Decreto — n. 35050/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17419/2022 R.G. proposto da : CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI A R.L. 00154410369, in persona del legale rappresentante pro tempore EMILIANO CACIOPPO, SOCIETÀ COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. 03086110586, in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSANDRA MARSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, che le rappresenta e difende; -ricorrenti – contro DOMINICI FEDERICO DMNFRC90R06H501D, DOMINICI CLARA DMNCLR47R59H501C, BURINO PAOLA BRNPLA59E57C309J, DOMINICI CLEMENTINA DMNCMN44D70H501Q, DOMINICI FEDERICA DMNFRC71T64H501R, DOMINICI ENRICO MARIA DMNNCM70T09H501L, DOMINICI GIULIA, DOMINICI ALESSANDRO DMNLSN85R06H501M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro BEVILACQUA VELIA; -intimata - nonché contro CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore EMILIANO CACIOPPO, SOCIETÀ COSTRUZIONI CIVILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSANDRA MARSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, che le rappresenta e difende; -controricorrenti al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 151/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai legali rappresentati p.t. delle società ricorrenti e dal difensore; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale sottoscritto dai ricorrenti incidentali e dal difensore; rilevato che in atti risultano depositate le rispettive adesioni alle predette rinunce; ritenuto che l e rinunc e e l e adesioni presentano i requisiti richiestidagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 35050/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI A R.L. 00154410369, in persona del legale rappresentante pro tempore EMILIANO CACIOPPO, SOCIETÀ COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. 03086110586, in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSANDRA MARSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, che le rappresenta e difende; -ricorrenti – contro DOMINICI FEDERICO DMNFRC90R06H501D, DOMINICI CLARA DMNCLR47R59H501C, BURINO PAOLA BRNPLA59E57C309J, DOMINICI CLEMENTINA DMNCMN44D70H501Q, DOMINICI FEDERICA DMNFRC71T64H501R, DOMINICI ENRICO MARIA DMNNCM70T09H501L, DOMINICI GIULIA, DOMINICI ALESSANDRO DMNLSN85R06H501M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro BEVILACQUA VELIA; -intimata - nonché contro CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore EMILIANO CACIOPPO, SOCIETÀ COSTRUZIONI CIVILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSANDRA MARSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, che le rappresenta e difende; -controricorrenti al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 151/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai legali rappresentati p.t. delle società ricorrenti e dal difensore; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale sottoscritto dai ricorrenti incidentali e dal difensore; rilevato che in atti risultano depositate le rispettive adesioni alle predette rinunce; ritenuto che l e rinunc e e l e adesioni presentano i requisiti richiestidagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17419/2022 R.G. proposto da : CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI A R.L. 00154410369, in persona del legale rappresentante pro tempore EMILIANO CACIOPPO, SOCIETÀ COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. 03086110586, in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSANDRA MARSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, che le rappresenta e difende; -ricorrenti – contro DOMINICI FEDERICO DMNFRC90R06H501D, DOMINICI CLARA DMNCLR47R59H501C, BURINO PAOLA BRNPLA59E57C309J, DOMINICI CLEMENTINA DMNCMN44D70H501Q, DOMINICI FEDERICA DMNFRC71T64H501R, DOMINICI ENRICO MARIA DMNNCM70T09H501L, DOMINICI GIULIA, DOMINICI ALESSANDRO DMNLSN85R06H501M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro BEVILACQUA VELIA; -intimata - nonché contro CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore EMILIANO CACIOPPO, SOCIETÀ COSTRUZIONI CIVILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSANDRA MARSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, che le rappresenta e difende; -controricorrenti al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 151/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai legali rappresentati p.t. delle società ricorrenti e dal difensore; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale sottoscritto dai ricorrenti incidentali e dal difensore; rilevato che in atti risultano depositate le rispettive adesioni alle predette rinunce; ritenuto che l e rinunc e e l e adesioni presentano i requisiti richiestidagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udien