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Ordinanza — n. 34812/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal where lease sale followed contract terms despite bankruptcy law arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34812/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Major S.r.l.'s appeal against a final judgment ordering the return of a leased boat and its subsequent sale by the lessor. Major argued that the lessor violated bankruptcy sale procedures and civil law principles regarding price determination and good faith. The court held that the parties' explicit contractual clause governing the sale procedure took precedence over general statutory rules, rendering the lessor's actions legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 21 del contratto di leasing; Art. 72 legge fallimentare: When a lease agreement explicitly stipulates a specific procedure for the sale of the leased item upon resolution, that contractual clause prevails over general statutory provisions regarding bankruptcy sales or judicial price estimation.

Parole chiave

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lease termination sale contractual clause priority bankruptcy law application judicial price estimation good faith obligation final judgment res judicata lessor rights vendita di liquidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 72 legge fallimentare
2.1.-Poiché non vi è stato accordo tra le parti, Major ha introdotto una causa per far accertare, per quello che qui ci riguarda, che la procedura di vendita andava effettuata secondo le norme della legge fallimentare (art. 72).
Art. 21 del contratto di leasing
Nella fattispecie, è pacifico che esse avevano previsto contrattualmente(l’art. 21 più volte richiamato) la procedura attraverso cui effettuare la vendita: la stessa ricorrente richiama al rispetto di tale clausola ed alla sua corretta interpretazione.
Art. 132 c.p.c.
Art. 1183 c.c.
Art. 82 disp. att.
articolo 132 c.p
8.- I l quarto motivo , nell’ottica della determinazione giudiziale del prezzo, prospetta violazionedell’articolo 132 c.p.c.
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Testo completo

RGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26051/2021 proposto da: Major S.r.l. in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maienza e Mario Pelà Marcella, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Miani, in Roma, via Tintoretto, n. 88; -ricorrente - contro Intesa Sanpaolo Provis S.p.arappresentata da Intrum Italy spa in persona del Procuratore rappresentata e difesa dagli avvocati Bergamasco Vincenzo e Fugazza Fabio, domiciliata in Roma, via Emilio de’ cavalieri, presso lo studio dell’avv. Aldo Fontanelli; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2256/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;Ritenuto che 1.-Major srl ha acquisto una imbarcazione da diporto in leasing, su finanziamento di Intesa Leasing spa, ora Intesa San Paolo Provis.

Nel corso del rapporto, Major srl non ha corrisposto alcune delle rate pattuite; Intesa Provis si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ed ha ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione del bene. 1.1.-A tale decreto ha proposto opposizione la Major srl, ma senza successo. La decisione che ha rigettato l’opposizione è passata in giudicato. 2.-Ottenuta, dunque , in via definitiva la restituzione dell’imbarcazione , Intesa Provis ha provato a metterla in vendita, comunicando a Major srl che lo avrebbe fatto per un prezzo di 270 mila euro.

Major srl si è opposta ritenendo quel prezzo inferiore al valore di mercato del bene: l’opposizione ovviamente nasceva dall’interesse che Major srl poteva avere ad una vendita a prezzo maggiore, posto che la differenza tra il prezzo di vendita ed il debito che Major srl aveva andava a beneficio di quest’ultima. 2.1.-Poiché non vi è stato accordo tra le parti, Major ha introdotto una causa per far accertare, per quello che qui ci riguarda, che la procedura di vendita andava effettuata secondo le norme della legge fallimentare (art. 72). 3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello milanese. 4.-Ricorre Major con cinque motivi.

Intesa Provis si oppone con controricorso. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha ritenuto non applicabile alla vendita la normativa sul leasing (l. 124 del 2017) in quanto sopravvenuta, ha escluso l’applicazione della normativa (art.

72) prevista dalla legge fallimentare in quanto relativa alle vendite decise dal curatore, e dunque ha concluso che, in mancanza di una disciplina apposita,avrebbero dovuto applicarsi le norme del codice civile (1375, in particolare) che obbligano la parte ad un comportamento corretto nei confronti dell’altra.Ciò detto, la Corte di merito avrebbe ritenuto rispettato, nella fattispecie, tale canone di correttezza. Ma, l’errore dei giudici di merito sarebbe quello di non avere tenuto in considerazione che una regola c’era, ed era quella espressamente indicata nell’articolo 21 del contratto stesso, che impone all’utilizzatore di comunicare il prezzo ed attendere la contestazione o l’adesione della controparte.

