Cassation court allows appeal against telecom contract order due to appellate court's improper copying of unrelated precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court allowed the appeal against a Benevento court order revoking injunctions against Vodafone Italia. The appellants argued the lower court improperly copied a prior judgment regarding Wind Tre, addressing issues like missing interest in action and unauthorized signatures that were never contested in the original proceedings. The court found this 'copy-paste' reasoning irrelevant to the specific facts of the current case, where the dispute centered on a specific service interruption, and thus revoked the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 11, l. 249/1997: The use of a prior judgment's reasoning is permissible only if pertinent to the current dispute; a mere reproduction of unrelated issues or facts constitutes a violation of the duty to provide adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
E CRICENTI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.4276/2022 R.G. proposto da: Massaro Giuseppe MSSGPP73S09A783B, Massaro Giuseppe MSSGPP70C06F274F , Massaro Giuseppe MSSGPP68C19A110U, Massaro Ivano, Massaro Maria, Massaro Maria Antonia, Massaro Maurizio, Massaro Nicolina, Massaro Pasquale, Massaro Pasqualino, Massaro Teresa, Massaro Tommaso, Massaro Vincenzo, Napolitano Annamaria, Napolitano Antonio, Napolitano Maria Carmina NPLMCR63C41F274W, Napolitano Maria Carmina NPLMCR70S61F274E, Napolitano Umberto Orazio, Oropallo Francesco, Oropallo Salvatore, rappresentati e difesi dagli avvocati Didone Valeria, Monetti Marco; -ricorrenti - contro Vodafone Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Limatola Alessandro e Limatola Paola; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 28/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI;
Rilevatoche: Con una serie di ricorsi monitori gli attuali ricorrenti per cassazione - indicati nella intestazione della presente ordinanza- e alcuni altri soggetti ottenevano dal Giudice di pace di Airola decreti ingiuntiv i nei confronti di Vodafone Italia s.p.a.che le ordinavano di consegnare loro, quali suoi utenti di telefonia mobile , copia dei rispettivi contratti. Vodafone proponeva opposizione , in cui le controparti insistevano.Il Giudice di pace, con sentenza del 21 gennaio 2020 n. 40, respingeva le opposizioni tranne tre di esse che accoglieva.
Vodafone proponeva appello sulla base di due motivi;le controparti resistevano. Il Tribunale di Benevento accoglieva il gravame e con sentenza del 28 giugno 2021,revocando i decreti ingiuntivi. I soggetti elencati nella intestazione della presente ordinanza hanno proposto ricorso- fondato su due motivi e poi illustrato anche con memoria - , da cui si è difesa con controricorso Vodafone. Considerato che: 1.1Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1 l. 249 / 1997 in combinato disposto con l'articolo5, comma 1 bis, l. 28 / 2010 .Il motivo verte sull'obbligo al preventivo tentativo di conciliazione previsto appuntodall'articolo 1 l. 249 / 1997 , e che n on avrebbe dovuto essere adempiuto , alla luce diS.U. 8240 / 2020 , da chi presenta il ricorso monitorio .
In sintesi , nel caso in esame il giudice d'appellociò non avrebbe rispettato . 1.2In effetti, S.U. 2 4 a prile 2020 n. 8240 ha chiarito che , nelle controversie tra gli erogatori di servizi di telecomunicazione e gli utenti,non sussiste obbligo di preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 1, comma 11, l. 249/1997 per chi agisce in via monitori a , “ essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (principio pronunciato in termini di adesione a quanto già affermato daCass. sez. 3, 14 dicembre 2016 n. 25611 ).
Questoera stato proprio l'oggetto del primo motivo d'appello , come emerge dal ricorso ( a pagina 5) e altresì - si osserva meramente ad abundantiam - dal controricorso ( specialmente a pagina 14 ), e come lo indica nell'elenco delle censure versate nel gravame la sentenza del Tribunale,nella sua pagina 2. Con tale motivo l'appellante Vodafone aveva sostenuto che sarebbe insorta improcedibilità per non avere controparte effettuato prima di agire monitoriamente il tentativo di conciliazione davanti alCorecom. Il Tribunale, poi, accoglie tale motivo ( pagina 5 dalla sentenza ), dopo avere svolto una serie di vari e argomentazioni su questioni differenti - a ffermando quindi che nel settore della telefonia anteriormente al ricorsomonitorio si deve fornire il requisito di procedibilità rappresentato dal tentativo di conciliazione davanti al Corecom - , per concludere infine che “ per tutti i motivi di impugnazione sopra esaminati… il giudice di pace non avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo”.
È evidente, pertanto, la fondatezza di questa censura. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. n onché motivazione apparente einesistente.Si osserva che il giudice d'appello ha utilizzato la motivazione di una causa diversa, così cadendo in assenza del ragionamento motivazionale, in quanto ha effettuatouna “ pressoché totale riproduzione ” di una sentenza emessa tra altri soggetti e Wind Tre. Infatti il giudice d'appello viene ad individuare e decidere tre motivi d'appello mentre l'appellante Vodafone ne aveva presentati solo due, e comunquedisquisisce su questioni che non sono mai state oggetto del giudizio, come la riservatezza e la mancanza di sottoscrizione della richiesta da parte dell'intestatario dell'utenza oltre alla sottoscrizione dell'avvocato richiedente.
Ancora,il giudice d'appello afferma che non è stato indicato l'interesse ad agire dell'utente mentre nei ricorsi monitori de quibusquesto è stato indicato in modo specifico,consistendo nella intenzione dei ricorrenti di adire Corecom Campania per un disservizio durato settegiorni nel maggio 2017, allo scopo di chiedere il relativo indennizzo. 2.2Il motivo è manifestamente fondato. Il giudice d'appello ha effettuato evidentemente un ampio copia/incolla per fornire la motivazione alla sua decisione; l'utilizzazione di passi di altra pronuncia di per sé non inficia di alcun vizio la motivazione,purché siano del tutto pertinenti e compatibili al thema decidendum per cui veng a no utilizzati (cfr., a proposito della utilizzabilità di una precedentemotivazione redatta dallo stesso giudice di meritoper un'altra causa, Cass. sez. 3, ord. 20 ottobre 2021 n. 29017 e Cass. sez.
L, 6 settembre 2016n. 17640 ). Nel caso in esame, però , il grado , per così dire , di utilizzabilità - ovvero di pertinenza -non è tale da consentire una motivazione “importata” come quella utilizzatadal giudice d'appello. Invero, come hanno correttamente focalizzato i ricorrenti,il giudice d'appello ha attinto dal suo precedente in modo non congruo, non limitandosi a quello che potrebbe essere un evidentelapsus calami in relazione alla identificazione della parte appellante- Wind T re in luogo di Vodafone Italia - , ma distaccandosi dal contenuto effettivo della controversia , e prima ancora dal numero dei motivi d'appello,trasformando in tre quelli che erano in realtà due e inserendo davvero nella tematicaquestioni che non facevano parte della regiudicanda: il T ribunale , infatti,ha ampiamente argomentato su questioni estranee alla causa, nella quale per esempio non era insorto alcunproblema di difetto di procura nelle richieste stragiudiziali(si veda a pagina 4 s. della sentenza ), e soprattutto nella quale era stato concretizzato l'interesse degli utenti a ottenere copia del contratto , in quanto gli appellati,quali ricorrenti in via monitoria, avevano fatto valere proprio uno specifico disservizio cronologicamente ben determinato(si veda a pagina 16 del presente ricorso, che richiama appunto il contenuto del ricorso monitorio ) rispetto al quale la motivazione è talmente eccentrica da potersi qualificare inesistente.
3. La fondatezza dei motivi nei suindicati termini comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Benevento,in persona di diverso magistrato . Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cass