Italian court dismisses appeal for lack of specific facts proving ownership of destroyed goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual grounds distinguishing the first-instance and appellate court decisions. The appellant argued that his ownership of the hay and straw was proven by possession and various documents, but the lower courts found this evidence insufficient. The Court ruled that without clearly identifying the conflicting factual assessments, the appeal violates procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it does not specify the factual grounds distinguishing the first-instance and appellate decisions or if it is too generic to allow the Court to assess the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30567/2020 R.G. proposto da : CURRAO GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDILLO ANTONIO MARIA; -ricorrente- contro CURRAO SEBASTIANO, CURRAO DANIELA, CURRAO ANGELO BIAGIO, GENERALI ITALIA SPA, TURRISI FELICETTA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1533/2020depositata il 17/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .
Rilevato che: 1.Nel luglio 1998 si verificava un incendio nella azienda agricola di Salvatore Currao che aveva origine da un trattore (assicurato con la Toro Assicurazioni S.p.a.) e che portava alla distruzione di 3000 balle di fieno e 3000 balle di paglia. Il 9 dicembre 2014, Giuseppe Currao, figlio di Salvatore e lavoratore presso l’azienda paterna, assumendo di essere proprietario dei predetti beni mobili, conveniva in giudizio Generali Italia S.p.a. (avente causa della Toro Assicurazioni), la madre e i due fratelli, nella loro qualità di eredi di Salvatore Currao, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti dall’incendio, quantificati in euro 48.860,00, corrispondenti al valore delle balle andate distrutte.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3031/2018, rigettava la domanda di risarcimento danni, non avendo l’attore provato la titolarità dei beni distrutti.
2. Currao proponeva appello chiedendo l’integrale riforma della decisione di primo grado, perché frutto di un’erronea valutazione delle risultanze processuali, atteso che la sua qualità di proprietario emergeva da plurimi elementi, idonei a fondarne almeno una prova presuntiva. Tra questi:
i) la rettifica della denuncia ai Carabinieri sporta da Salvatore Currao; ii) la dichiarazione autenticata a pena di sanzione penale dall’appellante a margine del contratto di assicurazione prodotto in primo grado; iii) il verbale di sopralluogo del 23 ottobre 1998 nel corso del lodo arbitrale tra Salvatore Currao e la compagnia assicurativa; iv) il certificato dei Vigili del Fuoco rilasciato il 13 ottobre 1998. Inoltre, sosteneva che tale prova era comunque desumibile sulla base del principio “possesso vale titolo”, atteso che la paglia e il fieno si trovavano nell’azienda agricola del padre, dove l’appellante lavorava.
Infine, anche in caso di mancata prova della titolarità dei beni, a suo avviso, il diritto al risarcimento del danno si sarebbe trasmesso iure successionis al solo appellante, avendo gli altri eredi confermato tale circostanza. 2.1.La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1533/2020, del 17 settembre 2020, a parziale riforma della decisione impugnata, condannava gli eredi a risarcire il loro congiunto, avendo costoro ammesso che i beni mobili distrutti nell’incendio erano di sua esclusiva titolarità e non del loro dante causa. Il giudice dell’appello, invece, relativamente alla compagnia assicurativa, confermava la statuizione di prime cure, in quanto: da un lato, l’ammissione degli eredi non aveva alcuna valenza probatoria, neppure indiziaria, nei suoi confronti avendo Generali contestato in modo tempestivo e specifico le prospettazioni dell’appellante; dall’altro lato, riteneva che i documenti offerti non erano neppure idonei a fondare una prova presuntiva circa la titolarità della paglia e del fieno.
In particolare, evidenziava che la rettifica della denuncia costituiva piena prova della sola provenienza della dichiarazione dal de cuius, ma non della sua veridicità. Ad avviso del Collegio, la rettifica della denuncia non era da sola esaustiva a provare la titolarità dei beni mobili, mancando di elementi in grado di dimostrarne la provenienza, trovando ciò conforto sia dal fatto che essa era stata compiuta molto tempo dopo la prima denuncia (1° agosto 1998 e 17 settembre 1998), sia dal rapporto di filiazione esistente tra il denunciante e l’ appellante.
Quanto poi al possesso su tali beni, l’appellante non aveva allegato l’atto di concessione delle quote dei germani, cui riconduceva l’inizio del suo possesso, né aveva dimostrato lo svolgimento di una coltivazione esclusiva presso l’azienda agricola paterna, né provato la provenienza del fieno da colture condotte a proprie esclusive spese ovvero la sua attività presso fondi limitrofi di terzi, dal cui raccolto e imballaggio proverrebbe la paglia. Del resto, tale prova non poteva ritenersi soddisfatta con la dichiarazione di Giuseppe Currao a margine del contratto di assicurazione o con il verbale di sopralluogo del 23 ottobre 1998.
