Italian Court dismisses appeal on revocatory action grounds, upholding creditor's right to challenge asset transfers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeals filed by the De Meo family and their companies against the bankruptcy trustee's revocatory action. The court found that the lower court correctly applied the law, determining that transferring assets to new entities aggravated the creditor's position by replacing solid real estate with uncertain social shares. Consequently, the court ruled that the plaintiffs failed to prove the remaining assets were sufficient to satisfy the debt, leading to the dismissal of their claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 cod. civ.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A revocatory action is admissible when asset transfers to third parties or new entities aggravate the creditor's position, even if the debtor retains some assets, provided the new assets are less secure than the original ones.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27375/2020 R.G. proposto da : DE MEO ATANASIO e DE MEO MICHELA, domiciliat i p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato METTA MICHELANGELO STEFANO (MTTMHL58H05D643P)- ricorrent i – nonché IMMODEM S.R.L. e DEFIMM S.R.L. , in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in ROMA al viale GIULIO CESARE n. 95, presso lo studio dell’avvocato CUTELLE' ANDREA (CTLNDR69H20H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrentiincidentali – contro CURATELA FALLIMENTO FARMACIA DOTT.
DE MEO, in persona del curare in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZINGRILLO NICOLA LIBERO (ZNGNLL62S03D643O) - controricorrente – nonchè contro CURATELA del FALLIMENTO DIROGIANNI EFSTATHIA -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BARI n. 1378/2020 depositata il27/07/2020. R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimitài fatti così risultanodalla sentenza impugnata : il 14/03/ 2007 la Comifin S.p.a. acquistò dal dott. Antonio De Meo, farmacista, un complesso immobiliare sito in Foggia con destinazione alla locazione finanziaria in favore della farmacia del dott. Antonio De Meo, in forza di contratto contestualmente stipulato. Il contratto di locazione finanziaria era successivamente, in data 19/12/2008, ceduto alla Unicredit Leasing S.p.a., che, in data 19/11/2009, vi apportava alcune modifiche.
L’utilizzatrice si rendeva inadempiente al pagamento di alcuni canoni cosicché la locatrice comunicava, in data 27/03/2012, la risoluzione del contratto, intimando l’immediata restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti. Nella persistenza dell’inadempimento la Unicredit Leasing S.p.a. chiedeva e otteneva decreto monitorio dal Tribunale di Milano, che, stante la mancata opposizione, diveniva definitivo. La società locatrice esperiva, quind i, azione revocatoria nei confronti di Antonio De Meo e Efstathia Dirogianni, con riferimento agli atti di trasferimento immobiliari (due appartamenti siti in Foggia, nello stesso stabile di viale Ofanto, n. 196)del 30/09/2009, in favore di Atanasioe Michela D e Meo, figli dei disponenti e degli atti di conferimento d’ immobili (fondi agricoli e appartamenti e case) del 17/07/2012 società a responsabilità limitata Immodem e Defimm, delle quali era amministratrice Pelopida De Meo, pure figlia di Antonio De Meo e Efstathia Dirogianni.
Il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio con Antonio, Efstathia, Atanasio, Michela De Meo e le due S.r.l. Immodem e Defimm, costituitisi con un’unica comparsa di risposta, accolse R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle l’azione revocatoria esperita da Unicredit Leasing S.p.a., alla quale era in corso di causa subentrato il fallimento di Antonio De Meo, con ri f e r ime nt o sia agli di atti di vendita (del l’anno 2009) che di quelli di conferimento d egli immobili ne lle due distinte S.r.l. la Immodem e la Defimm, compiuti (nel 2012) da Antonio De Meo e dalla moglie Efstathia Dirogianni.
L’appello proposto dalle due società e dai fratelli Atanasio e Michela De Meo nei confronti delle curatele fallimentari di Antonio De Meo e Efstathia Dirogianni, che pure era stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, con riassunzione della causa a seguito della dichiarata interruzione, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bari,con sentenza n. 1378 del 27/07/2020. La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione con due distinti ricorsi, il primo proposto da A tanas io e Michela D e Meo eil secondo dalla Immodem S.r.l. e dalla Defimm S.r.l.
