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Decreto — n. 35331/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35331/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35331/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10924/2023 R.G. proposto da : GELLON ANTONELLO PRIMO LUCIANO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FASCE VITTORIO (FSCVTR55E09D969F) , in uno all'avvocato CARBONI GIANFRANCO (CRBGFR48H21I428C) -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI, in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MELIS GIOVANNI DOMENICO (MLSGNN75B11Z112E); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 476/2022 depositata il 04/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35331/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GELLON ANTONELLO PRIMO LUCIANO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FASCE VITTORIO (FSCVTR55E09D969F) , in uno all'avvocato CARBONI GIANFRANCO (CRBGFR48H21I428C) -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI, in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MELIS GIOVANNI DOMENICO (MLSGNN75B11Z112E); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 476/2022 depositata il 04/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione esecuzione della sentenza titolo esecutivo per i crediti non contestati inattività successiva alla sospensione legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
476/2022 depositata il 04/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10924/2023 R.G. proposto da : GELLON ANTONELLO PRIMO LUCIANO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FASCE VITTORIO (FSCVTR55E09D969F) , in uno all'avvocato CARBONI GIANFRANCO (CRBGFR48H21I428C) -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI, in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MELIS GIOVANNI DOMENICO (MLSGNN75B11Z112E); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 476/2022 depositata il 04/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 (novemila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/12