Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35362/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against eviction order, rejecting claims of procedural violation and improper cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35362/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Luigi Allegro's appeal against the Second Instance Court's eviction order regarding his possession of a Naples apartment. Allegro argued the lower court ignored legal principles and misallocated litigation costs, but the court found his claims substantively unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Allegro was ordered to pay the opposing parties' legal fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Court of Cassation rejects appeals alleging violation of legal principles or improper cost allocation when the lower court's discretionary evaluation is fully motivated and the final judgment reflects the global outcome of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
eviction order enforcement possession sine titulo litigation cost allocation procedural violation claim appellate review standard soppressione delle prestazioni assicurative arretrati alimentari assicurazione vecchiaia e superstiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
112, 116 e 384 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale apertamente violato il principio di intan- gibilitàdella sentenza resa in sede di legittimità nella parte in cui aveva Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G.
Art. 91 c.p.c.
art. 2697 c.c
112, 116 e 384 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.
art. 384 c.p
art. 115 c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13838/2020 proposto da: LUIGIALLEGRO, rappresentato e difeso dall’avv.to NICOLA SACCONE; -ricorrente - contro COMUNEDI NAPOLI, in persona del Sindaco pro - tempore , rappresen- tatoe difeso dall’avv.to FABIO MARIA FERRARI; -controricorrente - e ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rap- presentatae difesa dall’avv.to NICOLA SCOPSI; -controricorrente - avversola sentenza n. 4560/2019 della CORTE D’APPELLO di NA- POLI,depositata il 19/09/2019;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/09/2019, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (sentenza n. 14640/17 del 16/6/2017), ha rigettato l’ap- pelloproposto da Luigi Allegro avverso la decisione con la quale il giu- dice di primo grado ha condannato l’Allegro al rilascio, in favore del Comunedi Napoli, di un immobile occupato dall’Allegro sine titulo , oltre alpagamento dell’importo dovuto a titolo di indennità di occupazione; afondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio ha rile- vato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente ac- quisiti al giudizio, fosse rimasta comprovata l’infondatezza della do- manda riconvenzionale di usucapione avanzata dall’Allegro, avuto ri- guardoall’inconfigurabilità di alcuna situazione possessoria di quest’ul- timosull’immobile di proprietà del Comune di Napoli (nella specie ge- stitoattraverso la Romeo Gestioni s.p.a.); nellaspecie, secondo il giudice a quo , l’immobile de quo era stato originariamenteconcesso al padre dell’Allegro nella qualità di custode dell’istituto scolastico ospitato nel medesimo fabbricato comprensivo dell’appartamentooccupato de quo e, a seguito del decesso il padre, l’Allegro(originariamente convivente con il proprio genitore) vi era ri- mastoin assenza di alcun titolo che ne giustificasse la permanenza, là dove, al contrario, secondo quanto emerso sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, il Comune proprietario aveva più volte manifestato la volontà di conseguire, dagli eredi dell’originario asse- gnatariodell’immobile, il pagamento delle dovute indennità di occupa- zione; avverso la sentenza del giudice del rinvio, Luigi Allegro propone ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri ilComune di Napoli e la Romeo Gestioni s.p.a. resistono ciascuno conun proprio controricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 384 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale completamente ignorato i principi di diritto enunciatidalla Suprema Corte nella precedente fase di legittimità, nella partein cui ha rilevato come, sulla base del materiale probatorio com- plessivamente acquisito al giudizio, il Comune di Napoli non avesse assoltoall’onere probatorio posto a suo carico in ordine alla dimostra- zionedella natura detentiva, e non già possessoria, del rapporto tra l’Allegroimmobile oggetto di causa; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, i n caso di ricorso per cassazione av- versola pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizionedi annullamento, il sindacato della Corte suprema si risolve nelcontrollo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipo- tesidi rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazionedei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, conil solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione ri- spettoai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato pre- supponecome pacifici o accertati definitivamente (Sez.

U, Sentenza n. 18303del 03/09/2020, Rv. 658632 – 02 ; v . anche , in tal senso, Sez. 6- 5, Ordinanza n. 2652 del 02/02/2018, Rv. 647108 – 01 );Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri nelcaso di specie, la Corte di legittimità pronunciatasi avverso la primasentenza d’appello non affermò in alcun modo la mancata dimo- strazione, da parte del Comune di Napoli, della natura detentiva del rapportotra l’Allegro e l’immobile oggetto di causa, essendosi unica- mentelimitata a rilevare il carattere illogico dell’affermazione del primo giudiced’appello secondo cui l’Allegro sarebbe succeduto al padre nella detenzionedell’immobile (come se fosse astrattamente succeduto nel titolo professionale che aveva originariamente giustificato l’attribu- zionedell’immobile a quest’ultimo ) ; daqui, la necessità che il giudice del rinvio tornasse a rivalutare gli atti al fine di verificare se fossero stati acquisiti al giudizio elementi probatorisufficienti a ritenere fondata o meno domanda di usucapione avanzatadall’Allegro (senza richiamare l’illogica ed erronea argomen- tazionefatta propria dal primo giudice d’appello) ; tale rivalutazione è stata condotta dal giudice del rinvio , che ha conclusonel senso dell’infondatezza della domanda di usucapione , non incorrendoin alcuna violazione dei principi di diritto enunciati dalla Su- premaCorte nella precedente fase di legittimità ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 384 c.p.c., degli artt.1140, 1141, 1158 e 2943 c.c., nonché del d.p.r. n. 445/2000 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentedisatteso la domanda di usucapione proposta in via ri- convenzionaledall’Allegro sul presupposto dell’assenza di alcun valore probatorio della documentazione autocertificativa depositata da quest’ultimo,procedendo illegittimamente al riesame delle questioni di fatto già superate dalla decisione emessa in sede di legittimità dalla Cortedi cassazione; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 384 c.p.c. e degli Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri artt.1140, 1141, 1158 e 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente proceduto all’esamedegli elementi probatori già controllati in sede di legittimità con riguardo all’attestazione della circostanza relativa alla residenza effettiva dell’Allegro al momento del decesso del padre, in tal modo incorrendonell’evidente violazione dell’art. 384 c.p.c., essendo rimasta incontrovertibilela circostanza dell’inizio del possesso dell’immobile de quo, da parte dell’odierno ricorrente, solo a partire dalla data del de- cesso del proprio genitore senza il compimento, ad opera di contro- parte,di alcun atto interruttivo del periodo utile ai fini dell’usucapione finoall’instaurazione dell’odierno giudizio; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono infondati ; osserva il Collegio come, nella sentenza di legittimità emessa nel corsodel presente giudizio, questa Corte non abbia in alcun modo at- testato,in termini non più controvertibil i, una determinata configura- zionedei fatti di causa, essendosi unicamente limitata a rilevare il ca- rattereillogico della motivazione con la quale il primo giudice d’appello avevarespinto la domanda di usucapione proposta in via riconvenzio- naledall’Allegro; da tale premessa deriva l’evidente infondatezza dell e censur e in esame,muovendo l e stess e dall’errato presupposto secondo cui il giu- dicedel rinvio non sarebbe stato legittimato a rinnovare la valutazione dell’efficaciao de l valore probatorio degli elementi dimostrativi offerti dalleparti; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2947 e 2697 c.c. nonchédegli artt. 116 e 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale apertamente violato il principio di intan- gibilitàdella sentenza resa in sede di legittimità nella parte in cui aveva Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri definitivamenteattestato il mancato superamento, ad opera della con- troparte, della presunzione di possesso, con il conseguente compi- mento,in favore dell’odierno ricorrente, del termine utile fini dell’usu- capione; sottoaltro profilo, l’Allegro denuncia la violazione degli artt. 1335 e 2947 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che le richiestedi pagamento dell’indennità di occupazione da parte dell’am- ministrazionecomunale fossero idonee a interrompere il termine utile perla prescrizione, non essendo le stesse mai state indirizzate o per- venutenella sfera giuridica dell’odierno ricorrente, essendo viceversa state indirizzata nei confronti del proprio padre ovvero, impersonal- mente,ai relativi eredi; ilmotivo è nel suo complesso infondato; premessal’infondatezza della prima parte del la censura in esame , siccome contraddetta da quanto già indicato in corrispondenza dell a decisione delle precedenti censure , osserva il Collegio come il giudice delrinvio abbia adeguatamente argomentato le ragioni per cui la prima raccomandatainviata all’odierno ricorrente dalla controparte i n data 20 giugnodel 2001 presso l’abitazione del padre (in via Plinio n.

11) do- vesseritenersi presuntivamente conosciuta dal figlio, avendo quest’ul- timodichiarato di essere andato abitare in via Plinio n. 11 a partire dal febbraiodel 1990 ; sitratta dell’affermazione, da parte del giudice di merito, dell’ido- neitàdegli elementi di prova acquisiti al giudizio a comprovare il fatto dadimostrare, ossia l’acquisita conoscenza, da parte del destinatario dellarichiesta di pagamento, della richiesta di un’indennità di occupa- zionee, conseguentemente, dell’avvenuto esercizio del proprio diritto diproprietà da parte l’amministrazione comunale, tale da interrompere ilperiodo utile, tanto ai fini dell’usucapione dell’immobile, quanto ai fini dellaprescrizione dell’indennità di occupazione ;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri datantoderiva l’ inammissibilità della censura di tale ratio decidendi attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge , risolvendosi l’odiernadoglianza piuttosto nella sostanziale prospettazione di una ri- visitazione dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art.360 nn. 3e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ingiustamente disattesole richieste istruttorie articolate dal ricorrente dinanzi al giu- dicedi primo grado e reiterate in sede di appello e di riassunzione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come , lungi dal prospettare un’ipotetica viola- zionedell’art. 115 c.p.c. (così come asserito dall’odierno ricorrente) , la censurain esame si risolve in una sostanziale proposta di rivisitazione nelmerito della valutazione discrezionale operata dal giudice di merito inordine all’inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate d a l ri- corrente;valutazione discrezionale, nella specie ampiamente giustifi- cata dai termini della complessiva motivazione elaborata nella sen- tenzaimpugnata, come tale non legittimamente censurabile in questa sededi legittimità; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condan- natol’Allegro al rimborso delle spese relative al giudizio di legittimità (conclusosicon l’accoglimento del ricorso proposto dall’odierno istante) eda quelle relative al giudizio di rinvio (nella specie del tutto illegit- timo); ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, s econdo la giurisprudenza delle Sezioni Unitedi questa Corte, i n tema di spese processuali, il giudice del rinvio, Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all ’ esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimentoa ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale dellalite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di com- pensazionedelle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condan- nare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, com- plessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte(Sez.

U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 -01); del tutto correttamente, pertanto, il giudice del rinvio ha condan- natol’Allegro al rimborso, in favore di controparte, delle spese del giu- diziodi cassazione, oltre che del giudizio di rinvio, in ragione dell’inte- graleinfondatezza dell’odierno ricorso ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13;

P.Q. M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 2.500,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 13838/2020 - rel. cons. Ma