Resiste a entrambi i ricorsi , con separati controricorsi, la Curatela del fallimento Farmacia dott. Antonio De Meo. Il fallimento di Efstathia Dirogianni, già contumace in appello,è rimasto intimato. Per l’adunanza camerale del 22/09/2023 le parti ricorrenti, principali e incidentali, hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso principale sono i seguenti. I)a rt. 360, primo comma, n. 3 c od . p roc . c iv., v iolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 cod. p roc . c iv. e art. 168 legge fall. nonché per art. 360 , primo comma , n 4 c od . p roc . c iv., violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 c od . p roc . c iv. e 168 leggefall.
I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia errato là dove ha affermato che la natura dell’azione revocatoria è solo «conservativa». R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle II) art. 360, primo comma n. 3cod. p roc . c iv., i nsussistenza del presupposto soggettivo della c.d. partecipatio fraudis – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, primo e secondo comma, cod.civ . I ricorrenti lamentano che la Corte ha violato l’art. 2901 cod. civ. in quanto non sussiste il requisito richiesto dalla norma della partecipatio fraudisin capo figli acquirenti.
III) art. 360, primo comma n.
5) cod. p roc . c iv. in relazione agli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv. I ricorrenti si dolgono che la corte di merito non abbia tenuto conto dei provvedimenti del tribunale posti a fondamento dell’appello. IV) art. 360, primo comma, n. 3 in relazione agli a r t t. 115 e 116 cod. p roc . c iv. , v iolazione e ( o ) falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla formazione del giudicato derivante d a altra sentenza sul medesimo fatto. I ricorrenti si dolgono dell’ accoglimento della domanda revocatoria in quanto nel caso di specie sussistono due precedenti provvedimenti giudiziali, asseritamente irrevocabili , sulla revocatoria.
V) art. 360, primo comma, n. 3 in relazione agli a r t t. 115 e 116 cod. p roc . c iv. , v iolazione degli ar t t. 100 in relazione agli a r t t. 115 e 116 cod.proc. c iv. , e 69 legge f all. I ricorrenti deducono la carenza di interesse delle Curatele sostituitesi alla società attrice in primo grado, non essendo le medesime legittimate a subentrare nel giudizio, stante l’assenza di ragioni creditorie da parte della società attrice in primo grado nei confronti della parte sostituita. I motivi sono in parte inammissibili e in pate infondati. Attesa l’inammissibilità della censura proposta ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, va osservato che l’azione revocatoria delineata all’art. 2901 cod. civ . ha invero R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore:
C. Valle funzione( solo ) conservativa del patrimonio del debitore poiché da essa deriva, qualora venga accolta, l’ inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale nei confronti del creditore che l’abbia esperita, non assume ndo invero alcuna valenza direttamente esecutiva. Ne consegue che non può dirsi preclusa dall’intervenuta istanza di ammissione alconcordato, in particolare allorquando come nella specie il concordato non abbia avuto esito positivo per non essere stato omologato , post o che a d esso è seguita l’apertura del fallimentodella farmacia del dott.
Antonio De Meo. Va per altro verso posto in rilievo che la norma invocata di cui all’art. 168, 1° co., L.F. è invero riferita espressamente alle azioni esecutive, e tale non è-come detto- l’ azione revocatoria. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono incentrati sull’essere state emessedal Tribunale di Foggia alcune sentenze di meritoasseritamente passate in giudicato nell’ambito di contenziosi del pari promossi ex art. 2901 cod. civ., con la conseguenza che l’azione revocatoria proposta de ll’Unicredit Leasing S.p.a. e proseguita dalla Curatela del fallimento della farmacia del dott.
Antonio De Meo sarebbe preclusa dal giudicato esterno formatosi sulle medesime, con particolare riferimento all’insussistenza dei relativi presupposti. I motivi sono infondati. I ricorrenti fanno riferimento a contenziosi del tutto genericamente evocati( salvo quelli individuati mediante il numero di registro generale, rispettivamente n. 1392 e 1393 del 2013, il primo concernente azione revocatoria con oggetto la compravendita di Atanasio De Meo, e il secondo l’azione revocatoria avente a oggetto la compravendita di Michela De Meo), nei quali l’azione revocatoria risulta essere stata proposta da altro creditore, una società di fornitura di prodotti farmaceutici), sicché R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore:
C. Valle la formazione del giudicato (esterno) appare del tutto erroneamente dedotta ( v., in punto di necessità di identità delle parti affinché possa affermarsi la formazione del giudicato, Cass. n. 8445 del 24/03/2023 Rv. 667105–01, resa specificamente in tema diazione revocatoria ordinaria ) . Il quinto motivo del ricorso principale è del tutto carente di idonea prospettazione, né risulta essere stato proposto in sede di impugnazione di merito. I motivi del ricorso successivo - da considerarsi pertanto incidentale- delle società Immodem S.r.l. e Defimm S.r.l. sono i seguenti.
