Court orders correction of its own order to add lawyer's fee deduction clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted Michele Gerardi's request to correct a previous order regarding the deduction of litigation costs. The court found that the original order omitted a clause allowing the deduction of fees for the lawyer who advanced them, as requested by the opposing party's counsel. The court ruled that the appropriate remedy for such omissions is the material correction procedure under the Civil Procedure Code, rather than ordinary appeals, to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 93, 391-bis c.p.c.: In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction request is the material correction procedure, not ordinary appeals, as such requests cannot qualify as autonomous claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4208/2023R.G. proposto da: MICHELE GERARDI, elettivamente domiciliato in Roma, via A.Serpieri 8, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Buscemi, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Sa- brina Lipari ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale sabrina.lipari@avvocatitrapani.legalmail.it -controricorrente - e contro BANCA D’ITALIA - intimata - per la correzione dell ’ ordinanza di questa Corte n. 11244 del 06/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − con istanza del 3/2/2023, Michele Gerardi, per tramite del suo difensore, ricorreva al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza n. 11244/2022 del 06 aprile 2022 emessa nel procedimento n. R.G. 22012/2017, aggiungendo al
P.Q.M.
la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto procuratore antistatario»; − l ’ istanza è stata notificata dalla parte che l ’ ha proposta alla controparte; − effettivamente, risulta che l ’ avv. Gaetano Buscemi aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione in suo favore,ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatario per averne fatto anticipo; − come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
− la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); − il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 11244/2022, depositata il 6 aprile 2022, sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell’avv. Gaetano Buscemi, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»; − per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); p. q. m. la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 11244/2022, depositata il 6 aprile 2022, sia corretto mediante l’ag- giunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell’avv.
Gaetano Buscemi, exart. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consi