnando alla stessa un termine per l’incombente.

Orbene nella specie la Corte territoriale ha disatteso il suindicato principio. Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso di Cristian Travascia assorbito ilterzo motivo di ricorso e il ricorso incidentale . Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Te