Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling due to correct identification of the cedent despite name errors in notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court allowed Raffaele Esposito's appeal against the appellate court's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court had rejected the notification because it was addressed to 'Generali Italia Spa' rather than the original cedent 'Assicurazioni Generali Spa'. The court ruled that the irregularity in the recipient's name did not constitute nullity because the context clearly identified the correct party through the elected domicile and the specific designation as the FGVDS company. Consequently, the appeal was reinstated and the case was remitted to the appellate court for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331, comma 2 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.: A formal irregularity or incomplete indication of a party's name in a notification does not render the act null if the context clearly identifies the intended recipient, provided no uncertainty arises regarding the destination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ROSSELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24193/2020 proposto da: Esposito Raffaele, rappresentato e difeso dall'avvocato Stassano Fabriziache ha eletto domicili o in Roma, alla via Gandolfi n. 6, presso lo studio d ell’avv. , Alessandra Cardone; -ricorrente - contro Generali Italia Spa, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista Unico Assicurazioni Generali Spa, quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di Generali Italia Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato Carnevale Stefano, e domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via Chinotto, n. 1; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6057/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-Raffele Esposito ha citato in giudizio la società “Assicurazioni Generali spa”, quale designata dal Fondo Vittime della Strada, per richiedere il risarcimento di un grave danno alla persona, dovuto ad un incidente stradale. 2.-La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli che ha dichiara to prescritto il diritto.
Nelle more dell’appello, “Assicurazioni Generali spa” ha ceduto il ramo di azienda, e con esso il rapporto controverso, a “Inassitalia spa”, che contestualmente ha cambiatodenominazione in “Generali Assicurazioni spa”. 2.1.- Conseguentemente, essendo subentrato nel rapporto controverso un diverso soggetto, è a quest’ultimo - ossia a “Generali Assicurazioni spa” - che Raffaele Esposito ha notificatol’impugnazione. 3.-La Corte di Appello, tuttavia, sul presupposto che il cedente, trattandosi di successione particolare ex art. 111 c.p.c., era ancora legittimato a stare in giudizio, ha dispo sto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di “Assicurazioni Generali spa”. 3.1.-Il ricorrente ha provveduto alla integrazione notificando l’atto di appello a “Generali Italia spa (già Generali spa) quale impresa designata dal FGVDS, presso il procuratore costituito Avv.
Stefano Carnevale, in Napoli, alla Piazza Carità, n. 32”. 3.3.-La Corte di Appello ha ritenuto che la notifica non fosse corretta, in quanto non indirizzata formalmente ad “Assicurazioni generali spa”, che era il cedente, nei cui confronti andava integrato il contraddittorio, ed ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’articolo 331, secondo comma c.p.c.. 4.-Contro questa decisione ricorre Raffaele Esposito, con ricorso articolato indue motivi e illustrato da memoria , mentre Generali Italia spa si è costituita con controricorso, pure illustrato da memoria, per chiedere il rigetto della impugnazione.
Considerato che 5.-Con il primo motivo si prospetta nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. In realtà, a dispetto della rubrica, il motivo va inteso come denuncia di violazione delle norme sulla notificazione. La tesi della ricorrente è che la notifica deve dirsi correttamente eseguita al cedente, ossia al soggetto nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, e dunque ad AssicurazioniGenerali spa”, in quanto, nonostante questa società sia stata denominata nella relata diversamente, come si è riportato prima, l’atto è tuttavia stato indirizzato al domicilio eletto, e dunque il destinatario era ed è facilmente individuabile.
Il motivo è fondato. E’ principio di diritto che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione nella relata di notifica del nominativo di una delle parti in causa,è motivo di nullità solo ove abbia ingenerato incertezza circa il destinatario, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto risulti con chiarezza che èstato consegnato alla parte giusta (Cass. 6352/ 2014). Come si è detto, il ricorrente avrebbe dovuto notificare l’atto ad “Assicurazioni Generali spa” nel domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Carnevale in Napoli.
Ed ha notificato, sempre presso il domicilio eletto dell’avv. Stefano Carnevale in Napoli, a “Generali Italia spa (già Generali spa) quale impresa designata dal FGVDS”. Dunque, fermo restando che il nome del destinatario è errato,risultavano agli atti ulteriori elementi idonei – ad avviso della parte ricorrente - ad identificarlo correttamente,quali, tra gli altri (v. ricorso p. 12 e 13 ) , il domicilio eletto, dove la notifica è effettivamente fatta, e la circostanza che la società di assicurazione è evocata quale designata dal Fondo Vittime della Strada, che è la qualità nella quale “Assicurazioni Generali spa” era stata citata in giudizio originariamente, era ossia la qualità processuale della cedente nei cui confronti andava integrato il contraddittorio.
Ritiene il Collegio che,sulla base di tali circostanze, la Corte di Appello avrebbe dovutoverificare se il destinatario, al di là della corretta indicazione del suo nominativo, era chiaramente identificabile in quello cui la notifica andava rivolta, tenuto conto del fatto che esso viene altresì indicato come “già Generali”, evidenziando, peraltro , che la stessa sentenza impugnata ingenera qualche confusione a pagina 6. 6.-L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del secondo. Il ricorso va dunque accolto in questi termini, e le spese anche del presente giudizio di legittimità vannorimesse al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinviaalla