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Ordinanza — n. 34776/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Montreal Convention claim against Russian airline, applying Warsaw Convention instead due to non-ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34776/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Aeroflot's appeal against a lower court ruling that applied the Montreal Convention to a baggage claim. The court found the Montreal Convention inapplicable because Russia had not ratified it at the time of the incident, whereas the Warsaw Convention remained valid. Consequently, the case was remanded to the Rome Tribunal for a new trial under the correct legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2 della Convenzione di Montreal del 1999; Art. 1 della Convenzione di Varsavia del 1929: The Montreal Convention does not apply to carriers from non-ratifying states, necessitating the application of the Warsaw Convention instead.

Parole chiave

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Montreal Convention applicability Warsaw Convention regime Russian airline liability baggage claim limitation treaty ratification status compensazione ed assistenza ai passeggeri trasporti aerei assicurazione viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell’UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (art.
Art. 1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell’UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (art.
Art. 19 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell’UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (art.
Art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
30 della Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 (2° motivo); dell’ art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 /10/ 1929 ( 3° motivo ); degli artt.
Art. 360, primo comma n. 3 del codice di procedura civile
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, in riferimento all’art. 360, primo comma n.
art. 2697 cod. civ
( 5° motivo); dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10178 del 17 aprile 2023
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28881/2020 R.G. proposto da : AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMAalla via GIUNIO BAZZONI n. 3, presso lo studio dell’avvocato DELLA MARRA TATIANA (DLLTTN65L52A326W) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro TERRANOVA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CHIUSI, n. 68, presso lo studio dell’avvocato LONGO BIFANO FRANCESCO (LNGFNC74L09H501V) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 3058/2020 depositata il11/02/2020.

R.g. n. 28881 del 2020; Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023,dal consigliere relatore Cristiano Valle , osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Marco Terranova ha citatoin giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, la compagnia aerea Aeroflot, lamentando lo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso di un volo aereo multi-tratta da Aktu (Kazakistan) a Palermo, iniziato il 14/04/2017 e con scali a Mosca e a Roma, nonché chiedendo il risarcimento dei conseguentemente subitidanni patrimoniali e non patrimoniali.

La società Aeroflot Russian Airlines s.p.a. (società aperta di diritto russo) siè costitu ita in giudizio deduce ndo che l’ultima tratta del volo era stata effettuatadall’Alitalia , pure evocata in giudizio . Il Giudice di p ace ha accol to la domanda nei confronti dell’Aeroflot, liquida ndo in favore del Terranova oltre millequattrocento euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente e del danno non patrimoniale. La società Aeroflot Russian Airlines S.p.a. ha interposto gravame e,nel ricostituito contraddittorio delle parti , i l Tribunale di Roma ha rigettatol’appello con sentenza n. 3058 dell’11/2/2020.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la Aeroflot Russian Airlines propone ora ricor so per cassazione , affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il Terranova. Alitalia S.p.a. non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.Si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto applicabile la detta Convenzione anche alla Federazione Russa, benché all’epoca della vicenda in argomentonon l’avesse ancora ratificata.

R.g. n. 28881 del 2020; Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle Ilmotivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Il giudice dell’appello ha affe r ma to trovare nella specie applicazione la c.d. Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999). L’assunto è erroneo. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 10178 del 17/04/2023 ( con riferimento ad evento consistito in un ritardo nel volo di rientro dalla Russia, nel gennaio dell’anno 2018, v.

Cass. n. 10178 del 17/04/2023) all’Aeroflot non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999(in quanto non ratificata dalla Federazione Russa) né il Regolamento CE n. 261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell’UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (art.

22) senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa liquidazione , rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore. Principio cui il Collegio intende fare anche nella specie applicazione, e che è stato viceversa disatteso dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza laddove ha affermato « che nella presente controversia è applicabile la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale fatta il 28 maggio 1999 dal momento che il luogo fi partenza e quello di destinazione del trasporto si trovano in due diversi Stati contraenti (Aktau si trova in Kazakistan, Stato che ha ratificato la Convenzione nell’agosto 2015, e Palermo si trova in Italia, stato che ha ratificato la Convenzione con legge n. 12/2004); ciò che determina appunto l’applicabilità del detto strumento convenzionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dello stesso(sull’applicabilità della Convenzione di Montreal anche alla Compagnia aerea Aeroflot Russian Airlines R.g. n. 28881 del 2020;

Ad. 25/05/2023; estensore: C. Valle S.p.a., indipendentemente dal fatto che la Federazione Russa non l’abbia ratificata». All’accoglimento del 1° motivo di ricorso nei suindicati termini e limiti consegue, assorbiti gli altri motivi [ con i quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 (2° motivo); dell’ art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 /10/ 1929 ( 3° motivo ); degli artt. 1223, 1226, 2059 cod. c iv ., e dell’art. 113 c od . proc. c iv . ( 4° motivo); dell’art. 132 c od . proc. c iv. ( 5° motivo); dell’art. 2697 cod. civ. (6° motivo) ] , la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e il rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata la sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione,al Tribunale di Roma, in divers a composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consigli