Cassation court nullifies first instance judgment due to defective service on a merged company, violating the principle of contradictory proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation nullified the first-instance judgment and remitted the case because the defendant company had been merged prior to service of process. The appellant argued that service on the merged entity was invalid, while the lower court incorrectly deemed the notification effective. The court ruled that merging a company extinguishes its legal personality, making service on the defunct entity a nullity that violated the principle of contradictory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2504-bis c.c.; Art. 360 c.p.c.: When a company is merged by incorporation, the merged entity ceases to exist; service of process on the defunct entity constitutes absolute nullity, violating the principle of contradictory proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iere. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30067/2020 R.G. proposto da : CALAMPISO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Domenico Damiani, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro CAPITELLI GENNARO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Goffredo Grasso, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – e nei confronti di BTB PROJECT S.R.L., in persona del legale rappresentante -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 378/2020, pubblicata in data6 febbraio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello Fatti di causa 1. Gennaro Capitelli conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, Btb Project s.r.l. e Calampiso Club s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da vacanza rovinata, nonché alla restituzione della somma di euro 2.659,00, versata dall’attore quale prezzo. Entrambe le parti convenute non si costituivano in giudizio. Il Giudice di pace, dichiarata la contumacia delle parti convenute, accoglieva la domanda dell’attore.
2. Avverso detta pronuncia Calampiso s.p.a. ha proposto appello, deducendo che, in primo grado, l’attore aveva irritualmente convenuto in giudizio Calampiso Club s.r.l., società da essa incorporata per fusione, cosicché il contraddittorio non era stato correttamente instaurato. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, acquisito l’originale dell’atto di citazione, nella contumacia di Btb Project s.r.l., rigettava l’appello, rilevando che era stata ‹‹ offerta prova certa e tranquillizzante del perfezionamento del procedimento di notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado nei confronti della Calampiso s.p.a.››.
3. Calampiso s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base didue motivi. Gennaro Capitelli resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2501 e 2504-bis c.c. e, conseguentemente, degli artt. 101, comma 1, 102, commi 1 e 2, c.p.c. e, per l’effetto, degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 c.p.c. e, quindi, dell’art. 354 cod. proc. civ.
– Nullità dell’intero giudizio per disintegrità del contraddittorio ed inesistenza (o in subordine nullità) della sentenza per nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, per inesistenza della parte convenuta e, comunque, in subordine, nullità della sua notifica››. Sostiene che la sentenza di primo grado è tamquan non essetper essere stata emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio e ribadisce che la società Calampiso Club s.r.l., evocata in primo grado, si era estinta perché incorporata nella Calampiso s.p.a., già a far data dal 28 dicembre 2005, oltre dieci anni prima della introduzione del giudizio, come emergeva dalla visura camerale e dall’atto di fusione prodotti in appello.
Deduce, quindi, la nullità assoluta dell’atto di citazione di primo grado, notificato a soggetto ‹‹inesistente››, con conseguente nullità dell’intero giudizio.
2. Con il secondo motivo– rubricato: ‹‹ errore di fatto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere ritenuto – il Giudice di seconde cure – “ritualmente notificato l’atto introduttivo del primo grado di giudizio alla Calampiso s.p.a.”, nonostante l’errata vocatio in iuse la conseguente errata notifica (affetta da nullità per inesistenza del convenuto) siano stati oggetto di discussione tra le parti. L’errore, dunque, si traduce in un vizio logico motivazionale della impugnanda sentenza›› — la ricorrente deduce che la decisione impugnata è viziata da contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che è stata fornita prova ‹‹certa›› e ‹‹ tranquillizzante ›› della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene lo stesso appellato avesse, in comparsa di costituzione, evidenziato di avere notificato a Calampiso Club s.r.l.
3. Il primo motivo è fondato , con assorbimento del secondo mezzo di ricorso. Risulta incontestato tra le parti, ed emerge d’altro canto dagli stralci della visura camerale e dell’atto di fusione per incorporazione riportati in ricorso (alle pagine da 15 a 19), che Calampiso Club s.r.l. è stata incorporata dalla odierna ricorrente sin dal 2005, e, quindi ancor prima della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 29 maggio 2017. La fusione per incorporazione, come esaustivamente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.
U, 30/07/2021, n. 21970) e come è evincibile dall’art. 2504-bis cod. civ., nella formulazione ratione temporis applicabile, realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Pertanto, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva. Tanto comporta che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto notificato alla società incorporata, è affetto da nullità assoluta, per essere stata la notificazione eseguita nei confronti di soggetto ormai estinto e, dunque, ‹‹inesistente››.
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza d‘appello, che ha, invece, ritenuto perfezionata la notifica, e la nullità di quella di primo grado che non ha assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente rimessione della causa, anche per la liquidazione delle spese di lite, al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità della sentenza di primo grado; rimette la causa al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per la liqui