Cassation remands case to public hearing regarding civil liability of a notary acting under execution judge delegation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address the civil liability of a notary acting under the delegation of an execution judge. The appellant argued the lower court erred in dismissing the notary's liability for an illegal sale, while the notary and insurers contended the notary was merely executing judicial orders. The court identified this as a novel legal issue requiring full oral debate before deciding on the notary's potential responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 1, cod. proc. civ.: When a lower court's decision raises a novel question of civil liability for a professional acting under judicial delegation that lacks specific precedent, the case must be remanded for public hearing to allow for comprehensive argumentation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20824/2021 R.G. proposto da : GITE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso d a ll’avvocato LADISI GIOVANNI GIUSEPPE (LDSGNN71R13I330H) -ricorrente – contro ASSICURATORI DEI LLOYD’S, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) unitamente all'avvocato BAGNARDI ROBERTO MARIA (BGNRRT42S04H501S) -controricorrente – nonchécontro GALLO FRANCESCA ROSARIA MICHELA, rappresentata e difesa dall’avvocatoLA BATTAGLIA ANTONIO (LBTNTN50E05H591T) -controricorrente– nonchécontro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di BARI n. 1087/2020 depositata il 18/06/2020.
Ad. del 9/11/2023 R.g. n. 20824 del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La GITE S.r.l. propose, dinanzi al Tribunale di Bari, domanda di risarcimento danni nei confronti del notaio dott.ssa Michela Gallo affermando che questa, quale delegata dal giudice dell’esecuzione immobiliare, aveva venduto illegittimamente un immobile di rilevanti dimensioni per il prezzo di 615.000,00 (seicentoquindicimila) euro. Il notai o si costituì in giudizio e chiese di essere autorizzat o a chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici, ossia la Axa S.p.a. e i Lloyd’s di Londra, che entrambe si costituirono, dopo l’autorizzazione del giudice.
La domanda venne rigettata. La GITE S.r.l. propose impugnazione di merito e la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l’appello. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a sei motivi di ricorso, la GITE S.r.l. Rispondono, con separati controricorsi, la notaia Gallo e i Lloyd’s di Londra. Axa S.p.a. è rimasta intimata. La controricorrente dott.ssa Michela Gallo ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale.
Con il primo motivo eccepisce la n ullità della sentenza per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie e sostienel’erroneità dell’ iter logico che ha violato il diritto di difesa. Ad. del 9/11/2023 R.g. n. 20824 del 2021; estensore: C. Valle Con il secondo motivosostiene che ha errato la Corte d’appello laddove ha ritenuto che il controllo del giudice dell’esecuzione toglierebbe efficacia causale al comportamento del professionista delegatoe che, sulla base di tale erroneo presupposto, nella specie, non sarebbe stata scrutinata la eventuale responsabilità del notaio e che sarebbe assente o quanto meno palesemente carente la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici del merito.
Con il terzo motivo eccepisce la n ullità del credito, per essere stato quantificato con un calcolo anatocistico degli interessi che ne comporta la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio; circostanza che, anche d’ufficio, doveva essere rilevata. Con il quarto motivo deduce che l a Corte d’appello non ha considerato la circostanza che, al momento della trascrizione del pignoramento immobiliare, vi fosse in essere un contratto di locazione, contratto opponibile sia al creditore procedentee cedente che al cessionario del credito. Con il quinto motivo sostiene che. c ontrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, il debitore esecutato, odierno ricorrente, non ha avuto altro strumento di tutela dei propri diritti gravemente lesi se non quello dell’azione risarcitoria in danno del professionista delegato che abbia operato, come – ad avviso della parte ricorrente - incontrovertibilmente è avvenuto nella fattispecie di cui ci si occupa, in maniera illegittima.
Con il sesto motivo, denunciando v iolazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ ., la ricorrente rileva la carenza, sotto il profilo probatorio, della sentenza impugnata, ponendo in evidenza di aver corroborato la propria linea difensiva con copiose ed inconfutabili prove documentali ritualmente esibite ma del tutto ignorate prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello.
2. Il Collegio reputa che il secondo e il quinto motivo di ricorso pongano la questione della responsabilità civile del notaio, e più in Ad. del 9/11/2023 R.g. n. 20824 del 2021; estensore: C. Valle generale del professionista delegato che operi, sotto le direttive del giudice dell’esecuzione, nel procedimento espropriativo e, in particolare, se questi possa essere chiamato in proprio a rispondere del suo operato, indipendentemente dalle opposizioni avverso gli atti esecutivie se possa essere chiamato a rispondere per atti compiuti nell’ambito della delega, ovvero soltanto per il compimento di atti posti in essere esorbitando dai limiti della delega.
La questione rilevata è di particolare rilevanza giuridica- e su di essa non si sono riscontrati dei precedenti specifici, rinvenendosi soltanto un risalente precedente relativo ad una fattispecie in ambito fallimentare (Cass. n. 3563 del 9/12/1971 Rv. 355246 - 01) e un altro vertente sulla responsabilità dell’esperto stimatore (Cass. n. 8496 del 6/05/2020 Rv. 657807 - 01) - ed è, inoltre suscettibile di porsi in numerosi ricorsi rien tra n ti nelle attribuzioni tabellari di questa Sezione, stante l’ampiezza delle deleghe che il giudice dell’esecuzione può rilasciare in favore dei professionisti legali, quali notai, avvocati e commercialisti.
La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ. Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo