Cassation appeal dismissed as withdrawn by parties; court declares case extinct due to voluntary renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellants voluntarily renounced their request on July 17, 2023. The underlying dispute involved a failed debt restructuring plan where the court initially rejected the creditors' satisfaction, leading to a rejected appeal and subsequent cassation filing. Since the appellants withdrew the case without opposition from the bank, the court found no need to rule on the merits or allocate costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties voluntarily renounce a cassation appeal, the court must declare the proceedings extinct without examining the merits or ordering costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23931/2021 R.G. proposto da : BRUNO FAUSTO, MASELLI PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI n. 17 , presso lo studio dell’avvocato TERRIBILE FRANCESCA (TRRFNC81D64E058H) rappresentati e difesi dall'avvocato ACRONZIO FABRIZIO (CRNFRZ62R26L103K) - ricorrente - contro IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA - intimato - Avverso il DECRETO di TRIBUNALE TERAMO n. 614/2020 , depositatoil 19/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA I ricorrenti hanno proposto al Tribunale di Teramo un piano finalizzato a risolvere il sovraindebitamento in cui erano incorsi. Il Tribunale ha negato l’omologazione, ritenendo la proposta non soddisfacente per i creditori , ed avverso tale provvedimento i due coniugi hanno proposto reclamo, anche esso rigettato. Conseguentemente, Fausto Bruno e Patrizia Maselli hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi di censura. L’Istituto Bancario del Lavoro, creditore dei coniugi ricorrenti non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto del 17.7.2023 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con la conseguenza che il presente giudizio di legittimità deve dichiararsi estinto.
Non essendosi costituita alcuna controparte, non c’è da regolare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto