Italian Supreme Court corrects its own judgment for clerical errors regarding case numbers and gender titles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered an ex officio correction of its own judgment n. 27313/2023 due to material clerical errors. The errors included incorrect case file numbers and the wrong gender title for a judge, which were not contested by the parties. The court ruled that such obvious mistakes must be corrected to ensure the decision accurately reflects the reasoning and outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The court must correct its own judgments ex officio when material clerical errors exist, even if not raised by the parties, to ensure the decision accurately reflects the reasoning and outcome.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16920/2022R.G. proposto da Cosimo SUMMA, domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola PEPE (PPENCL71B06L213J); -ricorrente - contro Alessandro D’AMURI; -intimato - avverso la sentenza n. 620/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI, pubblicata il 20/04/2022, in relazione alla sentenza n. 27313/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, pubblicata il 25/09/2023; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30/11/2023dal Presidente Dott.
Franco DE STEFANO; considerato che: Correzione di errore materiale di ufficio temp1 -2- nella sentenza n. 27313 del 2023, pubblicata il 25/09/2023, pronunciata sul ricorso iscritto al n.r.g. 16920 del 2022, si è ravvisatal’esistenza di alcuni errori materiali, in ordine ai quali si è ritenuto necessario disporsi la correzione d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c.; in tal senso ha disposto il Presidente titolare, con suo decreto del 27/09/2023, di fissazione dell’adunanza camerale del 30/11/2023; tale decreto è stato ritualmente comunicato alle parti; in particolare, tali errori si rinvengono: -là dove si legge “16920/21”, in luogo di “16920/22”; -là dove si legge “Consigliera”, in luogo di “Consigliere”; -nel dispositivo, là dove si legge “ cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione dispiegata da Cosimo Summa nei confronti di Alessandro D’Amuri avverso il precetto da questi notificatogli il 16/07/2020; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.”, in luogo di “cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità”; essi integrano errori materiali, sul punto – del resto – neppure avendo addotto alcunché le parti ed il pubblico ministero; in particolare, mentre i primi due sono ascrivibili ad un’erronea scritturazione del documento mediante lo strumento informatico di videoscrittura, l’ultimo di quelli è reso evidente dal tenore testuale delle argomentazioni nella parte finale della motivazione, nella quale si dà atto della necessità di rinviare al giudice che ha emesso la sentenza oggetto di cassazione: ciò che rende manifestamente incompatibile la formula del dispositivo con il contenuto stesso della decisione che avrebbe dovuto riassumere; non è necessario provvedere sulle spese del procedimento, attesa la natura del medesimo; per questi motivi temp1 -3- la Corte dispone correggersi la propria sentenza n. 27313/2023, pubblicata il 25/09/2023,come appresso: sostituendosi, ovunque ricorrano, i termini “ 16920/21 ” e “Consigliera”, rispettivamente, coi termini “16920/22” e “Consigliere”; sostituendosi, nel dispositivo, dopo la frase “ cassa la gravata sentenza”, le frasi “ e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione dispiegata da Cosimo Summa nei confronti di Alessandro D’Amuri avverso il precetto da questi notificatogli il 16/07/2020; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.”, con le frasi “e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza S