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Decreto — n. 35329/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35329/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4753/2023 R.G. proposto da : CANTATORE DANIELE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAMPIETRINI 131, presso lo studio dell’avvocato GERUNDO MARIO (GRNMRA69D29L049H), rappresentato e difeso dall'avvocato QUAGLIARELLA GIACOMO (QGLGCM74S04B619P) -ricorrente- contro DAMMACCO ANNARITA, domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocatoRONZINI MARIO (RNZMRA70R07B619O) -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE BARI n. 2561/2022 depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35329/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CANTATORE DANIELE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAMPIETRINI 131, presso lo studio dell’avvocato GERUNDO MARIO (GRNMRA69D29L049H), rappresentato e difeso dall'avvocato QUAGLIARELLA GIACOMO (QGLGCM74S04B619P) -ricorrente- contro DAMMACCO ANNARITA, domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocatoRONZINI MARIO (RNZMRA70R07B619O) -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE BARI n. 2561/2022 depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo capacità di obbligarsi in via cambiaria inosservanza del termine spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2561/2022 depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4753/2023 R.G. proposto da : CANTATORE DANIELE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAMPIETRINI 131, presso lo studio dell’avvocato GERUNDO MARIO (GRNMRA69D29L049H), rappresentato e difeso dall'avvocato QUAGLIARELLA GIACOMO (QGLGCM74S04B619P) -ricorrente- contro DAMMACCO ANNARITA, domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocatoRONZINI MARIO (RNZMRA70R07B619O) -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE BARI n. 2561/2022 depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/12/