Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the main appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. Although the proposal correctly addressed only the main appeal and not the incidental one, the appellant's inaction resulted in the deemed withdrawal of the primary claim. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16042/2023 R.G. proposto da : DI DOMENICO LUIGI, elettivamente domiciliato in Sant'Arpino VICO PACE, presso lo studio dell’avvocato SPANO' RODOLFO (SPNRLF68D16A512I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI DOMENICO LUIGIed ESPOSITO UMBERTO -intimati- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliatain presso lo studio dell’avvocato PISCITELLI LUCIA (PSCLCU69P62I233T) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI NORDn.1703/2023depositata il 27/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta – proveniente da un Consigliere delegato (e non dal “Presidente”, come scritto nell’intestazione per mero irrilevante errore materiale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che la proposta ha correttamente attinto solo il ricorso principale e non anche il ricorso incidentale proposto dalla resistente, atteso il suo carattere espressamente condizionato; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/12/2023. Il Presid