Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cancellation of land registry transcription upon mutual agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant's attorney. Although the original case involved disputes over usurious leasing contracts and interest penalties, the procedural history shows a withdrawal was granted in 2021 and reaffirmed in 2023. Consequently, the court ordered the cancellation of the judicial demand's transcription in the real estate registry based on the concurrence of both parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3; Art. 2688 c.c.: A cassation appeal is extinguished by withdrawal if accepted by the opposing party, requiring the subsequent cancellation of the judicial demand's transcription in the land registry upon mutual request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5408/2020 R.G. proposto da: EURO BUILDING SRL, in persona del rappresentante legale, RENATO VANUZZO, e OMNIA SRL, già STELLARIA SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, RENATO VANUZZO, rappresentate e difese dall'avvocato ANTONIO BERTOLI (BRTNTN53H20F011K), pec: antonio.bertoli@ordineavvocatipadova.it; -ricorrenti- contro A LEASING SPA, in persona del rappresentante p.t., SANDRO CASELLATO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO (GRLCRD72R21H501U) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA ZAGLIO (ZGLNDR66H09B157W) e AUGUSTO AZZINI (ZZNGST72A31D284X); -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 61/2019 depositata in data 10/01/2019, e l’ordinanza exart. 348 bis e ter cod.proc.civ. della Corte d'Appello di Venezia emessa in data 18/11/2019, pubblicata in data 27/11/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che Euro Building S.r.L. e Omnia S.r.L. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 61/2019 del Tribunale di Treviso, formulando 4 motivi; resiste con controricorso A Leasing S.p.A.; la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione aveva deciso, dopo averli riuniti, sui procedimenti 7836/2016, 8838/2016, 8662/2016, rigettando le domande di Euro Building S.r.L. e Omnia S.r.L., già Stellaris, volte ad accertare la natura usuraria dei contratti di leasing immobiliare stipulati con la concedente A Leasing, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo 3454/2016, ottenuto da A Leasing, che imponeva alle società utilizzatrici il pagamento della somma di euro 719.309,66, oltre agli interessi ed alle spese, per canoni insoluti e scaduti anteriormente alla risoluzione dei contratti, e per interessi di mora; confermava il decreto opposto, accertava la risoluzione dei contratti n. IF/6900 e n. IC/10164, condannava Euro Building a rilasciare gli immobili che ne costituivano oggetto, regolava le spese di giudizio e rigettava la domanda di applicazione dell’art. 96 cod.proc.civ. formulata da A Leasing S.p.A.; la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 18/11/2019, pubblicata in data 27/11/2019, comunicata alla Cancelleria e notificata in pari data, dichiarava l’appello di Euro Building e Omnia inammissibile ex art. 348-bise ter cod.proc.civ. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato che 1) i motivi sono così rubricati: “A. Nullità dell’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia e del procedimento d'Appello, in relazione agli artt. 360, c.p.c., comma 1, n. 4, 360, c.p.c., u.c., e art. 111 Cost., comma 7, per violazione degli artt. 348 bis, 348 ter e 350 c.p.c.”; “B. Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla legge 108/96, all’art. 1815 cc e all’art. 1, comma 1 del D.L. 394/2000 con riferimento alla penale per estinzione anticipata”; “C. Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla legge 108/96, all’art. 1815 cc e all’art. 1, comma 1° del D.L. 394/2000 con riferimento agli interessi moratori; e in relazione all’art. 2697 cc.”;
“D. Violazione dell’art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 117 TUB”;
2) in data 12 marzo 2021 è prevenuta rinuncia al ricorso, notificata alla controricorrente, da parte dell’avvocato Matteo Di Pede, cui il curatore del Fallimento Euro Building S.r.L., Andrea Fasan, aveva conferito procura speciale, comprendente la facoltà di “fare e accettare rinunce”;
3) detta rinuncia è stata accettata in data 7 aprile 2021 da A Leasing;
4) con memoria del 2 ottobre 2023 l’avvocato Sepe ribadisce l’avvenuta rinuncia al ricorso, cheaccettata dalla controparte giusta ato depositato in atti, e chiede, allegando l’istanza congiunta in tal senso rivolta a questa Corte, che venga ordinata all’Agenzia delle entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
5) deve, pertanto, dichiararsi la estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e ordinare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22/08/20017, n. 20269), la cancellazione, ai sensi dell’art. 2688, 2° comma, cod. civ., della trascrizione della domanda giudiziale, essendovi una concorde richiesta delle parti in tal senso. Non vi è luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ordina all’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Padova – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale Registro Generale n. 32155, Registro Particolare n. 20823 del 22 settembre 2016. Così deciso in Roma