In ambedue i casi, infatti, si trattava di dichiarazioni unilaterali dell’appellante prive di ulteriore riscontro fattuale. Lo stesso valeva per il certificato dei Vigili del Fuoco, in quanto si limitava “a certificare l’avvenuto intervento del 30 luglio 1998, su richiesta dell’appellante quale «sedicente proprietario delle suddette balle di fieno», non potendo pertanto costituire prova di detta circostanza, perché espressamente basato sulla sola dichiarazione di Giuseppe Currao”. Infine, relativamente al principio ‘possesso vale titolo’, il Collegio rilevava che l’appellante non aveva offerto “alcuna prova né degli elementi essenziali della situazione di fatto possessoria, consistenti nella materiale disponibilità della paglia e del fieno (c.d. corpus) e nella volontà di comportarsi quale proprietario escludendo i terzi (c.d. animus possidendi ), né ha allegato in atti alcun titolo astrattamente idoneo al trasferimento della titolarità, essendosi limitato a menzionare una concessione da parte dei propri germani”.
Infine, riguardo alla presenza della paglia e del fieno nell’azienda agricola, concludeva la Corte che, anche a voler ritenere tale circostanza significativa, in assenza di prova contraria essa poteva al più essere idonea a fondare una presunzione che detti beni fossero di titolarità di Salvatore Currao, in quanto titolare e dominus dell’azienda, non già dell’appellante che vi avrebbe svolto una non specificatamente provata attività di lavoro agricolo. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il signor Giuseppe Currao.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Currao Sebastiano, Currao Daniela, Currao Angelo Biagio, Generali Italia S.p.A., Turrisi Felicetta. Considerato che: 4.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1153, 1350 c.c. e 513 c.p.c.”. La Corte, nel respingere la domanda dell’appellante, avrebbe per errore sussunto la fattispecie di causa nell’ambito dell’art. 1153 c.c., escludendone l’operatività per assenza di prova dei relativi presupposti. Quando invece il titolo idoneo al trasferimento della proprietà era costituito da un contratto verbale integrato dalla dichiarazione paterna di rettifica della denuncia ai Carabinieri, confermata da quelle rese dai germani in appello.
Entrambi tali dichiarazioni, quindi, avrebbero natura ricognitiva dell’esistenza di un diritto reale altrui, il cui esame sarebbe stato omesso dal Collegio. 4.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; carenza assoluta motivazione”. La Corte non avrebbe tenuto conto dei numerosi e concordanti indizi – costituiti dalla dichiarazione di rettifica resa dal de cuius ai Carabinieri, dal verbale di sopralluogo del 23 ottobre 1998 nel corso del lodo arbitrale, dal certificato dei Vigili del Fuoco del 13 ottobre 1998, nonché dal contegno processuale degli altri eredi – che, correttamente valutati, comprovavano l’esistenza di un negozio orale da cui aveva avuto origine il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni. 4.2.
Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 416 c.p.c.; 3 e 24 Cost.”. La sentenza avrebbe confermato il rigetto della domanda risarcitoria del signor Giuseppe Currao sulla base di un’erronea applicazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio, atteso che le contestazioni sollevate da Generali erano generiche ed apodittiche. 5.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, sollecitano una rivaluta zione de i fatti a fondamento dell’azione in funzione di un accertamento diverso da quello operato dal giudice del merito– al quale lo stesso è riservato -, così da non potersi ricondurre nell’alveo del c.d. vizio di sussunzione che postula che detto accertamento rimanga incontroverso.
Nel caso di specie, la Corte di appello, con motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”, ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda di Giuseppe Currao e, avuto riguardo alle prove acquisite nel corso del processo, le ha ritenute inidonee a dimostrare la titolarità dei beni in capo a lui (cfr. sintesi al § 2.1. del “Rilevato che” epag. 8 e 9 sentenza impugnata). Le doglianze, dunque, si risolvono in una critica all’apprezzamento della quaestio facti effettuato dalla Corte territoriale, come tale insindacabile in questa se non sotto il profilo del vizio di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non veicolato dal ricorrente. 6.E’ inammissibile, anche , il secondo motivo di ricorso.
Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n. 5947/2023). Nella specie, avendo la Corte territoriale – con motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” - confermato il rigetto della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione, il ricorrente avrebbe dovuto assolvere l’onere anzidetto; ciò che non è affatto avvenuto. In ogni caso, le censure criticano la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti operato dal giudice del merito e ciò richiamando gli elementi già apprezzati dallo stesso giudice, così da non potersi neppure ravvisare effettivamente un vizio di omesso esame, il qualenon ricorre quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. ex plurimis , Cass., S.U . , n. 8053/2014).
7. Il terzo motivo di ricorso - dove non assorbito dal lo scrutinio negativo suiprimi due - è inammissibile in quanto affatto generico, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. poiché non riporta, neppure per una sintesi intelligibile ed esaustiva, le difese delle Generali. In ogni caso, era il Currao a dover provare il diritto azionato ed essendo tale diritto sostanziato da fatti costituivi inerenti alla sfera dello stesso attore, non poteva pretendersi dal convenuto una contestazione specifica.
8. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov