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Ordinanza — n. 35762/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on standing but allows partial claim for lawyer fees due to missing evidence of work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35762/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the first two grounds for cassation inadmissible while accepting the third claim regarding the calculation of legal fees. The lower court rejected the lawyers' request because they failed to provide sufficient documentary proof of their services, relying solely on a fee estimate and attendance records. The Court ruled that the appellate judge erred by ignoring public judicial acts which could have established the existence of the legal proceedings where the lawyers performed their duties.

Regesto Legislator

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Art. 105, 267, 360 c.p.c.; A lawyer's claim for professional fees is admissible only if supported by sufficient evidence of the services rendered, and the appellate court must examine all relevant public judicial acts to determine the validity of the legal proceedings in which the work was performed.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal standing professional fees evidence burden cassation appeal legal representation responsabilità dell'avvocato colpa del patrocinatore patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 105 c.p.c.
Art. 267 c.p.c.
Art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, 1° comma, n.
Art. 92 c.p.c.
3, cod.proc.civ., nella parte in cui ha disposto la condanna di Antonio Gambardella alle spese, perché sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non avendo rispettato il principio di compensazione delle spese di lite espresso da Corte Cost.
art. 184 cod.proc.civ
a) la memoria ex art. 184 cod.proc.civ.
art. 366 cod.proc.civ
art. 369 cod.proc.civ
6 e art. 369 cod.proc.civ., comma 2, n.
art. 92 cod.proc.civ
3, cod.proc.civ., nella parte in cui ha disposto la condanna di Antonio Gambardella alle spese, perché sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non avendo rispettato il principio di compensazione delle spese di lite espresso da Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 77/2018
92 cod.proc.civ., non avendo rispettato il principio di compensazione delle spese di lite espresso da Corte Cost. n. 77/2018; il motivo è assorbito;
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16719/2020 R.G. proposto da: SINATORE LIDIA, GAMBARDELLA ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato LIDIA SINATORE (SNTLDI61A41G230X), pec: l.sinatore@avvocatinocera-pec.it; -ricorrenti- contro CONDITALIA SPA, già CONDITALIA SRL, in persona del rappresentante legale p.t., FRANCESCO SAVIANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato VINCENZINA MAIO (MAIVCN69L64H703U) che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 414/2020 depositata il 20/04/2020, notificata in data 27/04/2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Lidia Sinatore e Antonio Gambardella, avvalendosi di quattro motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 414/2020 della Corte d'Appello di Salerno, resa pubblicata in data 20 aprile 2020 e notificata in data 27 aprile 2020; resiste con controricorso Conditalia S.p.A. (già Conditalia S.r.L.); il giudizio per cui è causa trae origine dal decreto n. 936/2007, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui veniva ingiunto alla società Conditalia il pagamento, a favore dell’avvocato Lidia Sinatore, di euro 13.735,10, oltre ad accessori, per lo svolgimento dell’attività di assistenza svolta nei procedimenti n. 277/2000 e n. 1341/2000 promossi dalla società Conditalia nei confronti della società consortile Timer; detto decreto ingiuntivo veniva opposto dalla società Conditalia – ai fini che ancora rilevano in questa sede – per carenza di legittimazione ad agire di Lidia Sinatore, atteso che alla stessa non era stata conferita alcuna procura a stare in giudizio; nel giudizio interveniva, ai sensi degli att. 105 e 267 cod.proc.civ., Antonio Gambardella, al quale inizialmente l’opponente aveva conferito l’incarico professionale, adducendo che, successivamente in data 21 novembre 2000, l’incarico era stato esteso a Lidia Sinatore che faceva parte dello studio professionale associato Avv.

Antonio Gambardella Avv. Lidia Sinatore; con sentenza n. 386/2013, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione, ritenendo provato che Lidia Sinatore e Antonio Gambardella avevano agito come unica parte contrattuale; la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, investita del gravame dalla società Conditalia, ha ritenuto che Lidia Sinatore non avesse dimostrato di essersi costituita in giudizio per la società Conditalia, ha escluso che una prova in tal senso potesse derivare dall’aver presenziato all’attività di consulenza tecnica d’ufficio ed ha affermato che comunque quand’anche la Conditalia avesse conferito a Antonio Gambardella ed a Lidia Sinatore un mandato anche congiunto, come dai professionisti sostenuto, ciascuno di essi aveva diritto all’onorario, non potendo,ex adverso, riconoscersi una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale né un vincolo di solidarietà tra professionisti e tantomeno potendosi ammettere che i due avvocati riuniti in associazione costituissero un’unica parte contrattuale; ha rilevato che la prova della sussistenza di un’associazione professionale non può presumersi; ha esaminato sotto il profilo del quantum la richiesta di parte appellante, in considerazione del fatto che Antonio Gambardella aveva fatto proprie le istanze di Lidia Sinatore, intervenendo volontariamente nel giudizio di opposizione, ed ha considerato non verificabile, sulla scorta delle voci esposte nella parcella e di quanto riportato nell’estratto della delibera n. 4/2007 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, l’effettiva attività difensiva svolta nel giudizio sulle due cause riunite per conto della società Conditalia, giacché Lidia Costantini oltre a documentare la sua presenza alle attività del CTU e alla redazione delle successive note, si era limitata a produrre la parcella vistata dal Consiglio dell’ordine; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato memoria.

