Cassation court allows appeal against peace court judgment by rejecting 'equity' qualification based on judge's explicit declaration of deciding by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by RAI against a judgment rendered by the Peace Court of Cervinara. The Peace Court had awarded damages based on equity, but the Court of Cassation held that the judge's explicit declaration to decide according to law overrides the equity classification for appeal purposes. Consequently, the appeal was admissible, and the contested judgment was quashed with a remand for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113, Art. 339 c.p.c.; Where a judge of the Peace Court explicitly declares to decide a case according to law, the judgment must be treated as such for appeal purposes, precluding the application of the equity rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NTI Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 3312/2021 proposto da: Rai Radiotelevisione Italiana Spa in persona della Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa dall’avvocato Parisi Pietro, e domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via F. Confalonieri, 2; -ricorrente - contro Iuliucci Antonio, Tontoli Rosaria; -intimati - avverso la sentenza n. 1824/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPE; Ritenuto che 1.-Rosaria Tontoli ha citato la RAI radiotelevisione Italiana spa (d’ora in poi Rai) davanti al Giudice di Pace di Cervinara (AV), ed ha sostenuto che, pur corrispondendo il canone, non riusciva comunque a ricevere tutti i canali trasmessi dalla Rai. 2.-Ha dunque chiesto il risarcimentoper tale pregiudizio .
La Rai si è costituita eccependo difetto di legittimazione passiva, nonché infondatezza nel merito della domanda. 3.-Il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto la domanda liquidando alla attrice 300 euro di risarcimento per il mancato godimento del servizio televisivo. Rai ha proposto appello, ed il Tribunale di Avellino lo ha dichiarato inammissibile, sul presupposto che, essendo stata pronunciata la decisionein primo grado dal Giudice di pace secondo equità, l’appello poteva ammettersi solo ove avesse denunciato violazione di norme procedurali, di principi costituzionali o informatori della materia, da specificarsi chiaramente.
Al contrario, l’impugnazioneera basata su motivi estranei a quelle ipotesi. 4.-Questa decisione è oggetto di ricorsoper Cassazione da parte della Rai, con due motivi e memoria. L’intimata non si è costituita. Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 113 e 339 c.p.c. Osservacome il Giudice di Pace abbia espressamente dichiarato di decidere la causa secondo diritto (trattandosi di controversiedi massa, regolate dalla legge sul consumatore), e che se una controversia sia decisa secondo equità o secondo diritto dipende dalla qualificazioneche fa il giudice stesso. 6.-Con il secondo motivo si prospetta altresì violazione degli articoli 7,10 e 14 c.p.c.
Si fa presente che, pur avendo l’attrice richiesto un risarcimento di 1000 euro, ha tuttavia altresì aggiunto di voler comunque contenere la domanda nei limiti della competenza del Giudice di pace (5000 euro), mentre la dichiarazione che il valore era contenuto entro i 1030 euro era fatta ai soli fini fiscali, con la conseguenza che la domanda superava i 1000 euro quale limite della pronuncia secondo equità.I due motivi presentano connessione logica, possono esaminarsi insieme e sono fondati. Intanto, è fondata la tesi che per stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità vale il riferimento a quanto lo stesso giudice ha ritenuto: se costui ha dichiarato di pronunciare secondo diritto, la sentenza va considerata emessasu quella base e non secondo equità.
Opera il principio di apparenza (Cass. 9923 / 2010): in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione (Cass sez. Un. 10073/ 2011). Dunque, avendo il Giudice di Pace dichiarato espressamente di aver pronunciato secondo diritto, ai fini della impugnazione, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità. Inoltre, nel giudizio innanzi algiudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunqueentro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenutaentro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità (Cass. 22759/ 2013).
A nulla rilevando che, ai fini fiscali, è stata fatta una dichiarazione di valore inferiore ai 1033 euro, che, come è noto, è il limite di esenzione del contributo nelle cause davanti al Giudice di Pace: quella dichiarazione, ai fini fiscali, non determinail valore della lite. Il ricorso va pertanto accolto. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,anch