Court allows partial appeal success but orders total litigation cost compensation between parties due to partial victory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding tax collection nullity. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by condemning her to pay litigation costs despite recognizing her partial victory. The court ruled that reduced acceptance of a claim precludes awarding costs to the opposing party, mandating total cost compensation instead.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, Art. 92, cod. proc. civ.; When an appeal partially succeeds, the losing party cannot be condemned to pay the winner's costs, but rather total costs must be compensated between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19518/2021 R.G. proposto da : RUGGIERO ELENA EUGENIA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Salvino Greco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Acqua Donzella, n. 27 -ricorre nte - contro ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Antonio Ciavarella, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 -controricorrente - e nei confronti di ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente – nonché COMUNE DI MONTEROTONDO, COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI FIUMICINO e COMUNE DI MORLUPO - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1202 /20 2 1 , pubblicata in data19 gennaio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello Fatti di causa 1. Elena Eugenia Ruggieroconveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma l’Ader, Roma Capitale, il Comune di Fiumicino, il Comune di Monterotondo, il Comune di Velletri e il Comune di Morlupo al fine di sentire accertare la nullità delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione di pagamento, deducendo, tra l’altro, la nullità della notificazione e la prescrizione del credito. Nel giudizio si costituivano l’Ader, Roma Capitale, il Comune di Fiumicino e di Monterotondo, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 37362/18, respingeva l’opposizione, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, ivi compresi quelli rimasti contumaci. La sentenza è stata appellata dalla soccombente.2. Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente il gravame, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i crediti azionati con le cartelle di pagamento emesse dal Comune di Morlupo e da Roma Capitale edannullando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato l ’opponente al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore del Comune di Velletri e del Comune di Morlupo, rimasti contumaci; ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado.
3. Elena Eugenia Ruggiero propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo. Agenzia delle Entrate –Riscossione e Roma Capitale resistono con autonomi controricorsi. Il Comune di Monterotondo, il Comune di Velletri, il Comune di Fiumicino ed il Comune di Morlupo non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevato che il controricorso depositato da Ader è inammissibile perché tardivamente notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. La causa ha, infatti , ad oggetto un'opposizione a ll’ esecuzione, riguardo alla quale non si applica, neppure in ordine ai termini per proporre impugnazione, la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e tale principio trova applicazione anche ai termini per depositare controricorso ed a quelli per proporre l'impugnazione incidentale (tra le altre, specificando che il ricorso incidentale per cassazione va dispiegato entro i quaranta giorni, non sospesi nel periodo feriale, dalla notifica di quello principale:
Cass., 7/03/1979, n. 1419; Cass., sez. 3, 20 /04/ 2006, n. 9196; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107), non venendo meno per essi— ed anzi riproponendosi negli stessi esatti contorni ed ambiti — le esigenze di sollecita trattazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere nella natura dell'oggetto della controversia (Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 6 -3, 28/02/2020, n. 5475). Il controricorso di Ader, siccome notificato in data 24 settembre 2021,è tardivo, essendo a tale data già decorsi quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta in data16 luglio 2021.
2. Ancora in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Roma Capitale e fondata sull’assunto che l’esposizione dei fatti in esso contenuta non sarebbe chiara e specifica. La ricorrente, infatti, ha posto a questa Corte una questione di puro diritto e ben chiara: se possa essere condannata alle spese la parte parzialmente vittoriosa.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce ‹‹ violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c.››. La ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo accolto in parte le domande attorea, ha confermato la condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti dei convenuti costituiti (e dunque l’Ader ed i Comuni di Roma, Fiumicino e Monterotondo, dal momento che in primo grado i Comuni di Velletri e Morlupo rimasero contumaci), mentre avrebbe potuto al massimo compensarle, ma non porle a carico della parte parzialmente vittoriosa. 3.1.
Nei confronti dei Comuni di Fiumicino e Monterotondo il motivo è manifestamente infondato. All’esito del doppio grado di merito, infatti, le opposizioni proposte da Elena Eugenia Ruggiero nei confronti delle cartelle esattoriali emesse per la riscossione dei crediti vantati dalle amministrazioni di Fiumicino e Monterotondo si sono rivelate infondate, quando non pretestuose [pp. 13, punto (a), e 17, punto (d), della sentenza impugnata]. Correttamente, quindi, il Giudice di pace condannò Elena Eugenia Ruggiero alla rifusione delle spese nei confronti delle suddette amministrazioni ed altrettanto correttamente il Tribunale ha confermato tale statuizione. 3.2.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla posizione di Roma Capitalee di ADER. Il giudice d’appello ha infatti lasciato ferma la condanna alle spese pronunciata in primo grado, sebbene abbia riconosciuto la parziale fondatezza dell’opposizione, così incorrendo nella violazione contestata dall’odierna ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, a composizione dei precedenti contrasti, hanno di recente stabilito che l’accoglimento in misura ridotta d’una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez.
U, 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01). Nel caso in esame il Tribunale ha accolto, sia pure in minima parte, l’opposizione proposta da Elena Eugenia Ruggiero nei confronti del Comune di Roma (e quindi dell’Agente della riscossione): nello stesso tempo, però, ha lasciato ferma la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese nei confronti di essi, pronunciata in primo grado. Vi è stata dunque effettivamente la violazione dell’art. 91 cod.proc. civ., in quanto è stata confermata una condanna alla rifusione delle spese pronunciata a carico d’una parte che, all’esito delle fasi di merito, era risultata parzialmente vittoriosa.
La sentenza impugnata deve,quindi, in parte qua, essere cassata e, in accoglimento del motivo, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado nei rapporti tra la ricorrente, da un lato, Roma Capitale ed ADER dall’altra , in ragione del rilevante iato tra petitum e decisum. La decisione di merito impone di provvedere anche sulle spese del grado di appello (ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 14199 del 24/05/2021, Rv. 661300 – 01;
Sez. L, Sentenza n. 6938 del 07/05/2003, Rv. 562722 –01), che per la medesima ragione appena esposta vanno anch’esse compensate tra le parti appena indicate. Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente, da un lato,Roma Capitale e ADER dall’altro , seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione in solido (ex multis, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486 –01); esse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura a ccolta e, decidendo la causa nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di primo e di secondo grado nel rapporto tra la ricorrente e Roma Capitale. Condanna Roma Capitale e ADER , in solido , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu