Decreto — n. 34879/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20383/2020 R.G. proposto da : BEACH COMPANY SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA, 30, presso lo studio dell’avvocato PERCOCO FEDERICA (PRCFRC69C46F965D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARTOLI ALESSANDRO (BRTLSN78P07I480I), BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA (BRTCST72B54A182G) -ricorrente- contro BOVE GIANFRANCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALLEA ANGELO FRANCESCO (CLLNLF71P24D086X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 249/2020 depositata il 21/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34879/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BEACH COMPANY SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA, 30, presso lo studio dell’avvocato PERCOCO FEDERICA (PRCFRC69C46F965D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARTOLI ALESSANDRO (BRTLSN78P07I480I), BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA (BRTCST72B54A182G) -ricorrente- contro BOVE GIANFRANCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALLEA ANGELO FRANCESCO (CLLNLF71P24D086X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 249/2020 depositata il 21/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20383/2020 R.G. proposto da : BEACH COMPANY SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA, 30, presso lo studio dell’avvocato PERCOCO FEDERICA (PRCFRC69C46F965D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARTOLI ALESSANDRO (BRTLSN78P07I480I), BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA (BRTCST72B54A182G) -ricorrente- contro BOVE GIANFRANCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALLEA ANGELO FRANCESCO (CLLNLF71P24D086X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 249/2020 depositata il 21/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Rilevato che l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»: sicché il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639;
Cass.05/02/2014, n. 2536; Cass. 12/06/2019, n. 15817);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e per lui in favore dello Stato stante la sua ammissione al patrocinio a spese di questo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in