Cassation appeal dismissed due to client's explicit waiver of the lawsuit and acceptance of the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct because the appellant explicitly renounced the lawsuit and the respondent accepted this waiver. The underlying dispute involved a bank's refusal to honor a withdrawal request based on alleged unfair contract terms and the guarantor's knowledge of the company's financial decline. Since both parties formally agreed to drop the proceedings, the court dismissed the case without addressing the substantive legal arguments regarding the validity of the guarantees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 cod. proc. civ.; Art. 161 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the suit and the respondent accepts, rendering further judicial examination unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5643/2021 R.G. proposto da : VITALI DANIELE, VITALI VALENTINA, VITALI MARTA, ARRIGONI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA in VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato TUPINI ALESSIA (TPNLSS74A53H501O) rappresentati e difesi dall'avvocato RACIOPPA SERGIO (RCPSRG50A30C765X) -ricorrente- contro PURPLE SVP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA in VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO (BTTMRC63T11H501E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FALCO SRL IN LIQUIDAZIONE, NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA, ANNESI CLAUDIO ANTONIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6229/2020 depositata il04/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Daniele Vitali, in proprio e quale erede di Gastone Vitali, Valentina Vitali, Marta Vitali, Paola Arrigoni, quali eredi di Gastone Vitali, ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 6229 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - il Tribunale di Viterbo aveva ingiunto a Falco s.r.l., nonché a Claudio Antonio Annesi e Daniele Vitali, di pagare alla Banca delle Marche s.p.a. una somma di denaro, con obbligazione garantita dalla fideiussione delle persone fisiche ingiunte, derivante da scoperto di conto corrente; - altra ingiunzione era stata emessa a carico di Gastone Vitali, sempre a titolo di fideiussione; - i decreti ingiuntivi erano stati opposti, per allegata illegittimità del recesso stante la manifestata volontà di rientro, scorretta condotta della banca che aveva continuato a effettuare pagamenti senza accettare gli accrediti provenienti da clienti della società ingiunta, e comunque per erogazione del credito nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, la consapevolezza di ciò da parte della banca, la mancanza d’informazioni ai garanti, e anzi il pagamento di rate di leasing finanziario che per un verso esulava dalla garanzia afferente a operazioni bancarie e, per altro verso, contrastava con la condotta della società la quale aveva intimato all’istituto di credito d’interrompere l’addebito; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello al netto della decurtazione per pagamenti effettuati nelle more del giudizio; - il Collegio di seconde cure, al netto dell’acquisita estensione del perimetro delle garanzie, aveva osservato che: - il rinnovo del “castelletto anticipi”, nell’aprile 2006, era equivalso a elargizione di credito agli effetti dell’art. 1956 cod. civ.; - in quel momento la banca non poteva essere a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società, messa in liquidazione solo nel luglio 2006 per un esiguo credito di poco più di 16 mila euro, mentre soltanto dopo era emersa prova dei primi significativi insoluti, peraltro potenzialmente fisiologici per una società di capitali in relazione a periodi di mancanza d’incassi; - era mancata la prova di un successivo finanziamento, oltre a quella della conoscenza da parte della banca del mutamento di stato patrimoniale della garantita; - inoltre, al momento del mutamento in parola, Daniele Vitali, al pari del padre Gastone Vitali, era socio al 33% di una s.r.l., come quella de qua, a ristretta base soggettiva e in cui, pertanto, doveva presumersi un’utile conoscenza corrispondente a un correlato interesse, tanto più in quanto lo stesso Daniele Vitali, in specie, era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e consigliere, e quale legale rappresentante della società aveva egli stesso sottoscritto l’originario affidamento, oltre ad aver acconsentito all’ampliamento della garanzia al momento del rinnovo del linee di credito, con autorizzazione ex art. 1956 cod. civ.; - era da disattendere anche la domanda restitutoria dell’altro garante Gustavo Vitali, poiché la compensazione dei saldi finali di conto corrente, personale e della s.r.l., era stata legittima, attesa l’insorgenza del credito verso lo stesso non al momento dell’ingiunzione bensì a quello proprio della così definita obbligazione di restituzione; resiste con controricorso Purple s.r.l., e per essa la mandataria doValue, s.p.a., già intervenuta quale cessionaria dei crediti in lite da Rev Gestione Crediti s.p.a., che li aveva a sua volta acquistati dall’istituto di credito originario creditore;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta l’erroneità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., sull’eccezione, peraltro sempre rilevabile officiosamente e comunque dedotta in seconde cure, di nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole corrispondenti a quelle adottate dall’ABI e oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte della Banca d’Italia in quanto espressioni d’intese lesive della concorrenza; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt.115, 116 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mal valutando le risultanze istruttorie, posto che dagli estratti conto in atti emergeva che si era verificato, specie nell’ultimo trimestre 2006, un andamento anomalo del rapporto estraneo alla fisiologica alternanza d’insoluti e immediate rimesse sino a quel momento avuta, mentre la banca, come da prove testimoniali, per un verso non aveva proceduto al libero recesso neppure quando era venuta a conoscenza della messa in liquidazione, nonostante fosse stata informata dalla società, nel luglio 2006, della decisione di quella di non proseguire l’attività d’impresa, e per altro verso neppure aveva accettato di coprire l’insoluto fino al novembre 2006 mediante rimesse dei clienti come proposto dal liquidatore;
Considerato che il ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale senza limitazioni quanto a poteri abdicativi, ha depositato rinuncia al ricorso e la controparte ha depositato speculare accettazione, con congiunta indicazione anche di compensazione delle spese legali; visto quanto sopra il giudizio va dichiarato estinto con compensazione dell