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Ordinanza — n. 35374/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition due to lack of necessary joint participation of the garnishee in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35374/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the opposition to enforcement proceedings because the garnishee, Romina Bruni, was never summoned to participate. The lower court had rejected the opposition by finding the seizure notice valid, but the Court ruled that necessary joint participation is mandatory in garnishment disputes. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for retrial with the garnishee included.

Regesto Legislator

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Art. 617, 618, 383, 354 cod. proc. civ.: In opposition proceedings for seizure from a third party, necessary joint participation between the creditor, the debtor, and the third party is required; absence of the third party renders the proceedings null and void.

Parole chiave

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seizure from third party necessary joint participation nullity of proceedings garnishment opposition remand for retrial corretta notificazione procedura esecutiva notificazione fittizia

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 618 cod. proc. civ.
− con atto di citazione del 20/1/2021, Renato Mecozzi conveniva in giudizio (di cognizione) Carlo Angelini, domandando al «Tribunale di Fermo, adito exart. 618 c.p.c.
Art. 383 cod. proc. civ.
Art. 354 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
art. 89 c.p
art. 96 c.p
Angelini di non ricevere alcunanotifica di atti giudiziari”, con assegnazione a parte debitrice di € 100,00; respinge l’istanza ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28617/2022R.G. proposto da CARLO ANGELINI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Sergio Marini , elettivamente domiciliato in Roma, via Baiamonti 10, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Casadei -ricorrente- contro RENATO MECOZZI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Mario Chiarini e dall’avv. Giampaolo Antonelli, elettivamente domiciliat o presso il domicilio digitale mario.chiarini@ordineavvocatifermopec.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2022 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 24/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − Carlo Angelini, affermando di essere casualmente venuto a conoscenza della pendenza di un’esecuzione presso terzi (e, segnatamente, presso il terzo Romina Bruni) intrapresa nei suoi confronti da Renato Mecozzi e pendente presso il Tribunale di Fermo, proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per lamentare l’omessa notifica dell’atto di pignoramento; − il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 16/12/2020, così provvedeva: «dichiara improcedibile la presente procedura esecutiva, accertata l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo presso terzi al debitore; dispone la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., della frase sconveniente di parte opposta presente a pag. 3 righi 5 e segg. della comparsa di costituzione dell’opponente:

“tale circostanza non ci sorprende, essendo nota a questa difesa la prassi dell’avv. Angelini di non ricevere alcunanotifica di atti giudiziari”, con assegnazione a parte debitrice di € 100,00; respinge l’istanza ex art. 96 c.p.c. di parte opponente; liquida in favore dell’avv. Sergio Marini, antistatario, la somma di € 6340,30 (per quattro fasi di procedimento in fase sommario –cautelare, per presenza di più parti), oltre accessori come per legge … Dichiara estintala presente procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate.»;

− con atto di citazione del 20/1/2021, Renato Mecozzi conveniva in giudizio (di cognizione) Carlo Angelini, domandando al «Tribunale di Fermo, adito exart. 618 c.p.c. per il merito dell’opposizione nell’ambito della procedura esecutiva n. 443/20 R.G.Es., per tutti i motivi indicati in narrativa, [di] rigettare l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’Avv. Carlo Angelini in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto [di] revocare l’ordinanza del GE emessa nell’intestato procedimento esecu tivo in data 15.12.2020 in quanto erronea ed illegittima», nonché la condanna dell’opponente anche per responsabilità aggravata;− con la sentenza n. 328 del 24/05/2022, il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione agli atti esecutivi originariamente proposta, reputando validamente notificato l’atto di pignoramento, e condannando l’opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall’opposto;

− avverso tale decisione Carlo Angelini proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso Renato Mecozzi; − all’esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;

− infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché il terzo pignorato, Romina Bruni, non ha mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, ancheal terzo debitor debitoris); − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, exartt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Fermo(in persona di diverso giudice);

− si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato;p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,