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Ordinanza — n. 34777/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against nullity ruling, ordering second instance to decide merits directly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34777/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against the second instance judgment, which had declared the first instance verdict null due to an omitted ruling on indemnity. The appellant argued that the appellate court should have decided the merits directly rather than remitting the case. The court ruled that under specific procedural principles, the appellate judge must adjudicate the case on the merits instead of merely declaring nullity.

Regesto Legislator

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Art. 112, 161 c.p.c.; In cases of alleged violation of the principle of immediacy, the appellate court must decide the case on the merits rather than remitting it to the first instance or declaring nullity.

Parole chiave

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principle of immediacy appellate court duties omitted ruling nullity merits decision procedural remittal violazione delle norme procedurali effetti di una sentenza di annullamento nullità del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art.112 c.p.c.
Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27526/2016
Cass. 4488/2009
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Testo completo

OSSELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18491/2022 proposto da: Castelli Marina, rappresentata e difesa dagli avvocati Battaglia Monica, Capra Carlo, e domiciliata presso la prima in Roma, via Cunfida, 20; -ricorrente - contro Provincia di Vercelli, Viabit S.p.a.; -intimati – avverso la sentenza n. 51/2022 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 7/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-Marina Castelli,alla guida della sua vettura, a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada in provincia di Vercelli, è sbandata ed è finita contro un muro: la vettura ha riportato danni per circa 4 mila euro. 1.1.-La Castelli ha ritenuto responsabile del suo incidente la Provincia di Vercelli, che, pur dovendolo fare, non aveva effettuato la manutenzione dovuta, ossia lo spargimento di sale sulla strada onde eliminare od assorbire il ghiaccio, ed ha dunque citato in giudizio l’ente territoriale. 2.-La Provincia,nel costituirsi e nel contestare la domanda, ha altresì chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della società Viabit spa, che era incaricata della cura e manutenzione di quel tratto stradale.

La Viabit spa si è costituita ed ha anche essa chiesto il rigetto della domanda. 3.-Il Giudice di Pace di Vercelli ha accolto la domanda della Castelli e condannato in solido al risarcimento sia la Provincia che la Viabit spa, ma ha omesso di pronunciare sulla domanda di manleva della Provincia verso Viabit. 3.1.-La Provincia ha dunque proposto impugnazione, per contestare la decisione del primogrado sia nel merito che quanto alla suddetta omessa pronuncia, e nel giudizio è intervenuta la Viabit, che ha peraltro proposto appello incidentale. Si è altresì costituita la Castelli. 3.2.-Il Tribunale di Vercelli ha ritenuto fondato il motivo di appello sulla omessa pronuncia, rilevando che il Giudice di pace non aveva deciso sulla questione della manleva, ha dunque dichiarato, per tale motivo, nulla la sentenza. 4.-Contro tale decisione la Castelli propone ricorso per cassazione con un motivo di censura.

Le altre parti in causa non si sono costituite. La ricorrente ha pure depositato memoria. Considerato che 5.-Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 e 161 c.p.c. Sostiene che la nullità per omessa pronuncia non è di quelle che impongono la rimessione al giudice del grado inferiore, e che dunque il Tribunale, rilevato che il Giudice di Pace non aveva pronunciato sulla domanda di manleva, avrebbe dovuto provvedere direttamente, e decidere di conseguenza anche il merito, anziché limitarsi adichiarare la nullità della sentenza di primo grado.Il motivo è fondato.

E’ principio di diritto che in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi dirimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art.112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito (Cass. 27526/ 2016;

Cass. 4488/ 2009). Per contro, nella specie,il giudice di secondo grado s i è limitato a dichiara re la nullità della sentenzaappellata. Il ricorso va dunque accolto, la decisione cassata con rinvio. Spese del presente giudizio di legittimitàal merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Vercelli,