Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35658/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35658/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35658/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14341/2022 R.G. proposto da : ANGELONE PALMA e PICCOLI ROBERTO, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Marrocco, domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrent i - contro D’ETTORRE ISABELLA -intimata - avverso la sentenza del la Corte di appello di Roma n. 1 969 /20 2 2 , pubblicata in data25 marzo 20 2 2 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 300 c.p; Ordinanza — n. 35658/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione attiva degli eredi responsabilità per debiti ereditari erede legittimario petizione d'eredità successione legittima revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 300 c.p
Con l’unico motivo i ricorrenti, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14341/2022 R.G. proposto da : ANGELONE PALMA e PICCOLI ROBERTO, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Marrocco, domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrent i - contro D’ETTORRE ISABELLA -intimata - avverso la sentenza del la Corte di appello di Roma n. 1 969 /20 2 2 , pubblicata in data25 marzo 20 2 2 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. Isabella D’Ettorre proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatole da Palma Angelone e Roberto Piccoli per il pagamento della somma di euro 427.938,17 in forza di sentenza del Tribunale di Cassino pronunciata nei confronti di Domenico Piccoli, coniuge dell’opponente ormai deceduto. Il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione. La sentenza è stata impugnata dalla D’Ettorre dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’appellante.

2. Palma Angelone e Roberto Piccoli ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo. Isabella D’Ettorre non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo i ricorrenti, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Nullità della sentenza – Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito del decesso della parte appellante››, lamentano che la Corte territoriale, nonostante la dichiarazione dei procuratori di intervenuto decesso dell’appellante Isabella D’Ettorre,formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva erroneamente trattenuto la causa in decisione, omettendo di dichiarare l’interruzione del giudizio, e pronunciato sentenza nel merito. Deducono che la mancata dichiarazione di interruzione del giudizio determina nullità insanabile di tutti gli atti processuali successivi alla dichiarazione di decesso della parte e, quindi, anche della sentenza emessa in esito al giudizio.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo (Cass., sez. 3, 02/07/2021, n. 18804; Cass., sez. 1, 25/11/2022, n. 34867; Cass., sez. 1, 19/03/1984, n. 1860; Cass., sez. 2, 08/03/1971, n. 625). Ne discende che le odierne parti ricorrenti, non avendo subito alcun pregiudizio dalla omessa dichiarazione dell’interruzione del giudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in difetto di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.