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Sentenza — n. 35098/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for lack of necessary joinder of vehicle owner in insurance liability case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35098/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment against AXA Assicurazioni S.p.A. due to a procedural defect involving the necessary joinder of the vehicle owner. SOS Automotive S.r.l. had sued the insurer for rental car costs after a third party damaged the insured vehicle, but the vehicle owner was absent from the proceedings. The court ruled that the vehicle owner's presence is mandatory to determine the final liability amount, and their absence vitiates the entire process, requiring a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 144, comma 3, d.lgs. 207/2010; Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.: When necessary joinder of a party is violated and not cured by lower courts, the entire proceeding is void and must be annulled for remittal to integrate the missing party's participation.

Parole chiave

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necessary joinder insurance liability vehicle owner procedural defect remittal to first instance civil liability subrogation rights credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 144, comma 3, d.lgs. 207/2010
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ambrosi ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/09/2017 n. 21896
Ambrosi responsabilità si tratta(Cass. 20/09/2017 n. 21896; Cass.
Cass. 13/04/2018 n. 9188
21896; Cass. 13/04/2018 n. 9188; Cass.
Cass. 8/04/2020 n. 7755
9188; Cass. 8/04/2020 n. 7755; Cass.
Cass. 9/07/2020 n. 14466
7755; Cass. 9/07/2020 n. 14466 ; Cass.
Cass. 16/02/2023 n. 4994
Cass. 17/02/2014 n. 3621
Cass. 24/04/2018 n. 11215
Cass. 24/04/2019 n. 11215
11215 e Cass. 24/04/2019 n. 11215).
Cass. 10/04/2018 n. 8837
Cass. 26/07/2013 n. 18127
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8139/2020R.G. proposto da SOS AUTOMOTIVE S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difes a dagli Avvocati BRUNO NICOLA SASSANI e FRANCESCO PAOLO LUISO,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio del primo,in virtù di procura speciale in calce a l ricorso ; -ricorrente - Contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A, in persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO che la rappresenta e difende,in virtù di procura Oggetto:

Contratto di assicurazione – Danni – Fermo tecnico. UP10.10.2023 n.R.G. 8139/2020 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi speciale a margine del controricorso; -controricorrente – avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 10534/2019 depositata il 18/11/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto Cardino che ha depositato conclusioni scritte , chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti che hanno concluso come da verbale di udienza.

Fatti di causa 1. AXA Assicurazioni S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 4946/2018 del Giudice di pace di Milano, pubblicata il 3 maggio 2018, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da S.O.S. Automotive S.r.l., era stata condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di euro 85,40, quale costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario per la riparazione del veicolo danneggiato nel sinistro verificatosi il 27 settembre 2016, in Arezzo, tra l'autovettura di proprietà diAnnalisa Locatelli — assicurata con la menzionata società assicuratrice e che aveva ceduto il credito risarcitorio alla S.O.S. Automotive S.r.l.

—e quella di proprietà di Federico Nocentini; l'appellata S.O.S. Automotive S.r.l. chiedevala conferma della decisione impugnata. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Milanoin funzione di giudice d’appello, con sentenza n. 10534 pubblicata il 18 novembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di S.O.S. Automotive S.r.l. e condannaval'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza del Tribunale, S.O.S. Automotive S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito AXA assicurazioni S.p.a. con controricorso; la proposta del relatore è stata UP10.10.2023 n.R.G. 8139/2020 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria n. 39112 del 2021questa Corte ha rinviato la causa per la trattazione in udienza pubblica, successivamente fissata per il giorno 10 ottobre 2023. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La parte ricorrenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Lasocietà ricorrentelamenta con un unico motivo la “ Violazione dell’art.2043c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” per avere la sentenza impugnata affermato che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’autovettura sostitutiva spetta solo se si prova che questa è stata utilizzata dal danneggiato in modo continuativo.

2. L’esame dell’unico motivo è superfluo alla luce dei rilievi pregiudiziali che seguono. Sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario. Ed invero, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005,quale è pacificamente quella proposta in esame ( v. sentenza impugnata p. 2 ) promossa dal danneggiato (nella specie, dalla società cessionaria del credito in parola) nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento -oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui UP10.10.2023 n.R.G. 8139/2020 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi responsabilità si tratta(Cass. 20/09/2017 n. 21896; Cass. 13/04/2018 n. 9188; Cass. 8/04/2020 n. 7755; Cass. 9/07/2020 n. 14466 ; Cass. 16/02/2023 n. 4994); inoltre,va pure precisato che , in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore, e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l'assicuratore (Cass. 17/02/2014 n. 3621 ; v. anche Cass.23/4/2014 n. 9112; in senso conforme, più di recente, Cass.

Sez. 24/04/2018 n. 11215 e Cass. 24/04/2019 n. 11215). Pertanto, va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (tra molte:

Cass. 10/04/2018 n.8837, Cass.26/07/2013 n. 18127; Cass. Sez.U. 16/02/2009 n. 3678; Cass. 13/04/2007 n. 8825). In definitiva la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. UP10.10.2023 n.R.G. 8139/2020 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Per questi motivi La Corte, pronunciando sul ricorso,cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spesedel pr