Considerato che:

1) con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in merito alla dimostrazione che l’avv. Lidia Sinatore si sia costituita nel giudizio iscritto al n. 13411/2000 R.G.A.C. presso il Tribunale di Nocera Inferiore”; i fatti denunciati come omessi sono:

a) la memoria ex art. 184 cod.proc.civ. resa nel procedimento 1341/2000 dagli avvocati Pappacena e Pepe, procuratori della società Timer, nella quale erano indicati come difensori gli avvocati Gambardella e Sinatore;

b) il fax del 12 maggio 2008 con cui la società Conditalia chiedeva la consegna delle produzioni di parte per il giudizio 1341/2000 sia all’avvocato Gambardella sia all’avvocato Sinatore; la tesi dei ricorrenti è che detti fatti, ove esaminati, avrebbero impedito alla Corte territoriale di ritenere non provato che Lidia Sinatore si fosse costituita nell’interesse di Conditalia, atteso che anche in assenza di una procura ad litem, l’Avvocato Sinatore aveva ricevuto un mandato sostanziale a svolgere attività professionale a favore della società Conditalia; il motivo è inammissibile, per la ragione assorbente del mancato adempimento degli oneri di allegazione gravanti su chi deduca il vizio qui denunciato; il vizio denunciabile è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054);

2) con il secondo motivo alla Corte territoriale si imputano la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dm n. 147/1994, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omesso esame, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., della fattura n. 8 del 18 aprile 2007; i ricorrenti, in buona sostanza, affermano che, avendo inviato una sola fattura, con mancata indicazione in essa delle prestazioni svolte separatamente da ciascuno degli avvocati investiti del mandato, doveva implicitamente ritenersi che i professionisti avessero optato per la richiesta di un unico compenso, come comprovato dal fatto che Antonio Gambardella aveva spiegato intervento volontario nel giudizio di opposizione con cui aderiva alla richiesta di Lidia Sinatore; il motivo è inammissibile; non è stata colta e per questo non è stata efficacemente confutata la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato la tesi dei ricorrenti, accolta, invece, dal Tribunale, secondo la quale, ricorrendo tra i due professionisti un’associazione professionale, essi costituivano un’unica parte, sicché la parcella presentata da uno di essi dovesse considerarsi presentata anche nell’interesse dell’altro e che dovesse poi essere divisa in parti eguali; detta statuizione e le argomentazioni che la supportano non sono state censurate e resistono, pertanto allo sforzo confutativo dei ricorrenti, non bastando evocare il principio per il quale quando più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art.6 della Legge 13 giugno 1942, n.794" (Cass. n. 22463/2010;

Cass. n. 29822/2019), a meno che “essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica" (Cass. n. 9242 del 12/07/2000); l’assunto da cui muove detta argomentazione difensiva è che entrambi gli avvocati avessero avuto mandato per rappresentare in giudizio la società Conditalia: assunto che, però, la Corte territoriale ha considerato non provato; per tale ragione, a supporto della tesi dei ricorrenti resta solo il fatto che fossero associati dello stesso studio professionale;

3) con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 6 del dm n. 127/2004 e dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese dell’avvocato, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in punto di calcolo degli onorari, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; con detto motivo viene aggredita la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato il compenso dovuto all’avvocato Gambardella, perché quest’ultimo aveva introdotto per conto della società Conditalia il giudizio n. 1341/2000 con cui era stata chiesta la condanna della società Timer per arricchimento ingiustificato e aveva assistito la società Conditalia anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 277/2020; i ricorrenti, in aggiunta, chiedono almeno che Lidia Sinatore sia compensata per l’attività di assistenza svolta nel procedimento di CTU; il motivo merita di accoglimento, nei termini di seguito precisati; la Corte d’appello ha preso in considerazione la circostanza che l’avvocato Gambardella avesse spiegato intervento adesivo; a p. 12 della sentenza è possibile leggere:

“ … poiché l’avv. Gambardella ha fatto proprie le richieste economiche avanzate dall’avv. Sinatore, va esaminata anche l’ulteriore doglianza mossa dalla appellante in ordine alla prova del quantum”; ha, però, ritenuto che quanto prodotto in giudizio da Lina Sinatore non fosse sufficiente a dimostrare le attività svolte a favore della società Conditalia e che l’avvocato Gambardella, rimasto inerte sul punto, non avesse colmato le carenze istruttorie ravvisate: mancavano gli atti difensivi depositati nell’interesse della Conditalia S.r.L. e i verbali della causa definita con la sentenza n. 168/07, era presente solo la parcella vistata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati - che non ha valore di prova nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo - ed era stata documentata esclusivamente la presenza di Lina Sinatore alle attività del CTU ed alla redazione di successive note; la Corte d'Appello ha omesso, però – come fondatamente denunciano i ricorrenti - di trarre elementi di prova quanto alla fondatezza della pretesa creditoria dell’avvocato Gambardella dagli altri elementi in atti, in particolare dagli atti di costituzione della società Conditalia e soprattutto dai provvedimenti giudiziali, quali atti pubblici in grado di provare l'effettiva esistenza delle cause in cui l'avvocato aveva prestato la sua opera professionale;

4) con il quarto ed ultimo motivo è censurata la sentenza impugnata, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nella parte in cui ha disposto la condanna di Antonio Gambardella alle spese, perché sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non avendo rispettato il principio di compensazione delle spese di lite espresso da Corte Cost. n. 77/2018; il motivo è assorbito;

5) per quanto esposto, il primo ed il secondo motivo sono da dichiarare inammissibili, il terzo va accolto per quanto di ragione; il quarto è assorbito;

6) la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Salerno in diversa composizione che dovrà provvedere anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorsoper quanto di ragione, dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il quarto; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia a