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Decreto — n. 35046/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35046/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26482/2022 R.G. proposto da : RACCIATTI ANTONIO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURORA MANCINI; -ricorrente - contro TURCO ELISA, elettivamente domiciliato in VERONA, C.SO CAVOUR 39, presso lo studio dell'avvocato SILVANA NARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA VALERIO; -controricorrente – nonché contro DI CORATO DAVIDE; -intimato – avverso la sentenza n. 743/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/05/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore;rilevato che i difensori della controricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti, hanno depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia. rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 35046/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RACCIATTI ANTONIO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURORA MANCINI; -ricorrente - contro TURCO ELISA, elettivamente domiciliato in VERONA, C.SO CAVOUR 39, presso lo studio dell'avvocato SILVANA NARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA VALERIO; -controricorrente – nonché contro DI CORATO DAVIDE; -intimato – avverso la sentenza n. 743/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/05/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore;rilevato che i difensori della controricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti, hanno depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia. rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento ritiro a seguito di transazione adesione, accordo chiusura della procedura di assistenza giudiziaria fine del processo partecipazione al pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26482/2022 R.G. proposto da : RACCIATTI ANTONIO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURORA MANCINI; -ricorrente - contro TURCO ELISA, elettivamente domiciliato in VERONA, C.SO CAVOUR 39, presso lo studio dell'avvocato SILVANA NARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA VALERIO; -controricorrente – nonché contro DI CORATO DAVIDE; -intimato – avverso la sentenza n. 743/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/05/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore;rilevato che i difensori della controricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti, hanno depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia. rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il