Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Amabile Luca, had filed a decree against Salerno Province and Castel San Giorgio, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a renunciation, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7399/2022 R.G. proposto da : AMABILE LUCA, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMBROSIO ARMANDO (MBRRND59T06A294L) -ricorrente- contro PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCO FRANCESCO (TDSFNC71H12H703Y) -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1282/2021 depositata il 08/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i