Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 35415/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription grounds, ordering joint trial due to pending identical litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the appellate court's decision to declare the mortgage seizure null due to prescription. Nova Domus argued the debt was not prescribed because the contract resolved only upon the precetto notice, whereas the court found the debt extinguished by prescription in 2003. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for joint handling with a pending identical appeal to avoid contradictory rulings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615, second comma, cod. proc. civ.; Art. 360, first comma, n. 3, cod. proc. civ.: When identical constitutive facts regarding the non-existence of the right to enforce are asserted in two pending appeals, the court must order joint trial to prevent contradictory decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
litispendenza prescrizione esecuzione immobiliare mutuo fondiario precetto opposizione all'esecuzione trattazione congiunta termine di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615, second comma, cod. proc. civ.
con ricorso ex art. 615, secondo comma, cod.
Art. 360, first comma, n. 3, cod. proc. civ.
39 c.p.c.– Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, n.
Art. 273 c.p.c.
Art. 363, third comma, cod. proc. civ.
273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (principio enunciato nell'interesse della legge exart. 363, terzo comma, cod.
art. 190 cod. proc. civ
art. 111 cod. proc. civ
civ., con comparsa ex art. 111 cod. proc. civ., interveniva in giudizio Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., cessionaria del creditodi titolarità della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.e il Tribunale di Brindisi, c on sentenza n.
art. 39 c.p
con il primo motivo , de nunziando la ‹‹ Violazione dell’art. 39 c.p.c.– Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art.
artt. 15 D.P.R. N. 7/1976
artt. 3 d.P.R. 7/1976
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.P.R. 7/1976, 1230, 1314, 1362 e 2935 e 2944 cod.
art. 273 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285
secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285; Cass., sez.
Cass., sez. 6 -3, 24/12/2021, n. 41505
26285; Cass., sez. 6 -3, 24/12/2021, n. 41505), tra l'opposizione a precetto exart.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9904/2022 R.G. proposto da DOVALUE S.P.A., nella qualità di procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Teodoro Carsillo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Luigi Lilio, n. 95 -ricorrente - contro NOVA DOMUS S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Giuseppe A.

Attolini e Armando Attolini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giorgio Pallavicini , in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5 - controricorrente – e nei confronti di MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello d i Lecce n. 88 / 20 2 2 , depositata in data 25 gennaio2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27ottobre 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello; udito il P ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha c hiesto la trattazione congiunta del presente ricorso e di quello iscritto al n. 5170/2020 R.G.; udito il difensore della parte ricorrente, avv.

Teodoro Carsillo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; uditii difensor i della parte controricorrente, avv. ti Giuseppe Armando Attolini e Armando Attolini, che hanno insistito nella richiesta di trattazione congiunta del presente ricorso e di quello iscritto al n. 5170/2020 R.G., e, in subordine, hanno chiesto il rigetto del ricorso Rilevato che 1. con ricorso ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. , Nova Domus s.r.l., alla quale era stato concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena un mutuo fondiario garantito da ipoteca sottoscritto il 13 ottobre 1987, successivamente frazionato, proponeva opposizione avverso l’esecuzione immobiliare promossa in suo danno da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo che venisse accertata l’insussistenza del diritto dell’istituto di credito a procedere all’esecuzione forzata e che venisse dichiarata la nullità dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento per intervenuta prescrizione del credito, per indeterminatezza dello stesso e per violazione del divieto di anatocismo; disposta la sospensione dell’esecuzione ed introdotto il giudizio di merito, in pendenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., con comparsa ex art. 111 cod. proc. civ., interveniva in giudizio Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., cessionaria del creditodi titolarità della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.e il Tribunale di Brindisi, c on sentenza n. 1162/2017, rigettava l’opposizione;

2. l a sentenza, impugnata dalla Nova Domus s.r.l., è stata riformata dalla Corte d’appello di Lecce, che ha accolto l’opposizione, dichiarando nullo l’atto di pignoramento immobiliare; in sintesi, dando, preliminarmente, atto dell’ammissibilità dell’intervento di Italfondiario s.p.a., ha rilevato, c on riguardo alla pretesa creditoria azionata, che : il mutuo trovava titolo in un frazionamento di un originario mutuo; l’appellante aveva interrotto i pagamenti già alla data del 1° luglio 1997; solo in data7 novembre 2012 la Banca aveva notificato l’atto di precetto, ritenendo la società debitrice decaduta dal beneficio del termine sin dalla data del 1° luglio 1997 e applicando da tale data gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 delle condizioni generali di contratto; ritenendo, inoltre, che la Banca, con l’atto di precetto notificato, avesse inteso riconoscere l’intervenuta risoluzione del contratto di mutuo a far data dal 1° luglio 1997 e che l’art. 10 delle condizioni generali del contratto di mutuo consentiva di individuare con certezza il momento di inizio della decorrenza della prescrizione, coincidente con il mancato pagamento anche di una sola semestralità di mutuo, ha dichiarato prescritto il credito , negando efficacia interruttiva alle comunicazioni del 23 ottobre 2002 e del 6 novembre 2002, richiamatedalla parte appellata, che si riferivano ad altre quote di mutuo;

