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Ordinanza Interlocutoria — n. 34810/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective service of process requiring renewal and case remittal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34810/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was improperly served on the defendant's first-instance lawyer while he was absent in appeal. Consequently, the notification was nullified under Article 291 of the Code of Civil Procedure, necessitating its renewal within thirty days. The case was remitted to a new hearing to allow proper service and the acquisition of the lower court files.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if served on the defendant's first-instance counsel in their absence from the appeal, requiring immediate renewal of notification and remittal to a new hearing.

Parole chiave

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defective service of process nullity of notification cassation appeal inadmissibility contumacy in appeal remittal to new hearing recupero di crediti commissario all'appuramento bonale dei debiti retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022-02
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022-02);−stante la rilevata nullità della notificazione del ricorso , ai sensi dell ’ art.291 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3032/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata - ricorrent e - contro REMO PASSARELLI - intimat o - avverso la sentenza n. 243 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO, de- positata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : −Remo Passarelli proponeva opposizione all ’ espropriazione presso terzi (ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.) promossa nei suoi confronti e del terzo pignorato (R.E.G.

S.p.A.) dall’agente della riscossione, preposto al recupero di crediti erariali di Euro 194.257,45, oltre a interessi; in esito a detta procedura, iniziata con atto di pignoramento del 4/3/2011, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato all’agente la somma di Euro 39.241,58; −il Tribunale di Isernia, investito del giudizio di merito dell’ opposizione (introdotto con citazione del 26/5/2011), con la sentenza n. 98 del 7/2/2017 confermava il provvedimento di assegnazione, ma, in accoglimento delle contestazioni dell’opponente, rideterminava il credito azionato dall’agente della riscossione in Euro 72.865,01 (rispetto all’importo di Euro 194.257,45 per cui era stato eseguito il pignoramento) in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale di crediti erariali individuati in cartelle di pagamento risalenti agli anni 2003-2004-2005;

−la Corte d ’ appello di Campobasso, adita dall ’ agente della riscossione, con la sentenza n. 243 del 15/7/2021, confermava la pronuncia di primo grado, ponendo a fondamento della decisione le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633-01, secondo cui l’effetto, exart. 2953 cod. civ., di “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale non riguarda la mancata opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva; repu tando maturata la prescrizione quinquennale, perciò, dovevano ritenersi estinti i crediti erariali individuati dal primo giudice;

−avverso tale decisione Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’intimato non svolgeva difese; −all’esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; C ONSIDERATO CHE : −deve dichiararsi – in via preliminare e con priorità rispetto all ’ esame del merito (anche in relazione al parziale annullamento di alcune delle cartelle di pagamento impugnate) – la nullità della notifica del ricorso, in quanto eseguita all’intimato, rimasto contumace in appello, presso il suo difensore in primo grado (in proposito, tra molte:

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022-02);−stante la rilevata nullità della notificazione del ricorso , ai sensi dell ’ art.291 cod. proc. civ. deve disporsi la sua rinnovazione entro il termine perentorio di cui appresso; −tanto impedisce di prendere in considerazione l’evenienza di una cessazione della materia del contendere limitatamente ad alcune delle ragioni creditorie azionate, per la necessità di una considerazione unitaria della presente impugnazione; −è, altresì , necessaria l ’ acquisizione del fascicolo d ’ ufficio dei gradi di merito, che non risulta essere stato trasmesso a questa Corte, al fine della verifica, anche ufficiosa, della ritualità dello sviluppo delle fasi processuali; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso a Remo Passarelli entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza; dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera