Cassation court remands case to public hearing to clarify suspension scope of appellate order on injunction decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the interlocutory order necessary to resolve preliminary legal questions regarding the scope of an appellate suspension order. The appellant argued that a suspension of the first-instance judgment should halt execution of the subsequent enforceable decree, while the lower court held the suspension applied only to the initial ruling. The court deemed these issues of significant nomofilactic value involving the succession of enforceable titles in injunction proceedings. Consequently, the case was remanded to a new public hearing for full discussion rather than immediate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 283 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: When preliminary questions of general legal importance arise concerning the scope of an appellate suspension order in injunction proceedings, the Court of Cassation may reserve judgment and remand the case to a new public hearing for discussion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10382/2022R.G. proposto da UMBERTO VENDITTI, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Quintarelli e dall’avv. Fabrizio Rossetton, presso il cui studio in Roma, via Carlo Mirabello 18, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro LE CLINICHE ODONTOIATRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Boursier Niutta, dall’avv. Enrico Boursier Niutta e dall’avv. Paolo Angeli, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Ce- sare 21-23 -controricorrente - e contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
INTESA SANPAOLO S.P.A. UNICREDIT S.P.A. FONDAZIONE ENPAM -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI -intimati - avverso la sentenza n. 2954/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNIFANTICINI; RILEVATO CHE : −la società Le Cliniche Odontoiatriche S.r.l. promuoveva un’espropriazione presso terzi nei confronti di Umberto Venditti, azionando il decreto ingiuntivo n. 11179 del 14/5/2014, emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà exart. 642 cod. proc. civ., dal Tribunale di Roma, e oggetto di opposizione, già dichiarata inammissibile dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 2231/2018; in pendenza della procedura esecutiva, quest’ultima decisione veniva appellata dal Venditti e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 7/12/2018, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
−anche se l’esecutato aveva segnalato il provvedimento di sospensione emesso ex art. 283 cod. proc. civ., il giudice dell ’ esecuzione procedeva all’assegnazione del credito pignorato con l’ordinanza del 13/3/2019; −a vverso quest ’ ultimo provvedimento Umberto Venditti proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., rappresentando nuovamente l’intervenuta sospensione del titolo esecutivo e, dunque, l’illegittimità del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ., essendo impedita la prosecuzione della procedura; −i l giudice dell ’ esecuzione sospendeva l ’ esecutività dell ’ ordinanza di assegnazione del credito;
−i l giudizio di merito dell ’ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. si concludeva con la sentenza n. 2954 del 23/2/2022 con cui il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione, in quanto la sospensione disposta dalla Corte d’appello ex art. 283 cod. proc. civ. riguardava soltanto la sentenza di primo grado (di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo) e non il provvedimento monitorio azionato, già munito exart. 642 cod. proc. civ. di clausola di provvisoria esecutorietà e mai sospeso ai sensi dell’art. 3 649 cod. proc. civ., sicché sulla procedura esecutiva la menzionata ordinanza del giudice d’appello non aveva spiegato effetto sospensivo;
−a vverso tale decisione Umberto Venditti proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; resisteva con controricorso Le Cliniche Odontoiatriche S.r.l.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Fondazione Enpam -Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, già parti del processo di merito; −all’esito della camera di consiglio del 10/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;
C ONSIDERATO CHE : −l ’ unico motivo del ricorso pone le seguenti preliminari questioni: se – in caso di decisione di primo grado di integrale rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo –la sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., disposta dal giudice d ’ appello , debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell’opponente o possa riferirsi anche alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio; in caso di risposta affermativa a quest ’ ultimo quesito , se il giudice d’appello abbia il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato esecutivoex art. 642 o ex art. 648 cod. proc. civ.
– e, cioè, con provvedimento inoppugnabile (poi confermato dalla decisione di primo grado) – o soltanto nell ’ ipotesi di conferimento dell’esecutività con provvedimento exart. 653, comma 2, cod. proc. civ. (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena); in caso di risposta negativa al primo quesito, se sia ammissibile un’istanza di sospensione dell’esecutorietà ex art. 283 cod. proc. civ. della pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; −le suesposte questioni giuridiche assumono, per importanza, indubbia valenza nomofilattica –involgendo la disciplina dell’individuazione dei titoli esecutivi che si succedono nel corso di un giudizio iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo, riguardante la materia tabellarmente devoluta a questa Terza Sezione civile –e suggeriscono pertanto l’estrema opportunità del la trattazione della causa in pubblica udienza;
−si ravvisa pertanto l ’ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza. Cos