3. avverso la decisione d’appello ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, DoValue s.p.a.; Nova Domus s.r.l. resiste mediante controricorso, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede;

4. fissata l’udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato istanza per la trattazione congiunta del presente ricorso e di quello iscritto al n. 5170/2020 r.g., pendente tra le stesse parti dinanzi a questa Corte ed avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza d’appello (n. 836/2019) pronunciata nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., rappresentando l’identità delle questioni prospettate nei due giudizi; anche la controricorrente, con istanza d el 3 ottobre 2023, ha fatto presente che il presente procedimento risulta strettamente connesso con quello di opposizione al precetto (iscritto al n. 5170/2020 R.G.) e con quello di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal fideiussore (Vito Aldo Scherna), coobbligato al pagamento delle rate di mutuo (iscritto al n. 32045/2020 R.G.);

Considerato che 1. con il primo motivo , de nunziando la ‹‹ Violazione dell’art. 39 c.p.c.– Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, la ricorrente, nel sottolinea re che è già stata propost a opposizione al precetto, ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., definita in primo grado con sentenza di rigetto del Tribunale di Brindisi n. 1053/2015, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 836/2019, e che in forza del medesimo precetto è stata poi intrapresa l’esecuzione oggetto di opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., censura la sentenza qui impugnata per non avere rilevato il rapporto di litispendenza trai due giudizi;

2. con il secondo motivo, rubricato: ‹‹Sulla ritenuta fondatezza del primo motivo di appello afferente la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 111 e 268 c.p.c. –Violazione dell’art. 5 287 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di appello, pronunciandosi sul motivo di gravame con cui si lamentava che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere pronunciata, oltre che nei confronti della Nova Domus s.r.l., anche nei confronti di Banca MPS ma non nei confronti di Italfondiario s.p.a., hanno ritenuto la censura fondata, ma irrilevante ai fini della decisione;

3. con il terzo motivo , prospettando, con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito formulata dalla Nova Domus s.r.l., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 D.P.R. N. 7/1976, 10 delle condizioni generali del contratto di mutuo, 1186, 1353, 1456 e 2935 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente si duole dell’accoglimento dell’opposizione e della dichiarazione di nullità dell’atto di pignoramento immobiliare, fondata dai giudici di merito sul presupposto della maturata prescrizione del diritto di credito vantato dalla Banca; segnatamente, sostiene che la Corte territoriale avrebbe, erroneamente, individuato il dies a quo del termine di prescrizione alla data del 1° luglio 1997, sul rilievo che a quella data il contratto di mutuo si sarebbe “automaticamente” risolto per inadempimento della Nova Domus s.r.l., piuttosto che alla data del 1° gennaio 2003 di scadenza dell’ultima rata, e rimarca che la risoluzione del contratto dimutuo era avvenuta solo con la notificazione dell’atto di precetto, cosicché il diritto di credito non poteva considerarsi prescritto, essendo stato il termine decennale efficacemente interrotto proprio con la notifica delprecetto;

4. con il quarto motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.P.R. 7/1976, 1230, 1314, 1362 e 2935 e 2944 cod. civ., ribadendo che la Nova Domus s.r.l., con comunicazioni del 23 ottobre 2002 e del 6 novembre 2002, aveva formulato espresse richieste di estinzione di due quote di mutuo aventi natura ricognitiva del debito ed efficacia interruttiva della prescrizione;

5. dagli atti di causa emerge che la Nova Domus s.r.l. ha già proposto opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., che è stata definitain grado di appello con sentenza di rigetto, impugnata con ricorso per cassazione, attualmente pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile ed iscritto al n. 5170/2020R.G. , per il quale non risulta ancora fissata udienza;

6. secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285; Cass., sez. 6 -3, 24/12/2021, n. 41505), tra l'opposizione a precetto exart. 615, primo comma, cod. proc. civ. e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (principio enunciato nell'interesse della legge exart. 363, terzo comma, cod. proc. civ.);

7. alla stregua del superiore principio, il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 5170/2020 R.G., pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile di questa Cortee non ancora fissato in udienza, e deve contestualmente segnalarsi alla Prima Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alla Terza Sezione Civile il ricorso n. 5170/2020 R.G., vertendo i due ricorsi sul la medesima vicenda sostanziale;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 5170/2020 R.G.; manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare alla Terza Sezione Civile il ricorso n. 5170/2020 R.G., pendente dinanzi alla P