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Ordinanza Interlocutoria — n. 34957/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remanded due to sole opposing counsel's disbarment affecting effective defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34957/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing because the sole opposing counsel had been removed from the official bar roll. The appellants sought cassation regarding a property release order, while the respondent's lawyer faced disbarment. The court prioritized the right of defense, ruling that the disbarment necessitated a procedural reset to ensure fair representation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The disbarment of the sole opposing counsel in a cassation proceeding requires the case to be remanded to a new hearing to guarantee the effective exercise of the right of defense and the integrity of the adversarial process.

Parole chiave

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cassation procedure disbarment of counsel right of defense remand to new hearing adversarial process sole defender procedural fairness immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
resistecon controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Considerato che: dalla consultazione del SICrisulta che l’avv.
Art. 377 c.p.c.
art. 702 - bis cod. proc. civ
C ondello Rilevato che: il Tribunale di Taranto, con ordinanza resa all’esito di giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., condannava Anita Paradiso, Carmela Paradiso e Giusi Paradiso al rilascio di un immobile di proprietà della Immobiliare More Gain di Lerede Vincenzo C.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, ord. 28/04/2023, n. 11300
Cass., ord. 24/01/2023, n. 2107
Cass., ord. 24/01/2023, n. 2107; cfr.
Cass., sez. 6-L, ord. 16/07/2015, n. 14901
Cass., sez. U, ord. 14/11/2017, n. 26856
Cass., sez. U, 23/01/2006, n. 1206
Cass., sez. U, 13/01/2006, n. 477
1206; Cass., sez. U, 13/01/2006, n. 477); la causa deve, pertanto, essere rinviata a nuovo ruolo;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7804/2020 R.G. proposto da : PARADISO ANITA, PARADISO CARMELA e PARADISO GIUSI, rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Cosimo Antonicelli, domiciliate in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrenti - contro IMMOBILIARE MORE GAIN DI LEREDE VINCENZO C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dall’avv. Carmine Ruggi, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – nonché contro PARADISO GIOVANNI -intimato – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - n. 6 /20 20 , pubblicata i n data 13 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che: il Tribunale di Taranto, con ordinanza resa all’esito di giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., condannava Anita Paradiso, Carmela Paradiso e Giusi Paradiso al rilascio di un immobile di proprietà della Immobiliare More Gain di Lerede Vincenzo C. s.a.s., rilevando che la parte ricorrente aveva allegato copia del decreto di trasferimento emesso in suo favore dal giudice dell’esecuzione, mentre le resistenti, che non avevano negato l’occupazione, non avevano indicato il titolo che a ciò le legittimava, né dedotto l’attualità dell’esistenza di un affitto agrario; l’ordinanza è stata impugnata da Anita Paradiso, Carmela Paradiso e Giusi Paradisodinanzi alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha rigettato il gravame, rilevando, in sintesi, che la presente controversia aveva ad oggetto il rilascio di immobile detenuto sine titulo, e non l’esistenza di un affitto agrario;

Anita Paradiso, Carmela Paradiso e Giusi Paradiso propongono ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidato a sei motivi, mentre Immobiliare More Gain di Lerede Vincenzo C. s.a.s. resistecon controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Considerato che: dalla consultazione del SICrisulta che l’avv. Carmine Ruggi, unico difensore della parte controricorrente,al quale è stato inviato l‘avviso di fissazione dell’adunanza, è stato cancellato dall’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; occorre fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la cancellazione dall’Albo professionale dell’unico difensore consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza, dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (in senso conforme, Cass., s ez. 3, ord. 28/04/2023, n. 11300;

Cass., ord. 24/01/2023, n. 2107; cfr. altresì Cass., sez. 6 -L, o rd. 16/07/2015, n. 14901 ; Cass., sez. U, o rdinanza interlocutoria del 14/11/2017, n. 26856) , atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez.

U, 23/01/2006,n. 1206; Cass., sez. U, 13/01/2006, n. 477); la causa deve, pertanto, essere rinviata a nuovo ruolo;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte controricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in