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Decreto — n. 34884/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34884/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34884/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19542/2022 R.G. proposto da : DE IACO ANTONIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato ACCOGLI FABIO (CCGFBA63H06A281M), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE DONATI, 115 (C/O F. ROSCI), presso lo studio dell’avvocato CAPONE MARIA ANTONIETTA (CPNMNT66B53E506A), rappresentato e difeso dall'avvocato SAMBATI EUGENIO (SMBGNE67D05F842Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1556/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34884/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DE IACO ANTONIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato ACCOGLI FABIO (CCGFBA63H06A281M), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE DONATI, 115 (C/O F. ROSCI), presso lo studio dell’avvocato CAPONE MARIA ANTONIETTA (CPNMNT66B53E506A), rappresentato e difeso dall'avvocato SAMBATI EUGENIO (SMBGNE67D05F842Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1556/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo spese di difesa addebito di tasse ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19542/2022 R.G. proposto da : DE IACO ANTONIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato ACCOGLI FABIO (CCGFBA63H06A281M), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE DONATI, 115 (C/O F. ROSCI), presso lo studio dell’avvocato CAPONE MARIA ANTONIETTA (CPNMNT66B53E506A), rappresentato e difeso dall'avvocato SAMBATI EUGENIO (SMBGNE67D05F842Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1556/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/12/2023