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Ordinanza — n. 35318/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to violation of necessary joint litigation and lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35318/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Rome. The appellant, representing a securitization company, argued that the lower court failed to properly address procedural defects. The court held that necessary joint litigation exists between the creditor, the primary debtor, and the third-party mortgagee, and that the lack of adversarial proceedings in the appeal violates fundamental procedural guarantees. Consequently, the appeal was rejected, and the case was sent back for a new trial with proper composition.

Regesto Legislator

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Art. 615, 617, 619 c.p.c.; The principle of necessary joint litigation applies even when the primary debtor is in bankruptcy, and a violation of adversarial proceedings in the appeal stage mandates the quashing of the appealed judgment.

Parole chiave

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necessary joint litigation adversarial proceedings bankruptcy proceedings third party mortgagee quashing of judgment remand to second instance procedural defect deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
105 del 29/1/2020 il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod.
Art. 617 c.p.c.
civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art. 617 cod.
Art. 619 c.p.c.
− è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale o diretto è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione exart. 619 cod.
art. 615 cod. proc. civ
105 del 29/1/2020 il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art.
art. 617 cod. proc. civ
civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., condannando la parte opposta DoValue S.p.A., rappresentante di Fino 1 Securitisation S.r.l.
art. 603 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017
17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017
642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021
(ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021
661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020
12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019
10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011
621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004
616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 03/08/1994
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994
487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 01/04/1994
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/06/1967
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9620/2022R.G. proposto da FINO 1 SECURITISATION S.R.L., rappresentata dalla mandataria DOVALUE S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Elio Ludini, elettivamente domiciliata al domicilio digitale studiolegaleludini@legalmail.it -ricorrente- contro STEFANIA SANTILLI e VITTORIO SANTILLI, in proprio e quali eredi di GIOVANNA CONTE, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandra Fabrizio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tevere 10 , presso lo studio dell’avv. Guido Locasciulli -controricorrente - e contro MARIA ROSARIA SANTILLI, rappresentata e difesa dall’avv.

Rosario Salonia e dall’avv. Massimo Cozzolino, elettivamente domiciliata in Roma, Largo L.Fregoli 8, presso lo studio dell’avv. Carmine Di Mambro -controricorrente - avverso la sentenza n. 7909/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : − nelle distinte procedure esecutive immobiliari promosse da Capitalia S.p.A. nei confronti di Bruno Scognamiglio e Maria Rosaria Santilli e di Mario Santilli e Giovanna Conte, terzi datori di ipoteche a garanzia dei debiti di Sidercassino S.r.l., gli esecutati proponevano separate opposizioni esecutive;

− i giudizi di merito – ai quali era stata chiamata a partecipare la debitrice principale Sidercassino, in fallimento dal 1996 (con chiusura della procedura concorsuale, per insufficienza di attivo, risalente al 16/2/2011) – avevano subito plurime interruzioni a causa del fallimento di Bruno Scognamiglio e dei decessi del difensore degli opponenti e dell’esecutato Mario Santilli; con provvedimento del 29/10/2018 le distinte cause venivano riunite; − con la sentenza n. 105 del 29/1/2020 il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., condannando la parte opposta DoValue S.p.A., rappresentante di Fino 1 Securitisation S.r.l. (cessionaria del credito), alla parziale rifusione delle spese di lite;

− avendo ricevuto da Maria Rosaria Santiilli notifica della sentenza di primo grado in data 21/5/2020, DoValue S.p.A., rappresentante di Fino 1 Securitisation S.r.l., impugnava la decisione con atto di citazione in appello notificato a tutte le controparti il 19/6/2020; l’appellante procedeva, dunque, al deposito telematico e il 25/6/2020 riceveva le prime tre ricevute p.e.c. (RAC, RdAC ed esito controlli automatici), mentre solo in data 16/7/2020 il Tribunale di Roma comunicava l’esito negativo del deposito telematico in quanto l’atto doveva essere depositato alla Corte d’appello di Roma, incombente al quale la società procedeva nella medesima giornata (con iscrizione a ruolo n. 3717/2020 R.G.);

− il 20/7/2020 la DoValue S.p.A., come sopra rappresentata, notificava un altro atto d’appello nei soli confronti di Stefania Santilli e Vittorio Santilli (succeduti a Mario Santilli) e di Giovanna Conte, provvedendo a tempestiva iscrizione a ruolo (n. 3944/2020 R.G.) presso la medesima Corte di merito; − respinta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla società appellante, la Corte territoriale –con sentenza n. 7909 del 29/11/2021 – dichiarava improcedibile l ’ appello iscritto al n. 3717/2020 e inammissibile l’impugnazione iscritta al n. 3944/2020, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite;

− avverso tale decisione DoValue S.p.A., nella qualità di mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l., proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resistevano con distinti controricorsi Maria Rosaria Santilli, Stefania Santilli e Vittorio Santilli (questi ultimi anche quali eredi di Giovanna Conte); − Stefania Santilli e Vittorio Santilli depositava no memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − all’esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE : − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto il grado d’appello della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio in appello non risultava integro : la ricorrente dà atto che era stata chiamata a partecipare alla controversia (rectius, alle varie cause, prima della riunione in primo grado) la debitrice principale Sidercassino S.r.l.; tuttavia, risulta univocamente dagli atti legittimamente scrutinabili da questa Corte che la predetta società non abbia partecipato al secondo grado, quantomeno come litisconsorte processuale;

− in realtà, nell ’ opposizione all ’ espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: «Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01);

− è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale o diretto è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.) o nell’esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01); − come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20061 del 13/07/2023 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr.

Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546)»; risulta perciò irrilevante che la procedura fallimentare della Sidercassino, aperta dal 1996, sia stata chiusa nel 2011 (prima della disposta riunione e della proposizione degli appelli); − la violazione del contraddittorio in appello comporta la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio al giudice di secondo grado ; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p.q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, diversacomposizione, anche per le