Il motivo è inammissibile. Per due ragioni. Come eccepito dal controricorrente, una questione della corretta interpretazione dell’articolo 21 non è stata posta in appello:la società ricorrente non allega o non dimostra di averla posta, e dal tenore (compreso il riassunto delle conclusioni) della sentenza impugnata non risulta fatto cenno in quel giudizio. E’ inammissibile per un secondo motivo. La Corte di appello non ha affatto ritenuto priva di regola la fattispecie; anzi, ha fatto applicazione del citato articolo 21 ritenendo che la procedura in esso descritta è stata correttamente seguita dalla società di leasing, che ha interpellato la Majorsrl, e che, non avendo ricevuto da quest’ultima indicazione di possibili acquirenti a prezzo diverso,ha proceduto autonomamente. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 138 e 139 l. 124 del 2017, nonché degli articoli 1474 e 1473 c.c. Secondo la società ricorrente, intanto,c’è contraddizione nella sentenza, nella parte in cui, da un lato,ritiene non applicabile ratione tempor is la disciplina del leasing, dall’altro, ritiene corretta l’applicazione che invece ne ha fatto l’utilizzatore.

In secondo luogo,si osserva che avrebbero dovuto applicarsi alla fattispecie le norme sulla compravendita (1473 e 1474 c.c.) che prevedono, in caso di disaccordo sul prezzo,la nomina giudiziale di uno stimatore. Il motivo è inammissibile. Lo è per due ragioni. La prima, come per quello precedente, è che non risulta che una tale questione sia stata posta in secondo grado in questi termini.La seconda è, a sua volta, duplice: intanto non v’è contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, la quale osserva soltanto che, nel momento in cui venne fatta la prima stima, e comunicata all’utilizzatore, la legge non era ancora in vigore e dunque non poteva la società di leasing farne applicazione.

Successivamente, invece, la legge è entrata in vigore e la procedura in essa prevista è stata dunque seguita. Per altro verso, il richiamo alle norme sulla compravendita contraddice la pretesa di corretta applicazione dell’articolo 21. Se la procedura di vendita ha una sua disciplina in una clausola contrattuale, non c’è lacuna a cui debba farsi rimedio attraverso l’applicazione analogica delle norme sulla compravendita(e l’analogia è espressamente invocata a pagina 13). 7.-I l terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1362, 1362, nonché 82 disp. att.

La tesi è che, in mancanza di accordo, e soprattutto in quanto pendeva una causa iniziata proprio dal Major srl, avrebbe dovuto seguirsi la procedura di chiedere al giudice la nomina di uno stimatore, anziché vendere da sé direttamente. I giudici di appello avrebbero dunque errato nell’ammettere la correttezza della procedura seguita. Il motivo è infondato. La ragione è semplice ed è stata già detta: la procedura di vendita era regolata dall’articolo 21 del contratto. Le norme invocate dalla ricorrente sono invece relative alla mancata determinazione d el prezzo in una compravendita , e nel caso di sua risoluzione, quando, ovviamente le parti non abbiano indicato una procedura per fare diversamente.

Nella fattispecie, è pacifico che esse avevano previsto contrattualmente(l’art. 21 più volte richiamato) la procedura attraverso cui effettuare la vendita: la stessa ricorrente richiama al rispetto di tale clausola ed alla sua corretta interpretazione. 8.- I l quarto motivo , nell’ottica della determinazione giudiziale del prezzo, prospetta violazionedell’articolo 132 c.p.c. per non avere il giudice ammesso la CTU, pur richiesta sul valore del bene. Ilmotivo è inammissibile.Intanto richiede una censura ad un’attività discrezionale del giudice di merito, che ha reso peraltro adeguata motivazione (p. 18).

Per il resto la censura ribadisce quanto detto al motivo precedente: che andasse nominato un commissario, che invece non era necessario, avendo le parti regolato contrattualmente la procedura di vendita. 9.-Il quinto motivo prospetta violazione degli articoli 1183 e 1375 c.c. Si contesta al giudice di appello di avere ritenuto normale, ossia non contrarioa buona fede, l’avere atteso del tempo, pur dopo la risoluzionedel rapporto, per procedere alla vendita, cosi favorendo il deprezzamento del bene. Il motivo è inammissibile Mira a censurare un apprezzamento in fatto - se vi sia stato comportamento scorretto o meno- che è adeguatamente motivato: i giudici di merito fanno presente che la società ha dovuto attendere che passasse in giudicato la decisionesulla consegna del bene, cui la Major si era opposta, e che dunque Intesa Provis aveva una ragione a giustificazione d el rinvio , dovendosi assicurarsi la definitiva disponibilità del bene prima di poterlo vendere.

Si ricorda che violazione d el dovere di correttezza significa pregi udicare le ragioni altrui senza che vi sia una apprezzabile ragione per farlo. Il ricorso va rigettato. Le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 8.200,00 euro, di cui euro 8.00,00 per onorari, oltre a spese generalied accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d