Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35778/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35778/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35778/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15673/2020 R.G. proposto da : COSTANTINI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI 252, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NARDO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COSTANTINI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VALENSISE, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro COSTANTINI IMMOBILIARE SRL; -intimata – avverso la 7239/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2019; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 35778/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COSTANTINI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI 252, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NARDO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COSTANTINI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VALENSISE, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro COSTANTINI IMMOBILIARE SRL; -intimata – avverso la 7239/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2019; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

Parole chiave

Generato dall'IA
adesione, accordo abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria recesso dal contratto rinuncia alla concessione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15673/2020 R.G. proposto da : COSTANTINI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI 252, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NARDO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COSTANTINI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VALENSISE, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro COSTANTINI IMMOBILIARE SRL; -intimata – avverso la 7239/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2019; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i