I) a rt. 360 , primo comma , n.
4) c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 305 cod.proc. c iv . , per n ullità del procedimento. Le ricorrenti lamentano la nullità dell’intero pro c edimento , in conseguenza della riassunzione operata dalla Curatela del fallimento Dirogianni Efstathia. II) art. 360, primo comma n. 3, c od . p roc . c iv . v iolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 cod. p roc . c iv . e art. 168 legge fall.; v iolazione e falsa applicazione degli artt. 100 c od . p roc . c iv . e 168 legge fall. Le ricorrenti contestano l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato dell’art. 168 legge f all. rispetto all’azione revocatoria promossa dall’Unicredit Leasing S.p.a. e proseguita dalla Curatela fallimentare.
I motiv i sono di carattere processuale , in quanto relativ i all’estinzione del giudizio in primo grado a seguito della (seconda) riassunzionead oper a della sola Curatela di Dirogianni. Essi sonoinfondati. Il giudice di prime cure ha rigettato, con statuizione di merito, la domanda proposta nei confronti della Dirogianni in quanto ne ha escluso la qualità di debitrice ( e tale questione non è stata R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle ulteriormente rimessa in discussione ) ma non ha affermato che la stessa curatela fallimentare fosse carente di legittimazione processuale.
Sul punto, ossia la distinzione tra titolarità del diritto controverso ( che attiene al merito della controversia ) e legittimazione processuale( spettante a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare è stata chiarita da Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016. Orbene, nella specie la riassunzione è stata effettuata d al Fallimento Dirogianni, che pur non essendo debitrice è stata comunque partecipe, quale disponente, degli atti revocandi. III) art. 360, primo comma, nn. 3e 4 c od . p roc . c iv . , v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 132, secondo co mma , n.
4) c od . proc.civ . , nonché dell’art. 2901 cod. civ. Le ricorrenti lamentano che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente in ordine al terzo e al quarto motivo d’appello, riguardanti l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 cod.civ. Il motivo è di carattere meramente fattuale, attenendo al valore effettivo o stimato dei beni. In esplicazione dei poteri ad essi spettanti i giudici di merito hanno ritenuto, da un canto, che il conferimento degli immobili nelle due società a responsabilità limitata Immodem e Defimm ha comportato un aggravio della posizione del creditore, il soddisfacimento del relativo credito essendo eventualmente garantito non più da cespiti immobiliari bensì da quote sociali, di più incerta realizzazione (v. pag. 6 della motivazione ove la Corte territoriale richiama la costante giurisprudenza di legittimità in punto di sussistenza dell’evento di danno anche quando l’atto di disposizione renda più difficoltosa la posizione del creditore, e in particolare Cass. n. 16221 del 18/06/2019 Rv. 654318 -01).
R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle Per altro verso, che non è stata fornita la prova dell’idoneità della residua consistenza patrimoniale del De Meo a garantire, anche dopo gli atti di trasferimento e di conferimento immobiliare, la possibilità di soddisfazione dei crediti de quibus. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente Curatela del fallimento della farmacia del dott.
Antonio De Meo e a solidale carico dei ricorrenti principali e incidentali. Nei rapporti tra Atanasio e Michela De Meo, da un lato, e le società Immodem s.r.l. e Defimm S.r.l. , da altro lato, delle spese del giudizio di cassazione può disporsi la compensazione, stante la sostanziale comunanza d’interessi tra le dette parti e l’esito comune della lite in tutte le fasi di giudizio. Nulla per le spese del giudizio di cassazione nei confronti del fallimento di Efstathia Dirogianni, che non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricors i, principale e incidentale. Co mpensa tra Atanasio De Meo, Michela De Meo, Immodem S.r.l. e Defimm S.r.l. le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione in favore della curatela del fallimento della farmacia del dott. Antonio De Meo, che liquida in complessivi euro 7.400,00, di cui euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto R.g. n. 27375 del 2020 Ad. 22/09/2023; estensore: C. Valle della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i principal i e delle ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale , a norma del comma 1bis, dello stesso art